CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36778/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di tentato riciclaggio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie delittuosa ex artt. 56,648bis cod.pen. sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, sul rinvenimento nell'autofficina in uso al ricorrente di un veicolo provento di furto, su cui questi aveva iniziato operazioni di smontaggio finalizzate all'adulterazione dei segni identificativi dello stesso); che, inoltre, la doglianza formulata non si rapporta in termini puntuali con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato ed è volta a contestare l'apprezzamento e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali operato dai giudici di merito, profilo che esula dal perimetro del sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id