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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35051/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione alla pena residua in esecuzione, di anni sei mesi dieci di reclusione, già sottoposto ad affidamento in prova terapeutico presso la Comunità "Fratello sole".

2. Considerato che avverso l'ordinanza descritta ricorre il condannato, per il tramite del difensore, avv.

G. Lillo, denunciando vizi non consentiti in sede di legittimità, in quanto mere doglianze in fatto, o non scandite da necessaria critica rispetto al contenuto della decisione impugnate, in ogni caso manifestamente infondati, in quanto relativi alla contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato esclude, in quanto connotata da ragionamento esauriente, coerente e logico, conforme alla disamina dei dati probatori.

2.1. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato fonda il diniego sulla base della relazione comportamentale della Comunità ove si trova il condannato (cfr. pag. 2) la quale descrive condotte dell Gianniello non compatibili con il contesto comunitario, nonché assolutamente incompatibili con l'ambiente (cfr. pag. 3), tanto da concludere, con ragionamento coerente e logico, nel senso di reputareiallo stato, prematuro un percorso di esecuzione della pena diverso da quello intramurario.

3. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione alla pena residua in esecuzione, di anni sei mesi dieci di reclusione, già sottoposto ad affidamento in prova terapeutico presso la Comunità "Fratello sole". 2. Considerato che avverso l'ordinanza descritta ricorre il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Lillo, denunciando vizi non consentiti in sede di legittimità, in quanto mere doglianze in fatto, o non scandite da necessaria critica rispetto al contenuto della decisione impugnate, in ogni caso manifestamente infondati, in quanto relativi alla contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato esclude, in quanto connotata da ragionamento esauriente, coerente e logico, conforme alla disamina dei dati probatori. 2.1. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato fonda il diniego sulla base della relazione comportamentale della Comunità ove si trova il condannato (cfr. pag. 2) la quale descrive condotte dell Gianniello non compatibili con il contesto comunitario, nonché assolutamente incompatibili con l'ambiente (cfr. pag. 3), tanto da concludere, con ragionamento coerente e logico, nel senso di reputareiallo stato, prematuro un percorso di esecuzione della pena diverso da quello intramurario. 3. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 35051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris