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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 27720/2022

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te: 2:1-1b0 ORDINANZA Sul ricorso 16558/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- LA, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e di- fende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 17 GENOVA, elettivamente domici- liato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 587/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- VA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. u o T3(72- [OSCURATO:PERSONA]

1. - Sulla scorta di delibere condominiali di approvazione di spese ordinarie e straordinarie, relative ai consuntivi degli esercizi ordina- ri/straordinari degli anni 2004, 2005, 2006, al consuntivo dell'esercizio ordinario del 2007, al preventivo ordinario per il 2008 (approvati all'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), al preventivo dei lavori al tetto condominiale (approvato all'assemblea del 21/0342008), su istanza del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 17, Genova, è emanato nel 2008 un decreto ingiuntivo per il pagamento di 23.956,31 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro propongono opposizione al decreto, con una riconvenzionale di risarcimento danni.

Nel 2012, in primo grado, è rigettata l'opposizione, confermato il de- creto, dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda ri- convenzionale.

In particolare, il Tribunale rigetta l'opposizione «non essendo in contestazione tra le parti che le delibere del 12/03/2008 e del 21/04/2008 [...] non sono state tempestivamente impugnate... parte attrice in opposizione risulta debitrice delle somme in quelle se- di approvate».

2. - Avverso la sentenza di primo grado propongono appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinnovando le posizioni già espresse in primo grado e dolendosi della mancanza della CTU contabile sui credi- ti del Condominio.

Si costituisce il condominio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Nel 2017, in secondo grado, la Corte dà atto del pagamento della somma oggetto della condanna di primo grado, che è confermata, salvo la revoca del decreto ingiuntivo (per duplicazione di titolo esecutivo per il medesimo credito).

3. - [OSCURATO:PERSONA], Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cas- sazione sulla scorta di sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Condominio con controricorso, illustrato da memoria.

RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -2- ti) [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo i ricorrenti lamentano - sulla base dell'art.360, n. 5 c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nell'ambito del primo motivo, costoro censurano poi una «violazione dell'art. 115 c.p.c.» (così nella sintesi dei motivi) ovvero una «violazione degli artt. 115 e 132, co. 2 n. 4 c.p.c.» (così, nell'intitolazione del motivo).

In altri termini, il primo motivo è promiscuo e si articola in due pro- fili.

Al fine di poterlo esaminare nel merito non osta la rigorosa giuri- sprudenza della Corte di cassazione sulla tipizzazione dei motivi di ri- corso, ove si richiede che il requisito della specificità si moduli, in re- lazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigo- roso e pregnante [...], essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione norma- tiva alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge» (cfr. Cass. 9100/2015).

Infatti, al di là della indi- cazione - nell'intitolazione - delle norme di diritto che si assumono violate (artt. 115 e 132, co. 2 n. 4 c.p.c.), il secondo profilo di censu- ra non è affatto argomentato (né illustrato nella memoria).

Infatti, l'esposizione del motivo si rivolge esclusivamente a sviluppare il pri- mo profilo, sul quale si può concentrare pertanto l'attenzione nel me- rito, dichiarando inammissibile il primo per difetto di specificità.

2. - Poiché la censura si basa sull'art. 360, n. 5 c.p.c., essa deve poter intendersi come denuncia che la motivazione della sentenza im- pugnata non ha dato conto dell'esame di un fatto direttamente o indi- rettamente rilevante (rispettivamente: come fatto principale o secon- dario) alla luce della fattispecie del diritto oggetto del processo.

Deve essere inoltre un fatto che, sulla base della fissazione del thema pro- 1:26 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Coponi est. -3- 1(/ bandum e del concreto svolgimento dell'istruzione probatoria, è con- troverso e decisivo, cioè determinante l'esito della controversia.

Il primo passo da compiere è di verificare se i ricorrenti abbiano assolto l'onere di indicare il fatto principale o secondario rilevante alla luce della fattispecie del diritto oggetto del processo, che è il credito vantato dal Condominio, così come determinato dal Tribunale in via monitoria col decreto ingiuntivo n. 3226/2008.

Fatti di cui i ricorrenti possono censurare l'omesso esame sono quindi i fatti costitutivi ovve- ro modificativi, impeditivi o estintivi del credito de quo (fatti principa- li) ovvero i fatti secondari dai quali si possa inferire l'esistenza o ine- sistenza dei fatti principali.

Solo dopo che i ricorrenti abbiano indicato - con precisione idonea ad individuarli - fatti rientranti in tali catego- rie, si può proseguire nel vaglio di ammissibilità del motivo, passando a scrutinarne il carattere controverso e concretamente decisivo.

Nel caso di specie i ricorrenti denunciano «l'omessa assunzione da parte del giudice dell'appello del reale ammontare dei versamenti at- torei dichiarati nelle conclusioni della c.t.u. quale elemento decisivo».

Dunque i fatti di cui i ricorrenti censurano l'omesso esame sono i «versamenti attorei» nel loro ammontare complessivo (cioè i paga- menti compiuti da loro medesimi nei confronti del Condominio).

In re- lazione a tale affermazione i ricorrenti sono tenuti a compiere due af- fermazioni: (a) dimostrare che il giudice ha disatteso i risultati della perizia; (b) argomentare che tale dissenso assurga agli estremi di «omesso esame circa un fatto decisivo» (ex art. 360, n. 5).

Per dimostrare che il giudice ha disatteso i risultati della c.t.u. non è sufficiente trascrivere - per poi compararli meccanicamente con le affermazioni giudiziali - gli esiti o risultati della perizia.

Un esito o un risultato è per l'appunto un quid che «esce da» o «risulta da» e non può essere compreso nel suo significato e nella sua portata se non si RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -4- IL indica anche l'origine da cui esso esce o risulta, nonché i luoghi che costituiscono gli snodi del percorso che ha condotto a quell'esito.

Sot- to questo profilo, l'argomentazione del motivo di ricorso in scrutinio si imbatte in difficoltà insormontabili ai fini della sua ammissibilità.

In- fatti, non è appagante che i ricorrenti abbiano trascritto dalla c.t.u. la seguente affermazione: «Per parte convenuta i versamenti riscontrati a fronte delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione [nota dei ricorrenti: ossia le spese condominiali approvate e sostenute dal Condominio] riferite al quesito e al periodo oggetto di causa ammon- tano ad Euro 34.487,15.

Per parte attrice [cioè i ricorrenti] gli importi riscontrati e versati nel periodo oggetto di causa ammontano ad euro 50.892 28» (ricorso, p. 7).

La semplice lettura del brano citato dai ricorrenti rivela che l'allegazione dei «versamenti attorei» non è un fatto decisivo di cui può censurarsi l'omesso esame con prospettive di successo.

Infatti, non è sufficiente che i fatti di cui si censura l'omesso esame rientrino astrattamente nella categoria dei fatti rilevanti nella fattispecie del di- ritto fatto valere in giudizio (come astrattamente rientrano in questa categoria i «versamenti» intesi come adempimenti di un'obbligazione pecuniaria).

Occorre anche che vi rientrino concretamente, cioè nel senso che essi siano allegati in modo determinato e univoco come fatti (in questo caso) estintivi rispetto al credito oggetto del processo.

Orbene di tali qualità sono privi i «versamenti» menzionati nel citato brano della c.t.u., giacché essi sono riferiti non già univocamente al credito dedotto in giudizio attraverso l'iniziale decreto ingiuntivo, ben- sì genericamente al «periodo oggetto di causa».

Ciò non esclude logi- camente che nei conteggi siano confluiti anche altri rapporti di credi- to-debito coevi intercorrenti tra il Condominio e i ricorrenti.

Anzi, l'ammontare delle cifre menzionate rende questa circostanza prati- R6 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -5- 1 camente certa (si precisa tuttavia a scanso di equivoci: ai fini del giu- dizio di ammissibilità del motivo rileva che la circostanza non possa essere logicamente esclusa, non che sia certa).

Ne segue che i ricorrenti, mancando di individuare il «fatto» di cui si può censurare l'omesso esame in modo ammissibile rispetto all'art. 360, n. 5, a fortiori non sono stati in grado di attestare che la Corte di appello abbia disatteso i risultati della c.t.u. nel pronunciarsi sul cre- dito oggetto del processo.

Ciò è confermato dalla lettura della senten- za impugnata, che nella sua stringatezza, non reca alcuna manifesta- zione di dissenso rispetto ai risultati della c.t.u.

In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

3. - Con il secondo motivo è censurata violazione dell'art. 2041, co. 1 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c.

In particolare, i ricorrenti si lamen- tano che il Condominio avrebbe incassato somme maggiori rispetto al dovuto «sulla base delle risultanze della c.t.u.».

Il motivo è da dichiarare inammissibile, a cagione del già illustrato carattere equivoco che il semplice saldo calcolato dal c.t.u. riveste ri- spetto al credito fatto valere in questo giudizio.

Tale equivocità impe- disce di verificare se vi sia stata violazione dell'art. 2041 c.c., concer- nente l'arricchimento senza causa, e non consente di pervenire ad un giudizio sul merito.

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

4. - Con il terzo motivo è censurata violazione degli artt. 1173 c.c. e 63, co. 1 disp. att. c.c., nonché falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.: in particolare, i ricorrenti lamentano l'illegittima riscossione di contributi condominiali non approvati in base allo stato di ripartizione oggetto dell'assemblea condominiale ovvero, in via subordinata, l'inesistenza di delibere assembleari che hanno approvato le suddette spese.

RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -6- [OSCURATO:PERSONA] motivo è da dichiarare inammissibile.

Anch'esso si appoggia al saldo attivo di 16.405,00 Euro che risulta dall'accertamento del c.t.u.

«sul quale non è stato L.] eseguito alcun accertamento.

Il saldo cal- colato dal c.t.u. non ha carattere univoco rispetto al credito fatto va- lere in questo giudizio.

Tale equivocità impedisce di verificare se vi sia stata violazione degli articoli rubricati dai ricorrenti con riferimento all'oggetto del processo nelle pregresse istanze.

Pertanto, non con- sente di pervenire ad un giudizio sul merito delle censure formulate dai ricorrenti.

In conclusione, il terzo motivo è inammissibile.

5. - Con il quarto motivo è censurata violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 113 c.p.c.

In particolare, i ricorrenti lamentano l'incasso di somma di denaro eccedente i titoli del credito del Condominio.

In rife- rimento alle delibere condominiali del 12/03/2008 e del 21/04/2008, le conclusioni del c.t.u. hanno fatto emergere - così si argomenta - il bilancio pro-quota di Euro 50.892,28 (versamenti attorei) = Euro 34.487,15 (spese condominiali) + Euro 16.405,13 (arricchimento senza causa), che sottolineerebbe l'incasso da parte del Condominio di Euro 34.487,15 a copertura delle spese d'amministrazione appro- vate dalle delibere condominiali 12/03/2008 e 21/04/2008.

Tuttavia - così prosegue l'argomentazione - nonostante il Condominio avesse chiesto la minor somma di Euro 33.517,28 nei procedimenti monitori ing. ne n. 4326/2004 e ing. ne n. 3226/2008, ha ottenuto titoli giudi- ziali per soli Euro 26.358,76 = Euro 23.956,31 (d. ing. ne n. 3226/2008) + Euro 2.402,45.

Pertanto - concludono i ricorrenti - il Condominio avrebbe potuto agire esclusivamente, al più, per Euro 26.358,76 e non per Euro 34.487,15.

Il giudice del gravame avrebbe invece consentito al Condominio d'incassare indebitamente anche la differenza di Euro 8.128,39, oltre il capitale di Euro 26.358,76 (Euro RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -7- Ri 26.358,76 + Euro 8.128,39 = Euro 34.487,15), differenza per la qua- le il Condominio non aveva alcuna legittimazione giudiziale.

Il motivo è da dichiarare inammissibile poiché la doglianza si fonda sempre, almeno in parte - come si può constatare - sui conteggi ef- fettuati dal c.t.u. e quindi su un dato che - per le ragioni spiegate nello scrutinio del primo motivo - è equivoco rispetto al diritto dedot- to in giudizio.

Tale equivocità impedisce di verificare se vi sia stata violazione dell'art. 2033 c.c. sul pagamento dell'indebito in relazione all'oggetto del processo nelle pregresse istanze processuali.

Pertanto, non consente di pervenire ad un giudizio sul merito della censura formulata dai ricorrenti.

In conclusione, il quarto motivo è inammissibile.

6. - Con il quinto motivo è censurata violazione degli artt. 633, co. 1 c.p.c. e 641 c.p.c., con conseguente violazione dell'art. 474 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.

In particolare i ricorrenti denun- ciano l'estinzione ex ante del diritto di credito del Condominio (cfr. versamenti attorei allegati alla CTU), il quale ha fatto valere in sede monitoria un credito inesistente, atteso che gli esponenti vantavano i [...] crediti di Euro 16.405,13 (arricchimento senza causa), e di Euro 8.128,39 (indebito oggettivo), per un totale di Euro 24.533,52.

Con- seguentemente il capitale di Euro 23.956,31 di cui al d. i. ing. ne n. 3226/2008 non sarebbe dovuto, sicché i ricorrenti contestano l'effica- cia del decreto per violazione dell'art. 474 c.p.c., non potendosi pro- cedere ad esecuzione forzata con un titolo ben fungi dall'essere certo, liquido ed esigibile.

Il motivo è da dichiarare inammissibile poiché la doglianza si fonda sempre, almeno in parte, sui conteggi effettuati dal c.t.u. e quindi su un dato che non riveste carattere di specifica decisività rispetto al di- ritto dedotto in questo giudizio.

Pertanto, non consente di pervenire RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -8- L ad un giudizio di merito sulle censure formulate dai ricorrenti con rife- rimento all'oggetto del processo (id est, al diritto fatto falere nelle pregresse istanze processuali).

In conclusione, il quinto motivo è inammissibile.

7. - Con il sesto motivo è censurata la violazione dell'art. 112 c.p.c.: i particolare, i ricorrenti si lamentano della omissione di pro- nuncia sulla domanda di restituzione della somma pignorata a fronte delle prove dalla quale sono emersi i più volte indicati crediti di Euro 16.405,13 e di Euro 8.128,39.

Il motivo è da dichiarare inammissibile, a causa del carattere equi- voco che il semplice saldo calcolato dal c.t.u. riveste rispetto al credi- to fatto valere in questo giudizio.

Pertanto, non consente di pervenire ad un giudizio di merito sulla omissione di pronuncia lamentata dai ri- correnti, in relazione all'oggetto del processo.

In conclusione, il sesto motivo è inammissibile.

8. - In altri termini, i motivi di ricorso dal secondo al sesto condivi- dono un tratto comune: cercare di valorizzare sotto una molteplicità di distinti profili giuridici il saldo attivo di 16.405 Euro che risulta dall'accertamento del c.t.u., così come è stato citato dai ricorrenti.

L'inammissibilità di ciascuno di essi è pregiudicata una volta per tutte dalla valenza plurima ed equivoca del predetto saldo attivo di 16.405 Euro, che gli impedisce di essere oggetto delle qualificazioni giuridi- che invocate dai ricorrenti nei motivi dal secondo al sesto, ove tali qualificazioni si rapportino, come è doveroso, all'oggetto del processo, cioè al diritto fatto valere in giudizio, nelle pregresse istanze di meri- to.

Impregiudicata la sua potenziale rilevanza in altri rapporti tra i ri- correnti e il Condominio, tale saldo è irrilevante in questo giudizio.

9. - L'inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso è fondato de- termina l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Le spese del RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -9- IL giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ri- correnti di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in 3.800,00 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: 2:1-1b0 ORDINANZA Sul ricorso 16558/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- LA, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e di- fende, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 17 GENOVA, elettivamente domici- liato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 587/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- VA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. u o T3(72- [OSCURATO:PERSONA] 1. - Sulla scorta di delibere condominiali di approvazione di spese ordinarie e straordinarie, relative ai consuntivi degli esercizi ordina- ri/straordinari degli anni 2004, 2005, 2006, al consuntivo dell'esercizio ordinario del 2007, al preventivo ordinario per il 2008 (approvati all'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), al preventivo dei lavori al tetto condominiale (approvato all'assemblea del 21/0342008), su istanza del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 17, Genova, è emanato nel 2008 un decreto ingiuntivo per il pagamento di 23.956,31 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro propongono opposizione al decreto, con una riconvenzionale di risarcimento danni. Nel 2012, in primo grado, è rigettata l'opposizione, confermato il de- creto, dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda ri- convenzionale. In particolare, il Tribunale rigetta l'opposizione «non essendo in contestazione tra le parti che le delibere del 12/03/2008 e del 21/04/2008 [...] non sono state tempestivamente impugnate... parte attrice in opposizione risulta debitrice delle somme in quelle se- di approvate». 2. - Avverso la sentenza di primo grado propongono appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinnovando le posizioni già espresse in primo grado e dolendosi della mancanza della CTU contabile sui credi- ti del Condominio. Si costituisce il condominio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Nel 2017, in secondo grado, la Corte dà atto del pagamento della somma oggetto della condanna di primo grado, che è confermata, salvo la revoca del decreto ingiuntivo (per duplicazione di titolo esecutivo per il medesimo credito). 3. - [OSCURATO:PERSONA], Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cas- sazione sulla scorta di sei motivi, illustrati da memoria. Resiste il Condominio con controricorso, illustrato da memoria. RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -2- ti) [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo i ricorrenti lamentano - sulla base dell'art.360, n. 5 c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nell'ambito del primo motivo, costoro censurano poi una «violazione dell'art. 115 c.p.c.» (così nella sintesi dei motivi) ovvero una «violazione degli artt. 115 e 132, co. 2 n. 4 c.p.c.» (così, nell'intitolazione del motivo). In altri termini, il primo motivo è promiscuo e si articola in due pro- fili. Al fine di poterlo esaminare nel merito non osta la rigorosa giuri- sprudenza della Corte di cassazione sulla tipizzazione dei motivi di ri- corso, ove si richiede che il requisito della specificità si moduli, in re- lazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigo- roso e pregnante [...], essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione norma- tiva alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge» (cfr. Cass. 9100/2015). Infatti, al di là della indi- cazione - nell'intitolazione - delle norme di diritto che si assumono violate (artt. 115 e 132, co. 2 n. 4 c.p.c.), il secondo profilo di censu- ra non è affatto argomentato (né illustrato nella memoria). Infatti, l'esposizione del motivo si rivolge esclusivamente a sviluppare il pri- mo profilo, sul quale si può concentrare pertanto l'attenzione nel me- rito, dichiarando inammissibile il primo per difetto di specificità. 2. - Poiché la censura si basa sull'art. 360, n. 5 c.p.c., essa deve poter intendersi come denuncia che la motivazione della sentenza im- pugnata non ha dato conto dell'esame di un fatto direttamente o indi- rettamente rilevante (rispettivamente: come fatto principale o secon- dario) alla luce della fattispecie del diritto oggetto del processo. Deve essere inoltre un fatto che, sulla base della fissazione del thema pro- 1:26 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Coponi est. -3- 1(/ bandum e del concreto svolgimento dell'istruzione probatoria, è con- troverso e decisivo, cioè determinante l'esito della controversia. Il primo passo da compiere è di verificare se i ricorrenti abbiano assolto l'onere di indicare il fatto principale o secondario rilevante alla luce della fattispecie del diritto oggetto del processo, che è il credito vantato dal Condominio, così come determinato dal Tribunale in via monitoria col decreto ingiuntivo n. 3226/2008. Fatti di cui i ricorrenti possono censurare l'omesso esame sono quindi i fatti costitutivi ovve- ro modificativi, impeditivi o estintivi del credito de quo (fatti principa- li) ovvero i fatti secondari dai quali si possa inferire l'esistenza o ine- sistenza dei fatti principali. Solo dopo che i ricorrenti abbiano indicato - con precisione idonea ad individuarli - fatti rientranti in tali catego- rie, si può proseguire nel vaglio di ammissibilità del motivo, passando a scrutinarne il carattere controverso e concretamente decisivo. Nel caso di specie i ricorrenti denunciano «l'omessa assunzione da parte del giudice dell'appello del reale ammontare dei versamenti at- torei dichiarati nelle conclusioni della c.t.u. quale elemento decisivo». Dunque i fatti di cui i ricorrenti censurano l'omesso esame sono i «versamenti attorei» nel loro ammontare complessivo (cioè i paga- menti compiuti da loro medesimi nei confronti del Condominio). In re- lazione a tale affermazione i ricorrenti sono tenuti a compiere due af- fermazioni: (a) dimostrare che il giudice ha disatteso i risultati della perizia; (b) argomentare che tale dissenso assurga agli estremi di «omesso esame circa un fatto decisivo» (ex art. 360, n. 5). Per dimostrare che il giudice ha disatteso i risultati della c.t.u. non è sufficiente trascrivere - per poi compararli meccanicamente con le affermazioni giudiziali - gli esiti o risultati della perizia. Un esito o un risultato è per l'appunto un quid che «esce da» o «risulta da» e non può essere compreso nel suo significato e nella sua portata se non si RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -4- IL indica anche l'origine da cui esso esce o risulta, nonché i luoghi che costituiscono gli snodi del percorso che ha condotto a quell'esito. Sot- to questo profilo, l'argomentazione del motivo di ricorso in scrutinio si imbatte in difficoltà insormontabili ai fini della sua ammissibilità. In- fatti, non è appagante che i ricorrenti abbiano trascritto dalla c.t.u. la seguente affermazione: «Per parte convenuta i versamenti riscontrati a fronte delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione [nota dei ricorrenti: ossia le spese condominiali approvate e sostenute dal Condominio] riferite al quesito e al periodo oggetto di causa ammon- tano ad Euro 34.487,15. Per parte attrice [cioè i ricorrenti] gli importi riscontrati e versati nel periodo oggetto di causa ammontano ad euro 50.892 28» (ricorso, p. 7). La semplice lettura del brano citato dai ricorrenti rivela che l'allegazione dei «versamenti attorei» non è un fatto decisivo di cui può censurarsi l'omesso esame con prospettive di successo. Infatti, non è sufficiente che i fatti di cui si censura l'omesso esame rientrino astrattamente nella categoria dei fatti rilevanti nella fattispecie del di- ritto fatto valere in giudizio (come astrattamente rientrano in questa categoria i «versamenti» intesi come adempimenti di un'obbligazione pecuniaria). Occorre anche che vi rientrino concretamente, cioè nel senso che essi siano allegati in modo determinato e univoco come fatti (in questo caso) estintivi rispetto al credito oggetto del processo. Orbene di tali qualità sono privi i «versamenti» menzionati nel citato brano della c.t.u., giacché essi sono riferiti non già univocamente al credito dedotto in giudizio attraverso l'iniziale decreto ingiuntivo, ben- sì genericamente al «periodo oggetto di causa». Ciò non esclude logi- camente che nei conteggi siano confluiti anche altri rapporti di credi- to-debito coevi intercorrenti tra il Condominio e i ricorrenti. Anzi, l'ammontare delle cifre menzionate rende questa circostanza prati- R6 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -5- 1 camente certa (si precisa tuttavia a scanso di equivoci: ai fini del giu- dizio di ammissibilità del motivo rileva che la circostanza non possa essere logicamente esclusa, non che sia certa). Ne segue che i ricorrenti, mancando di individuare il «fatto» di cui si può censurare l'omesso esame in modo ammissibile rispetto all'art. 360, n. 5, a fortiori non sono stati in grado di attestare che la Corte di appello abbia disatteso i risultati della c.t.u. nel pronunciarsi sul cre- dito oggetto del processo. Ciò è confermato dalla lettura della senten- za impugnata, che nella sua stringatezza, non reca alcuna manifesta- zione di dissenso rispetto ai risultati della c.t.u. In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 3. - Con il secondo motivo è censurata violazione dell'art. 2041, co. 1 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c. In particolare, i ricorrenti si lamen- tano che il Condominio avrebbe incassato somme maggiori rispetto al dovuto «sulla base delle risultanze della c.t.u.». Il motivo è da dichiarare inammissibile, a cagione del già illustrato carattere equivoco che il semplice saldo calcolato dal c.t.u. riveste ri- spetto al credito fatto valere in questo giudizio. Tale equivocità impe- disce di verificare se vi sia stata violazione dell'art. 2041 c.c., concer- nente l'arricchimento senza causa, e non consente di pervenire ad un giudizio sul merito. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 4. - Con il terzo motivo è censurata violazione degli artt. 1173 c.c. e 63, co. 1 disp. att. c.c., nonché falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.: in particolare, i ricorrenti lamentano l'illegittima riscossione di contributi condominiali non approvati in base allo stato di ripartizione oggetto dell'assemblea condominiale ovvero, in via subordinata, l'inesistenza di delibere assembleari che hanno approvato le suddette spese. RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -6- [OSCURATO:PERSONA] motivo è da dichiarare inammissibile. Anch'esso si appoggia al saldo attivo di 16.405,00 Euro che risulta dall'accertamento del c.t.u. «sul quale non è stato L.] eseguito alcun accertamento. Il saldo cal- colato dal c.t.u. non ha carattere univoco rispetto al credito fatto va- lere in questo giudizio. Tale equivocità impedisce di verificare se vi sia stata violazione degli articoli rubricati dai ricorrenti con riferimento all'oggetto del processo nelle pregresse istanze. Pertanto, non con- sente di pervenire ad un giudizio sul merito delle censure formulate dai ricorrenti. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5. - Con il quarto motivo è censurata violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. In particolare, i ricorrenti lamentano l'incasso di somma di denaro eccedente i titoli del credito del Condominio. In rife- rimento alle delibere condominiali del 12/03/2008 e del 21/04/2008, le conclusioni del c.t.u. hanno fatto emergere - così si argomenta - il bilancio pro-quota di Euro 50.892,28 (versamenti attorei) = Euro 34.487,15 (spese condominiali) + Euro 16.405,13 (arricchimento senza causa), che sottolineerebbe l'incasso da parte del Condominio di Euro 34.487,15 a copertura delle spese d'amministrazione appro- vate dalle delibere condominiali 12/03/2008 e 21/04/2008. Tuttavia - così prosegue l'argomentazione - nonostante il Condominio avesse chiesto la minor somma di Euro 33.517,28 nei procedimenti monitori ing. ne n. 4326/2004 e ing. ne n. 3226/2008, ha ottenuto titoli giudi- ziali per soli Euro 26.358,76 = Euro 23.956,31 (d. ing. ne n. 3226/2008) + Euro 2.402,45. Pertanto - concludono i ricorrenti - il Condominio avrebbe potuto agire esclusivamente, al più, per Euro 26.358,76 e non per Euro 34.487,15. Il giudice del gravame avrebbe invece consentito al Condominio d'incassare indebitamente anche la differenza di Euro 8.128,39, oltre il capitale di Euro 26.358,76 (Euro RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -7- Ri 26.358,76 + Euro 8.128,39 = Euro 34.487,15), differenza per la qua- le il Condominio non aveva alcuna legittimazione giudiziale. Il motivo è da dichiarare inammissibile poiché la doglianza si fonda sempre, almeno in parte - come si può constatare - sui conteggi ef- fettuati dal c.t.u. e quindi su un dato che - per le ragioni spiegate nello scrutinio del primo motivo - è equivoco rispetto al diritto dedot- to in giudizio. Tale equivocità impedisce di verificare se vi sia stata violazione dell'art. 2033 c.c. sul pagamento dell'indebito in relazione all'oggetto del processo nelle pregresse istanze processuali. Pertanto, non consente di pervenire ad un giudizio sul merito della censura formulata dai ricorrenti. In conclusione, il quarto motivo è inammissibile. 6. - Con il quinto motivo è censurata violazione degli artt. 633, co. 1 c.p.c. e 641 c.p.c., con conseguente violazione dell'art. 474 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. In particolare i ricorrenti denun- ciano l'estinzione ex ante del diritto di credito del Condominio (cfr. versamenti attorei allegati alla CTU), il quale ha fatto valere in sede monitoria un credito inesistente, atteso che gli esponenti vantavano i [...] crediti di Euro 16.405,13 (arricchimento senza causa), e di Euro 8.128,39 (indebito oggettivo), per un totale di Euro 24.533,52. Con- seguentemente il capitale di Euro 23.956,31 di cui al d. i. ing. ne n. 3226/2008 non sarebbe dovuto, sicché i ricorrenti contestano l'effica- cia del decreto per violazione dell'art. 474 c.p.c., non potendosi pro- cedere ad esecuzione forzata con un titolo ben fungi dall'essere certo, liquido ed esigibile. Il motivo è da dichiarare inammissibile poiché la doglianza si fonda sempre, almeno in parte, sui conteggi effettuati dal c.t.u. e quindi su un dato che non riveste carattere di specifica decisività rispetto al di- ritto dedotto in questo giudizio. Pertanto, non consente di pervenire RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -8- L ad un giudizio di merito sulle censure formulate dai ricorrenti con rife- rimento all'oggetto del processo (id est, al diritto fatto falere nelle pregresse istanze processuali). In conclusione, il quinto motivo è inammissibile. 7. - Con il sesto motivo è censurata la violazione dell'art. 112 c.p.c.: i particolare, i ricorrenti si lamentano della omissione di pro- nuncia sulla domanda di restituzione della somma pignorata a fronte delle prove dalla quale sono emersi i più volte indicati crediti di Euro 16.405,13 e di Euro 8.128,39. Il motivo è da dichiarare inammissibile, a causa del carattere equi- voco che il semplice saldo calcolato dal c.t.u. riveste rispetto al credi- to fatto valere in questo giudizio. Pertanto, non consente di pervenire ad un giudizio di merito sulla omissione di pronuncia lamentata dai ri- correnti, in relazione all'oggetto del processo. In conclusione, il sesto motivo è inammissibile. 8. - In altri termini, i motivi di ricorso dal secondo al sesto condivi- dono un tratto comune: cercare di valorizzare sotto una molteplicità di distinti profili giuridici il saldo attivo di 16.405 Euro che risulta dall'accertamento del c.t.u., così come è stato citato dai ricorrenti. L'inammissibilità di ciascuno di essi è pregiudicata una volta per tutte dalla valenza plurima ed equivoca del predetto saldo attivo di 16.405 Euro, che gli impedisce di essere oggetto delle qualificazioni giuridi- che invocate dai ricorrenti nei motivi dal secondo al sesto, ove tali qualificazioni si rapportino, come è doveroso, all'oggetto del processo, cioè al diritto fatto valere in giudizio, nelle pregresse istanze di meri- to. Impregiudicata la sua potenziale rilevanza in altri rapporti tra i ri- correnti e il Condominio, tale saldo è irrilevante in questo giudizio. 9. - L'inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso è fondato de- termina l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Le spese del RG 16588/2017 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 19) - Caponi est. -9- IL giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ri- correnti di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in 3.800,00 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà att
Decreto Cassazione n. 27720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris