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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31558/2022

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'U SSI:b ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23660/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA]." (o "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 10 marzo 2009, rep. n. 73163, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 10 marzo 2016 n. 917/24/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA]." (o "[OSCURATO:SOCIETA].") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 10 marzo 2016 n. 917/24/2016, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di venti avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2005 al 2009 in relazione ad un fabbricato sito in Palermo alla Via della Libertà n. 37/D, ha parzialmente accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 22 giugno 2011 n. 569/04/2011, dichiarando la legittimità degli avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni 2005, 2007, 2008 e 2009, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il giudice amministrativo aveva annullato la sola deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2006 n. 165, la quale aveva riguardo alla tariffa relativa alla TARSU per il medesimo anno di riferimento.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

In corso di causa, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, ed avendo ottemperato (in unica soluzione) all'integrale pagamento del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento ed avendo rinunziato al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2022, n. 12131).

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la controparte del rinunciante è rimasta intimata.4.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'U SSI:b ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23660/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA]." (o "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 10 marzo 2009, rep. n. 73163, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 10 marzo 2016 n. 917/24/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA]." (o "[OSCURATO:SOCIETA].") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 10 marzo 2016 n. 917/24/2016, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di venti avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2005 al 2009 in relazione ad un fabbricato sito in Palermo alla Via della Libertà n. 37/D, ha parzialmente accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 22 giugno 2011 n. 569/04/2011, dichiarando la legittimità degli avvisi di accertamento per la TARSU relativa agli anni 2005, 2007, 2008 e 2009, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il giudice amministrativo aveva annullato la sola deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio 2006 n. 165, la quale aveva riguardo alla tariffa relativa alla TARSU per il medesimo anno di riferimento. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. In corso di causa, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, ed avendo ottemperato (in unica soluzione) all'integrale pagamento del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento ed avendo rinunziato al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2022, n. 12131). 3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la controparte del rinunciante è rimasta intimata.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Cos
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