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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14548/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato di tentata estorsione e alla prova della penale responsabilità dell'imputato per lo stesso reato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, Lè dostItuito(doglianze finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-7); considerato che il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata applicazione della desistenza volontaria è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della suddetta esimente sulla base di corretti argomenti giuridici, segnatamente, del carattere non incompiuto del tentativo nonché, comunque - con una valutazione in Fatto non sindacabile in questa sede - della non volontarietà della scelta dell'imputato, in quanto dovuta alla presentazione della denuncia da parte della persona offesa (si veda, in particolare, la pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato di tentata estorsione e alla prova della penale responsabilità dell'imputato per lo stesso reato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, Lè dostItuito(doglianze finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-7); considerato che il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata applicazione della desistenza volontaria è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della suddetta esimente sulla base di corretti argomenti giuridici, segnatamente, del carattere non incompiuto del tentativo nonché, comunque - con una valutazione in Fatto non sindacabile in questa sede - della non volontarietà della scelta dell'imputato, in quanto dovuta alla presentazione della denuncia da parte della persona offesa (si veda, in particolare, la pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6