CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2022
Cassazione n. 30194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di essere ammessa alla trattazione orale, e comunque l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Oriano ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato l'imputato colpevole di due rapine aggravate e di un furto aggravato, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al mancato rinvio dell'udienza in appello essendo l'imputato affetto da Covid-19,01 mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione (negando l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione); deduce altresì motivazione apparente. 1.1. La difesa ha chiesto di essere ammessa alla trattazione orale, ma la richiesta non è stata accolta perché risultava inviata in data 03/04/2022, ovvero in violazione del prescritto termine di giorni 25 prima della data di celebrazione dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi manifestamente infondati, o comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi proceduto in appello con trattazione scritta, "ex art. 23 d.l. 149/2020", come bene indicato nella epigrafe della sentenza impugnata, il che non consentiva il rinvio per legittimo impedimento di soggetti la cui comparizione personale in udienza non era prevista. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, come spiegato chiaramente dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza impugnata, l'art. 416- bis.1, comma terzo, cod. pen. (che sembra inutile trascrivere) non consente il riconoscimento della circostanza attenuante de qua per i reati in ordine ai quali l'imputato ha riportato condanna. 3. Il terzo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: il ricorrente deduce motivazione apparente, senza indicare compiutamente in ordine a quale profilo. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motiv