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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18822/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTÀ di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, a seguito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento in data 28 settembre 2022 con il quale il medesimo Tribunale (quale Giudice del dibattimento) ha applicato allo stesso imputato la misura cautelare del divieto di dimora poiché gravemente indiziato del delitto di furto in abitazione.

2. Avverso l'ordinanza collegiale il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) - la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, adducendo che l'imputato sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso in ragione delle modalità del fatto e della sua gravità, nonostante il pericolo concreto e attuale di reiterazione richieda la previsione che si presenti effettivamente un'occasione per compiere reati della stessa specie di quello per cui si procede e nonostante l'Ortiz sia incensurato e mai raggiunto da precedenti segnalazioni o indagini (in quanto, appena giunto in Italia, si sarebbe fidato di altri per acquistare beni a poco prezzo) ed abbia tenuto un positivo comportamento processuale (chiedendo il rito abbreviato).

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) - la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura applicata, adducendo che il divieto di dimora non sarebbe adeguato ad impedire reati quali quello per cui si procede, ossia il furto in abitazione, che potrebbero essere commessi anche altrove, e il Tribunale in maniera illogica avrebbe fatto riferimento al riguardo alla necessità di evitare contatti tra l'imputato e il contesto criminale romano (atteso che l'Ortiz non parla la lingua italiana, è appena giunto nel nostro Paese e non gli viene «contestato» di avere rapporti «con la malavita romana o di aver in progetto altri illeciti nella città di Roma, avendo egli peraltro agito nella specie in concorso con altri cittadini extracomunitari «solo occasionalmente residenti a Roma»).

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Anzitutto, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità e quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

Ciò posto, il ricorso: - oltre ad aver erroneamente indicato i presupposti dell'esigenze di cautela ravvisata nella specie dai Giudici di merito, atteso che «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ( delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); - lungi dal formulare compiutamente censure di legittimità, ha perorato irritualmente in queste sede di legittimità un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata, reiterando la prospettazione dei medesimi elementi di fatto già disattesi dal Giudice del riesame senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato in maniera congrua e logica i dati posti a fondamento decisione (in particolare evidenziando come l'Ortiz sia stato colto in possesso di molteplici arnesi atti allo scasso e sia risultato avere stabili legami a Roma almeno con uno dei correi, e di conseguenza ritenendo la necessità di interrompere, per il tramite della misura applicata, tali relazioni criminali).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, a seguito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento in data 28 settembre 2022 con il quale il medesimo Tribunale (quale Giudice del dibattimento) ha applicato allo stesso imputato la misura cautelare del divieto di dimora poiché gravemente indiziato del delitto di furto in abitazione. 2. Avverso l'ordinanza collegiale il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) - la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, adducendo che l'imputato sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso in ragione delle modalità del fatto e della sua gravità, nonostante il pericolo concreto e attuale di reiterazione richieda la previsione che si presenti effettivamente un'occasione per compiere reati della stessa specie di quello per cui si procede e nonostante l'Ortiz sia incensurato e mai raggiunto da precedenti segnalazioni o indagini (in quanto, appena giunto in Italia, si sarebbe fidato di altri per acquistare beni a poco prezzo) ed abbia tenuto un positivo comportamento processuale (chiedendo il rito abbreviato). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e) - la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura applicata, adducendo che il divieto di dimora non sarebbe adeguato ad impedire reati quali quello per cui si procede, ossia il furto in abitazione, che potrebbero essere commessi anche altrove, e il Tribunale in maniera illogica avrebbe fatto riferimento al riguardo alla necessità di evitare contatti tra l'imputato e il contesto criminale romano (atteso che l'Ortiz non parla la lingua italiana, è appena giunto nel nostro Paese e non gli viene «contestato» di avere rapporti «con la malavita romana o di aver in progetto altri illeciti nella città di Roma, avendo egli peraltro agito nella specie in concorso con altri cittadini extracomunitari «solo occasionalmente residenti a Roma»). 3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Anzitutto, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità e quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ciò posto, il ricorso: - oltre ad aver erroneamente indicato i presupposti dell'esigenze di cautela ravvisata nella specie dai Giudici di merito, atteso che «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ( delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); - lungi dal formulare compiutamente censure di legittimità, ha perorato irritualmente in queste sede di legittimità un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata, reiterando la prospettazione dei medesimi elementi di fatto già disattesi dal Giudice del riesame senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato in maniera congrua e logica i dati posti a fondamento decisione (in particolare evidenziando come l'Ortiz sia stato colto in possesso di molteplici arnesi atti allo scasso e sia risultato avere stabili legami a Roma almeno con uno dei correi, e di conseguenza ritenendo la necessità di interrompere, per il tramite della misura applicata, tali relazioni criminali). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Decreto Cassazione n. 18822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris