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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1964

Cassazione n. 28268/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/C2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel validare la proposta di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.455 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa verifica dell'applicabilità dell'ad- 129 cod. proc. pen. - esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato, risulta palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il glier ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/C2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel validare la proposta di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.455 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa verifica dell'applicabilità dell'ad- 129 cod. proc. pen. - esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato, risulta palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il glier ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris