CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31551/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/07/2025 della Corte di appello di Caltanissetta;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso.uditi i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, conclude chiedendo la confermadella sentenza impugnata, come da conclusioni che deposita insieme alla notaspese;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, conclude chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2025 la Corte di appello diCaltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato FrancescoNugara alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, alle relative peneaccessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per i reati di cuiagli artt. 423 e 614 cod. pen. commessi il 18/01/2020, cagionando un incendionella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante unaintroduzione clandestina in tale proprietà, agendo in cinque persone riunite equale organizzatore del delitto.La Corte di appello ha valutato attendibile la chiamata in correità delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente quale intermediarioche incaricò l'esecutore materiale dell'incendio, le cui dichiarazioni sono stateassunte dalla Corte stessa mediante la rinnovazione dell'istruttoria, e sono stateritenute non in contrasto con quelle rese in precedenza, bensì derivanti da unaprogressione dichiarativa sviluppatasi dopo una iniziale negatoria del propriocoinvolgimento, che risultava genuina e perciò credibile. Già nel secondointerrogatorio, svolto il 23/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso diavere chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di appiccare l'incendio, e di avere agito perconto di tale [OSCURATO:PERSONA], che descriveva come un venditore di mobili di Canicattìdi circa trent'anni; in data 09/09/2021 aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] in un albumfotografico; in data 17/10/2022 aveva riferito nel dettaglio i sopralluoghicompiuti con il [OSCURATO:PERSONA] e poi con il [OSCURATO:PERSONA], pur senza indicare con assolutaprecisione le singole date, e in data 24/03/2025, esaminato dalla Corte diappello, aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a queste ultime, rispondendo atutte le richieste di precisazione dei difensori delle parti e del presidente delcollegio. La Corte ha, perciò, evidenziato che, sin dal primo interrogatorio in cuiammetteva le proprie responsabilità, egli aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] qualecommittente dell'incendio e il [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale, ed aveva inseguito descritto l'auto con cui il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva accompagnato a fare unsopralluogo come un veicolo risultato effettivamente nella disponibilità di questi,anche se noleggiato da suo zio. La diversa individuazione della data delsopralluogo non è stata ritenuta significativa, perché varie date, poi risultate nonveritiere, erano state in realtà ipotizzate dagli inquirenti e non riferite daldichiarante [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre date sono riscontrate dai tabulati telefonici deisoggetti coinvolti. Anche i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA],ritenuto l'istigatore dell'incendio, sono documentati da una intercettazione conun cugino del [OSCURATO:PERSONA] risalente al giugno 2020, e quelli dell'imputato con il LiCalzi da contatti telefonici avvenuti tra il 31/12/2018 e il 24/02/2020, per cuil'imputato ha mentito nel negare o posticipare la sua conoscenza di dettepersone. La mancata individuazione del movente dell'incendio e dei realirapporti intercorrenti tra i suoi organizzatori non è stata ritenuta idonea ascardinare le prove del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in questione, néè stato ritenuto rilevante l'asserito arresto di [OSCURATO:PERSONA], nel 2019,perché trovato in possesso di kg. 15 di sostanze stupefacenti, in quanto ladimostrazione del suo gravitare in ambienti criminali non è in contrasto con i suoirapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e con la sua disponibilità a compiere l'atto contestato.La Corte ha anche respinto la richiesta di qualificare il reato come violazionedell'art. 424 cod. pen., sottolineando che l'incendio, benché appiccato ad unasola autovettura, fece divampare un fuoco di ampie proporzioni e di vastacapacità diffusiva, tanto che, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco dopo soli23 minuti, arrivò a danneggiare la tettoia sotto cui l'auto era ricoverata e l'altravettura, che era stata rapidamente spostata, ed avrebbe potuto raggiungerel'abitazione stessa, anche perché appiccato in ora notturna, mentre gli occupantidella casa stavano dormendo, mettendo a rischio la loro incolumità.È stata, infine, respinta la richiesta di concessione delle attenuantigeneriche, per l'assenza di elementi valutabili positivamente.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla omessa valutazione della decisività della richiesta dirinnovazione istruttoria funzionale alla verifica del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e dellaprova documentale già emersa.La Corte ha respinto tale richiesta di rinnovazione istruttoria, diretta adaccertare la cronologia dei contatti telefonici tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA],risalenti solo al 2021 mentre il giudice di primo grado aveva attribuito allaconversazione intercettata nel giugno 2020 l'idoneità a farli risalire ad epocaprecedente, solo negandone la necessità ai fini della decisione, mentre taleaccertamento era necessario per scardinare l'impianto argomentativo con cui ilgiudice di primo grado aveva ritenuto provati i rapporti di conoscenza tral'imputato e l'[OSCURATO:PERSONA] anche prima dell'incendio.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione dell'attendibilità delchiamante in correità [OSCURATO:PERSONA].Vi è incoerenza tra la motivazione e le dichiarazioni da questi reseall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché tale esame è stato caratterizzato dasignificative incertezze su snodi fondamentali, che rendono errata la valutazionedi piena attendibilità del soggetto, fondata sulle asserite coerenza e completezzadelle sue affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] si è dimostrato incapace diricostruire con precisione la sequenza degli eventi, le modalità dei suoi incontricon il [OSCURATO:PERSONA], il momento in cui avrebbe ricevuto il pagamento pattuito, lemodalità e i tempi di effettuazione del sopralluogo; la Corte ha altresì omesso divalorizzare una intercettazione in cui il predetto [OSCURATO:PERSONA], in un colloquio in carcerecon la moglie, si dice preoccupato che arrestino tale Gioacchino, facendo cosìsospettare che egli abbia un livello di conoscenza dei fatti superiore e mairiferito, circostanza che incide sulla sua credibilità.La motivazione è illogica, in particolare, nel valutare le dichiarazioni relativeal momento della consegna del denaro pattuito, che il [OSCURATO:PERSONA] ha dapprimacollocato in un'epoca antecedente l'incendio, e poi in un giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] sitrovava per lavoro a Lampedusa: la sentenza non rileva la contraddizione, espiega l'inconciliabilità con il dato documentale dell'assenza del [OSCURATO:PERSONA] dicendoche il [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato una data precisa, mentre egli ha collocato il fatto,con precisione, “un paio di giorni dopo” l'incendio. La sentenza, pertanto,introduce una ipotesi ricostruttiva diversa da quella riferita dal dichiarante,alterando il contenuto delle sue dichiarazioni.La motivazione è illogica laddove indica i riscontri individualizzanti, in quantotrasforma dei dati di mera compatibilità in prove dimostrative. L'individuazionedell'auto su cui il chiamante in correità si recò insieme al [OSCURATO:PERSONA] a compiere ilsopralluogo non costituisce un riscontro, perché il [OSCURATO:PERSONA] fornisce di essa unadescrizione del tutto generica, che viene concretizzata solo dopo che gli vienemostrata una foto, e peraltro essa corrisponde ad un'auto che era nelladisponibilità dello zio del ricorrente, e non di quest'ultimo. In ogni caso lapossibilità che il [OSCURATO:PERSONA] usasse tale veicolo non dimostra che lo abbia usato percompiere il sopralluogo, per cui tale riscontro non ha l'efficacia attribuitagli nellasentenza. Anche l'aggancio delle celle telefoniche della zona dell'incendio noncostituisce un riscontro: il fatto che il telefono del [OSCURATO:PERSONA] abbia agganciato talicelle dimostra solo che egli si trovava nella zona, non che abbia effettuato unsopralluogo presso l'abitazione delle persone offese, mentre il fatto che,contemporaneamente, il telefono del [OSCURATO:PERSONA] non abbia registrato alcun traffico èun dato neutro, perché non significa né che l'apparecchio fosse spento, né che ilNugara si trovasse in un certo luogo o stesse compiendo un'attività illecita.L'attribuzione di una valenza probatoria a tali dati è, pertanto, del tutto illogica,non avendo essi neppure la forza di indizi gravi, precisi e concordanti.L'asserita sussistenza di riscontri, pertanto, è errata, perché gli elementievidenziati possono, al massimo, essere ritenuti compatibili con la ricostruzionefornita dal dichiarante, ma tale compatibilità deriva da mere congetture, e nondimostra la fondatezza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Anche la rilevanza attribuita alla intercettazione del 04/06/2020 è errata. Lasentenza ne ricava la prova della esistenza, a quell'epoca, di un rapportoconfidenziale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], negato invece dal primo, ma nontiene conto dell'effettivo contenuto della conversazione, a cui partecipava unterzo soggetto, e in cui si sente il [OSCURATO:PERSONA] chiedere se il [OSCURATO:PERSONA] di cui parla ilcugino si chiami [OSCURATO:PERSONA], frase che dimostra, al contrario, una scarsa conoscenzadel soggetto in questione. In ogni caso, la richiesta del cugino era se [OSCURATO:PERSONA] fossepersona fidata nella vendita di auto, e la risposta del ricorrente deve ritenersilimitata a quella finalità, e non dimostra un rapporto confidenziale con costui.Inoltre la sentenza compie un salto logico, deducendo da tale conoscenza ilcoinvolgimento del ricorrente nell'azione delittuosa, anche perché laconversazione è successiva di circa cinque mesi all'incendio stesso, e non si puòpertanto arguire, da essa, un collegamento tra i due soggetti relativo allaconsumazione di quell'attività criminosa. Anche in questo caso ad un elementodi mera compatibilità con la ricostruzione accusatoria viene attribuita unavalenza probatoria del tutto insussistente.La motivazione, in definitiva, deve ritenersi apparente, perché non rispondealle doglianze difensive e ai motivi di appello, in particolare quanto allecontraddizioni interne delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla smentitadocumentale di molte di esse, e pur riportando il contenuto dei motivi di appellonon si confronta con essi, limitandosi ad affermare la validità della ricostruzioneaccusatoria, ma basandosi sulla unica prova costituita dalla predetta chiamata dicorreità, di cui viene ribadita l'attendibilità senza una sua effettiva edapprofondita valutazione, e senza confrontarsi neppure con la valutazione diinattendibilità a suo tempo formulata dal Tribunale del riesame.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all'omessa qualificazione del fatto come violazionedell'art. 424 cod. pen.La sentenza conferma la qualificazione del fatto come incendio affermandoche le fiamme hanno avuto una capacità diffusiva tendenzialmente incontenibile,ma non indica alcun dato fattuale che supporti tale valutazione. Essa, alcontrario, dà atto che le fiamme hanno bruciato solo un'autovettura, perché ilsecondo veicolo che poteva essere attinto dal fuoco è stato spostato già primadell'arrivo dei vigili del fuoco, e che questi ultimi hanno spento l'incendio senzache esso si propagasse all'edificio abitativo. Non vi sono, pertanto, elementi chedimostrino la capacità diffusiva del fuoco, per cui l'affermazione della sentenza èmeramente assertiva, e illogica perché in contrasto con i dati fattuali.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il ricorrente deduce il vizio dimotivazione in merito al trattamento sanzionatorio.La sentenza ha confermato il diniego delle attenuanti generiche el'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale solo affermando l'assenzadi elementi valutabili positivamente, senza tenere conto della incensuratezza delricorrente, dell'assenza di carichi pendenti, della corretta condotta di vita, delladistanza temporale dai fatti senza alcuna recidiva, della corretta condottaprocessuale. Essa non spiega perché tali elementi positivi non siano idonei per laconcessione del beneficio e l'applicazione di una pena più contenuta, essendostata irrogata al ricorrente una pena molto superiore a quella irrogata ai correi, enon spiega neppure perché agli esecutori materiali dell'incendio siano stateconcesse dette attenuanti, negandole invece al ricorrente. Anche sotto questoprofilo, pertanto, la motivazione è solo apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato in questioneè stato ritenuto provato dalla chiamata in correità da parte del condannatoMarius [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito al predetto il ruolo di mandante, in realtàquale intermediario del vero mandante [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere stato da luicontattato per compiere l'attentato incendiario verificatosi il 18/01/2020.L'esame della correttezza della valutazione di attendibilità di tale chiamata,contestata nel secondo motivo del ricorso, è pertanto prodromico all'esame deglialtri motivi del ricorso, essendo anche l'accertamento del collegamento tra ilricorrente e il presunto mandante [OSCURATO:PERSONA], contestato nel primo motivo di ricorso,subordinato all'accertamento di quello tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo qualeulteriore intermediario è, invece, provato dalla stesse ammissioni di quest'ultimoe dalla condanna definitiva da lui riportata.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta laviolazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazionenella valutazione dell'attendibilità della predetta chiamata in correità.Nel valutare la fondatezza di questo motivo di ricorso deve, peraltro,ribadirsi che, secondo questa Corte, «Il sindacato di legittimità sulla valutazionedelle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto diciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esameinvaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito,potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali siastata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel lororeciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Rv. 280058).2.1. La valutazione dell'attendibilità di una prova costituita dalla chiamata inreità o in correità richiede, in ogni caso, la previa valutazione della credibilitàintrinseca del soggetto dichiarante e delle sue affermazioni: questa Corte ha,infatti, precisato che «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, ilgiudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificarela credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle suedichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggirigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante el'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente,non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specificatassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.2013, Aquilina, Rv. 255145). Ancora più approfonditamente, si è affermato che«In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità amente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve inprimo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente eaccusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità edalla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed allaaccusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinsecaconsistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce dicriteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza,della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni» (Sez.U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465).Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata non apparesufficientemente approfondita.La Corte, in primo luogo, ha valutato in modo esauriente la credibilitàsoggettiva del dichiarante e, con motivazione logica, l'ha ritenuta provata dallagenesi della confessione, in quanto spontanea e completa, e dalla genesi dellachiamata, in quanto resa unitamente all'ammissione della propria responsabilitàe alla indicazione di uno degli esecutori materiali dell'incendio.Per valutare l'attendibilità oggettiva del suo racconto, nella parte relativaalla chiamata di correità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha esaminato ledichiarazioni da lui rese nei vari interrogatori sostenuti a partire dal 23/07/2021in cui, ammettendo per la prima volta la propria responsabilità nell'incendio,indicava quale mandante di esso, ovvero quale soggetto per conto del qualeaveva agito, «una persona di Canicattì di cui conosco solamente il nome([OSCURATO:PERSONA]) che vende mobili in un negozio che si trova all'uscita del paese», inseguito identificandolo per il [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'esame di un fascicolofotografico. La Corte di appello ha evidenziato gli elementi di continuità tra levarie dichiarazioni, valorizzando il fatto che il racconto non sia stato maisostanzialmente modificato nei diversi interrogatori, e ha dato una giustificazionedei vari “aggiustamenti” che il dichiarante ha fatto, in particolare in ordine a datee orari degli incontri e dei sopralluoghi. Quest'ultimo aspetto, però, non è statosufficientemente approfondito, in quanto a fronte delle dettagliate contestazionidel [OSCURATO:PERSONA] in merito a singole parti delle dichiarazioni, relative ai predetti“aggiustamenti”, la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazionealtrettanto dettagliata, né ha specificamente confrontato la già effettuatavalutazione di attendibilità con le contestazioni della difesa, al fine di verificare sedetta valutazione possa essere o meno inficiata dalla asserita diversità delledichiarazioni in ordine alle presunte date dei vari sopralluoghi e incontri.La valutazione di attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA],che involge peraltro anche la sua credibilità soggettiva, deve pertanto essererinnovata, necessitando di un più puntuale approfondimento, alla luce dellespecifiche censure della difesa. Tale valutazione, peraltro, deve tenere contodella mutata posizione giuridica del dichiarante, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èstato ascoltato come “testimone assistito”, essendo la sua condanna divenutadefinitiva. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «In tema di dichiarazioni delteste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado diaffidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione deiriscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di pesocomparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delledichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 29624 del 16/06/2022, Rv. 283381)2.2. La sentenza impugnata, inoltre, appare motivata in modo carente inordine alla individuazione e valutazione dei riscontri esterni individualizzanti, checonfermino la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA].L'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alle dichiarazioni deltestimone assistito stante la previsione dell'art. 197-bis, comma 6, cod. proc.pen., stabilisce, come noto, che le chiamate in correità devono essere «valutateunitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Aglielementi esterni di riscontro, peraltro, non è richiesto di avere una valenzaprobatoria autonoma, o comunque significativa: questa Corte, sul punto, haaffermato che «In tema di prove, il riscontro esterno individualizzante richiesto,per la chiamata in correità, dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendoessere privo di autonoma valenza dimostrativa rispetto al thema decidendum,non costituisce prova del fatto-reato, né della responsabilità dell'imputato ma, inquanto finalizzato a corroborare l'attendibilità di una prova cd. "debole", assumerilevanza sol perché idoneo a confermare, in termini di certezza, il collegamentotra l'accusato e la vicenda criminosa, sì da escludere il rischio di attribuire laresponsabilità in base ad accuse false o non verificabili» (Sez. 2, n. 18849 del06/03/2026, Rv. 289985), e che «Ai fini della valutazione della chiamata dicorreo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso comenecessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante,potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilitàdelle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato diassociazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato,bensì dalla sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv.273572).La sentenza impugnata, però, ha per lo più indicato e valutato, comeriscontri individualizzanti, elementi meramente compatibili con il racconto deldichiarante, ma non idonei a confermare e rendere certo il collegamento tra ilNugara e l'intera vicenda criminosa. Appare valutata correttamente la rilevanzadella indicazione, quale auto utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] durante il sopralluogo, dellajeep noleggiata dallo zio di questi e risultata nella disponibilità del ricorrente, mail riscontro in merito alla data e all'orario di tale sopralluogo è parziale, in quantosi fonda solo sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nella zona in cui, due giorni dopo, èavvenuto l'attentato incendiario, mentre la presenza del [OSCURATO:PERSONA] è dedotta solodal silenzio del suo cellulare. Manca del tutto, poi, l'indicazione di riscontriindividualizzanti relativi ai rapporti di conoscenza tra il dichiarante e il ricorrente,antecedenti all'incendio, che possano logicamente supportare la dichiarazione delprimo, quanto all'essersi il [OSCURATO:PERSONA] rivolto, per commissionare l'attentato, aquello che, per quanto risulta dalla sentenza, era un semplice cliente occasionaledel suo negozio: la sentenza si limita ad affermare, alla pag. 29, che «dettoincarico presupponeva un rapporto che andava ben oltre l'occasione della venditadi mobili», ma non menziona eventuali riscontri a tale supposizione, come laverifica della veridicità delle ragioni indicate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per la scelta dirivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei mobili, l'accertamento delle modalità dipagamento dallo stesso riferite, l'individuazione di ulteriori contatti personali otelefonici tra i due prima e dopo il delitto contestato.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata anche in relazionealla individuazione dei riscontri esterni alla chiamata di correità, e allavalutazione della loro sufficienza per confermare, ai sensi dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen., l'idoneità di tale chiamata quale prova della colpevolezza delsoggetto chiamato.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il secondo motivo delricorso deve essere, pertanto, accolto con riferimento alla valutazione dellacomplessiva attendibilità del chiamante in correità e alla sussistenza di riscontriindividualizzati idonei e sufficienti per confermare tale chiamata. La sentenzaimpugnata deve perciò essere annullata, con rinvio alla Corte di appello diCaltanissetta, in altra sezione, per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi conpiena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, e perciò sottoposti adautonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (vedi Sez. 6, n. 49750 del04/07/2019, Rv. 277438). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Caltanissetta.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]