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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 36247/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso 29959-2017 proposto da: C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Jy , [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la SENTENZA N. 2795/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato in data 5/12/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale, in data 20/6/2017, la corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda che la stessa aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la domanda che quest'ultima aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando assorbite le ulteriori domande proposte contro la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., fallita a seguito di sentenza del 6/10/2017, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 9/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c. e proponendo, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 12/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..

1.4. La [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 12/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..

Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022

1.5. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.

1.6. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso è improcedibile a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..

La società ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata il 20/6/2017, è stata alla stessa notificata in data 6/10/2017, si è, tuttavia, limitata a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della stessa possa rinvenirsi (come attestato dalla cancelleria) nel fascicolo dei controricorrenti.

2.2. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass.

SU n. 10648 del 2017).

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, invero, un "fatto processuale" (e cioè l'intervenuta notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto senza che la ricorrente, pur a Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 fronte delle eccezioni sollevate da tutti i controricorrenti, abbia ritenuto di sollevare contestazioni sul punto) di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione (Cass.

SU n. 21349 del 2022).

2.3. Il difetto della produzione di copia autentica della pronuncia impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).

Nel caso in esame, però, come visto, la sentenza impugnata è stata depositata il 20/6/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 5/12/2017: oltre, quindi, (pur considerando il periodo di sospensione del suo decorso tra il 1° agosto 2017 ed il 31 agosto 2017) il termine di sessanta giorni.

2.4. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dai controricorrenti, che, anzi, l'ha espressamente riconosciuto nei relativi controricorsi: il ricorso per cassazione, proposto nel Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).

2.5. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, invero, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere dì depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso (Cass.

SU n. 21349 del 2022), escluso il caso (che non ricorre, come visto, Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni, oltre al periodo di sospensione feriale) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente ovvero presente nel fascicolo d'ufficio (cfr. Cass. n. 15832 del 2021; in tal senso, di recente, Cass.

SU n. 21349 del 2022, per cui, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio).

2.6. Il ricorso, in definitiva, è improcedibile: e come tale dev'essere dichiarato.

3. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna delle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in C. 8.100,00, di cui C. 200,00 per esborsi, e, per la [OSCURATO:SOCIETA]., in C. 8.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 29959-2017 proposto da: C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Jy , [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la SENTENZA N. 2795/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato in data 5/12/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale, in data 20/6/2017, la corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda che la stessa aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la domanda che quest'ultima aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando assorbite le ulteriori domande proposte contro la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., fallita a seguito di sentenza del 6/10/2017, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 9/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c. e proponendo, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 12/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. 1.4. La [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso notificato il 12/1/2018, ha resistito al ricorso, eccependone, tra l'altro, l'improcedibilità a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 1.5. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati. 1.6. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è improcedibile a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. La società ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata il 20/6/2017, è stata alla stessa notificata in data 6/10/2017, si è, tuttavia, limitata a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della stessa possa rinvenirsi (come attestato dalla cancelleria) nel fascicolo dei controricorrenti. 2.2. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, invero, un "fatto processuale" (e cioè l'intervenuta notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto senza che la ricorrente, pur a Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 fronte delle eccezioni sollevate da tutti i controricorrenti, abbia ritenuto di sollevare contestazioni sul punto) di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione (Cass. SU n. 21349 del 2022). 2.3. Il difetto della produzione di copia autentica della pronuncia impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, come visto, la sentenza impugnata è stata depositata il 20/6/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 5/12/2017: oltre, quindi, (pur considerando il periodo di sospensione del suo decorso tra il 1° agosto 2017 ed il 31 agosto 2017) il termine di sessanta giorni. 2.4. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dai controricorrenti, che, anzi, l'ha espressamente riconosciuto nei relativi controricorsi: il ricorso per cassazione, proposto nel Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). 2.5. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, invero, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere dì depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso (Cass. SU n. 21349 del 2022), escluso il caso (che non ricorre, come visto, Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni, oltre al periodo di sospensione feriale) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente ovvero presente nel fascicolo d'ufficio (cfr. Cass. n. 15832 del 2021; in tal senso, di recente, Cass. SU n. 21349 del 2022, per cui, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio). 2.6. Il ricorso, in definitiva, è improcedibile: e come tale dev'essere dichiarato. 3. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2017 n. 29959 - Sez. 2 - CC del 4 ottobre 2022 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna delle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in C. 8.100,00, di cui C. 200,00 per esborsi, e, per la [OSCURATO:SOCIETA]., in C. 8.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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