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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - /- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito diretti a rilevarne la infondatezza con riguardo alle considerazioni logiche poste a sostegno della responsabilità ascritta al ricorrente per la detenzione illecita riscontrata, nonchè in relazione alla mancata applicazione sia dell' attenuante di cui al n. 4 dell'ad 62, sia di quelle atipiche, sia infine della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, tutte conclusioni rese all'esito di un percorso motivazionale immune da incongruenze rilevabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - /- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito diretti a rilevarne la infondatezza con riguardo alle considerazioni logiche poste a sostegno della responsabilità ascritta al ricorrente per la detenzione illecita riscontrata, nonchè in relazione alla mancata applicazione sia dell' attenuante di cui al n. 4 dell'ad 62, sia di quelle atipiche, sia infine della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp, tutte conclusioni rese all'esito di un percorso motivazionale immune da incongruenze rilevabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris