CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di POTEKZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni, aggravate dall'uso di un'arma; mentre, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1 e 5 cod. pen., ha ridotto l'entità della pena inflitta ai predetti imputati; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla dato probatorio emerso dalla deposizione della persona offesa e dal ritenuto elemento di riscontro fornito dal testimone de relato, esula dal novero dei vizi consentiti, poiché le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di travisamento delle prove o di illogicità argomentative, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così