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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30717/2026

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diMarzullo Franca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la ordinanza emessa il 02/03/2026 dal Tribunale di Paviavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaelePiccirillo, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, contrasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in composizionemonocratica hadisposto, ai sensi dell’art. 521 comma 2 cod. proc. pen., latrasmissione al P.M. degli atti relativi al procedimento instaurato nei confronti didel teste amministratore di sostegno della parte civile, il fatto è risultato diversoda come descritto nel capo di imputazione, potendosi configurare un'ipotesi dicirconvenzione di incapace, in cui l'eventuale uso indebito di carte di creditorappresenta solo un frammento di condotte più ampie e considerato che si trattadi reato per il quale è prevista l'udienza preliminare.2.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il P.M., articolandoun unico motivo, con il quale si eccepisce l’abnormità sia strutturale siafunzionale della ordinanza di trasmissione, in quanto il giudice, con larestituzione degli atti al P.M., ha omesso di pronunciarsi sull'oggetto dellacognizione specificatamente devoluto, ossia sul fatto oggetto dell'imputazione.

Inparticolare, il ricorrente osserva che il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato di indebito utilizzo della cartabancomat ed eventualmente limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti alP.M. esclusivamente in relazione al fatto nuovo, ossia la circonvenzione diincapace, anche tenuto conto che i due reati ben possono concorrere,richiamando anche la giurisprudenza di legittimità in tema di abnormitàfunzionale e strutturale del provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventualecontestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti alpubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato, determinando la regressionedell'intero procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

La trasmissione degli atti al Pubblico ministero, nel caso di specie, è statadisposta a seguito dell’esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice disostegno della p.o. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che da tale esame sia emersa unacondotta di circonvenzione di incapace, non valorizzabile in termini di merariqualificazione giuridica del reato contestato di uso indebito di carte dipagamento, e rispetto alla quale le condotte contestate costituirebbero meriepisodi di una più articolata ipotesi di circonvenzione di incapace.

Peraltro, daiverbali, allegati al ricorso, dell’esame testimoniale posto alla base delprovvedimento, emerge che, in realtà, il possibile addebito di circonvenzionein particolare, ai rapporti locatizi gratuiti stipulati tra la vittima e la badante,odierna imputata, o la di lei figlia.1.1.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “E' affetto daabnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventualecontestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti alpubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato” (Sez. 2, n. 29336 del 08/07/2025 Cc.,Rv. 288381 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanzadel tribunale che, verificata l'impossibilità di accertare il reato presupposto delcontestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversamente qualificare taledelitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulterioriapprofondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato; si vedano ancheSez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc.

Mastroddi e altro, Rv. 273696 –01; Sez.

2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836, in cui era statocontestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, edera emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicoloanch'esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazionedell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. e disposto la restituzionedegli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto diricettazione originariamente contestato).1.2.

Ebbene, nel caso in scrutino, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsisul reato di cui al capo di imputazione.

La restituzione degli atti al PubblicoMinistero ha comportato, infatti, una abnormità sia strutturale (per essere ilprovvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali maanche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la suaadozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dallegislatore), sia funzionale (per essere l'atto causa di una stasi del procedimento,non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazionegiudiziale con gli ordinari strumenti processuali).2.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Pavia per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diMarzullo Franca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la ordinanza emessa il 02/03/2026 dal Tribunale di Paviavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaelePiccirillo, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, contrasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in composizionemonocratica hadisposto, ai sensi dell’art. 521 comma 2 cod. proc. pen., latrasmissione al P.M. degli atti relativi al procedimento instaurato nei confronti didel teste amministratore di sostegno della parte civile, il fatto è risultato diversoda come descritto nel capo di imputazione, potendosi configurare un'ipotesi dicirconvenzione di incapace, in cui l'eventuale uso indebito di carte di creditorappresenta solo un frammento di condotte più ampie e considerato che si trattadi reato per il quale è prevista l'udienza preliminare.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il P.M., articolandoun unico motivo, con il quale si eccepisce l’abnormità sia strutturale siafunzionale della ordinanza di trasmissione, in quanto il giudice, con larestituzione degli atti al P.M., ha omesso di pronunciarsi sull'oggetto dellacognizione specificatamente devoluto, ossia sul fatto oggetto dell'imputazione. Inparticolare, il ricorrente osserva che il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato di indebito utilizzo della cartabancomat ed eventualmente limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti alP.M. esclusivamente in relazione al fatto nuovo, ossia la circonvenzione diincapace, anche tenuto conto che i due reati ben possono concorrere,richiamando anche la giurisprudenza di legittimità in tema di abnormitàfunzionale e strutturale del provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventualecontestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti alpubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato, determinando la regressionedell'intero procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La trasmissione degli atti al Pubblico ministero, nel caso di specie, è statadisposta a seguito dell’esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice disostegno della p.o. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che da tale esame sia emersa unacondotta di circonvenzione di incapace, non valorizzabile in termini di merariqualificazione giuridica del reato contestato di uso indebito di carte dipagamento, e rispetto alla quale le condotte contestate costituirebbero meriepisodi di una più articolata ipotesi di circonvenzione di incapace. Peraltro, daiverbali, allegati al ricorso, dell’esame testimoniale posto alla base delprovvedimento, emerge che, in realtà, il possibile addebito di circonvenzionein particolare, ai rapporti locatizi gratuiti stipulati tra la vittima e la badante,odierna imputata, o la di lei figlia.1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “E' affetto daabnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell'eventualecontestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti alpubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi inordine al fatto originariamente contestato” (Sez. 2, n. 29336 del 08/07/2025 Cc.,Rv. 288381 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanzadel tribunale che, verificata l'impossibilità di accertare il reato presupposto delcontestato riciclaggio e ritenuto di non poter diversamente qualificare taledelitto, aveva disposto la regressione del procedimento per ulterioriapprofondimenti ed eventuali nuove formulazioni di reato; si vedano ancheSez.3, n. 31835 del 04/05/2018, P.M. in proc. Mastroddi e altro, Rv. 273696 –01; Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, Sirone, Rv. 266836, in cui era statocontestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, edera emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicoloanch'esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazionedell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. e disposto la restituzionedegli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto diricettazione originariamente contestato).1.2. Ebbene, nel caso in scrutino, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsisul reato di cui al capo di imputazione. La restituzione degli atti al PubblicoMinistero ha comportato, infatti, una abnormità sia strutturale (per essere ilprovvedimento avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali maanche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la suaadozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dallegislatore), sia funzionale (per essere l'atto causa di una stasi del procedimento,non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazionegiudiziale con gli ordinari strumenti processuali).2. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Pavia per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]