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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 agosto 1979

Cassazione n. 45583/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB.

LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 6/07/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Pavia in data 2/02/2022 (si tratta di calzature riportanti loghi di note marche Saucony, Nike, [OSCURATO:PERSONA], sequestrate in Milano il 2/02/2022) in ordine ai reati di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti contraffatti.

Con un unico motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 253, 255 e 649 cod. proc. pen. per difetto di competenza territoriale e per violazione del ne bis in idem.

Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, rilevano come il sequestro fosse stato eseguito dalla G.d.F. tanto nei confronti di beni rinvenuti nel negozio milanese delle ricorrenti, quanto nel magazzino dell'attività commerciale sito però in territorio di Pavia (ove erano state rinvenute altre scarpe con il marchio Gucci); che alla convalida avevano proceduto sia il PM di Milano che quello di Pavia, ma quest'ultimo - che avrebbe dovuto convalidare unicamente il secondo - aveva in realtà convalidato i beni rinvenuti presso il negozio milanese.

E tanto in violazione delle disposizioni processuali non derogabili secondò cui competente a convalidare il sequestro è il PM del luogo ove la misura reale è stata eseguita.

Inoltre, si lamenta - a fondamento dell'ulteriore denuncia di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che anche il PM di Milano a cui erano stati trasmessi gli atti aveva proceduto alla convalida, che tale provvedimento era stato impugnato e poi annullato dal Tribunale del riesame (e pendente era il ricorso per cassazione).

Di talché erano stati resi due provvedimenti sui medesimi beni e per le stesse esigenze probatorie.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/10/2002, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati.

1. Invero, dall'esame degli atti risulta: che il P.M. di Pavia, in ordine alla ricettazione e detenzione illegale dei beni sequestrati in Milano, in data 3/02/2022 ha trasmesso il fascicolo per competenza territoriale al P.M. di Milano che, ritenuta la propria competenza, ha anche emesso in data 22/03/2022 avviso di conclusione delle indagini nei confronti delle ricorrenti in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; che il decreto di convalida di sequestro emesso in data 2/02/2022 dal PM di Milano - a cui la G.d.F. aveva trasmesso correttamente per competenza il relativo verbale nella parte attinente ai beni rinvenuti in Milano - è stato impugnato dalle ricorrenti ed annullato dal Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 21/3/2022 (stante l'assenza di motivazione); che il Tribunale di Milano, pur annullando il decreto di convalida del sequestro per mancanza di motivazione, non ha disposto la restituzione delle calzature in sequestro trattandosi di beni suscettibili di confisca obbligatoria; che le ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Corte (che, con sentenza n. 43216 del 23/09/2022, ha dichiarato inammissibile i ricorsi).

2. Tanto premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha confermato il decreto di sequestro probatorio risulta essersi conformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "il difetto di legittimazione territoriale del P.M. a procedere alla convalida di sequestro probatorio, per mancato rispetto del criterio dato dal luogo ove il sequestro è stato eseguito, non è causa di invalidità del decreto emesso, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche dal P.M. non legittimato, fermo restando l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. competente" (Sez. 3, n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929).

Peraltro, sempre con riguardo al decreto di convalida di sequestro adottato da P.M. non legittimato, questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di sequestro probatorio, non può farsi valere l'Incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale e che, nella fase delle indagini preliminari, la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione di lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero; cfr., anche, Sez. 3, n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929, Gallo; :Sez. 3, n. 2835 del 03/11/1998, Rv. 212493, Regano; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco ed altri, Rv. 252851; da ultimo Sez. 2, n. 44333 del 15/10/2021, non mass.).

D'altra parte, le stesse SS.UU. avevano anni addietro ribadito che il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi a "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (S.U., n. 9605 del 28/11/2013, 2014, Rv. 257989 - 01).

3. E tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che i beni oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, per come affermato da questa Corte proprio con riguardo al sequestro operato dal P.M. di Milano con la sentenza in premessa indicata, non possono essere restituiti alle ricorrenti in quanto soggetti a confisca obbligatoria, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato (vedi, sul punto, Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Rv. 242802 - 01), con la conseguenza che le istanti non potrebbero vantare alcun diritto alla restituzione e, dunque, vi sarebbe carenza di interesse all'impugnazione del decreto emesso dal diverso PM di Pavia, seppur sotto il dedotto rilievo dell'incompetenza territoriale.

4. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ccinseguendo ex lege la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma ciascuna in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti Eh l pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 6/07/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Pavia in data 2/02/2022 (si tratta di calzature riportanti loghi di note marche Saucony, Nike, [OSCURATO:PERSONA], sequestrate in Milano il 2/02/2022) in ordine ai reati di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti contraffatti. Con un unico motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 253, 255 e 649 cod. proc. pen. per difetto di competenza territoriale e per violazione del ne bis in idem. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, rilevano come il sequestro fosse stato eseguito dalla G.d.F. tanto nei confronti di beni rinvenuti nel negozio milanese delle ricorrenti, quanto nel magazzino dell'attività commerciale sito però in territorio di Pavia (ove erano state rinvenute altre scarpe con il marchio Gucci); che alla convalida avevano proceduto sia il PM di Milano che quello di Pavia, ma quest'ultimo - che avrebbe dovuto convalidare unicamente il secondo - aveva in realtà convalidato i beni rinvenuti presso il negozio milanese. E tanto in violazione delle disposizioni processuali non derogabili secondò cui competente a convalidare il sequestro è il PM del luogo ove la misura reale è stata eseguita. Inoltre, si lamenta - a fondamento dell'ulteriore denuncia di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che anche il PM di Milano a cui erano stati trasmessi gli atti aveva proceduto alla convalida, che tale provvedimento era stato impugnato e poi annullato dal Tribunale del riesame (e pendente era il ricorso per cassazione). Di talché erano stati resi due provvedimenti sui medesimi beni e per le stesse esigenze probatorie. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/10/2002, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati. 1. Invero, dall'esame degli atti risulta: che il P.M. di Pavia, in ordine alla ricettazione e detenzione illegale dei beni sequestrati in Milano, in data 3/02/2022 ha trasmesso il fascicolo per competenza territoriale al P.M. di Milano che, ritenuta la propria competenza, ha anche emesso in data 22/03/2022 avviso di conclusione delle indagini nei confronti delle ricorrenti in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; che il decreto di convalida di sequestro emesso in data 2/02/2022 dal PM di Milano - a cui la G.d.F. aveva trasmesso correttamente per competenza il relativo verbale nella parte attinente ai beni rinvenuti in Milano - è stato impugnato dalle ricorrenti ed annullato dal Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 21/3/2022 (stante l'assenza di motivazione); che il Tribunale di Milano, pur annullando il decreto di convalida del sequestro per mancanza di motivazione, non ha disposto la restituzione delle calzature in sequestro trattandosi di beni suscettibili di confisca obbligatoria; che le ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Corte (che, con sentenza n. 43216 del 23/09/2022, ha dichiarato inammissibile i ricorsi). 2. Tanto premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha confermato il decreto di sequestro probatorio risulta essersi conformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "il difetto di legittimazione territoriale del P.M. a procedere alla convalida di sequestro probatorio, per mancato rispetto del criterio dato dal luogo ove il sequestro è stato eseguito, non è causa di invalidità del decreto emesso, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche dal P.M. non legittimato, fermo restando l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. competente" (Sez. 3, n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929). Peraltro, sempre con riguardo al decreto di convalida di sequestro adottato da P.M. non legittimato, questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di sequestro probatorio, non può farsi valere l'Incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale e che, nella fase delle indagini preliminari, la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione di lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero; cfr., anche, Sez. 3, n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929, Gallo; :Sez. 3, n. 2835 del 03/11/1998, Rv. 212493, Regano; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco ed altri, Rv. 252851; da ultimo Sez. 2, n. 44333 del 15/10/2021, non mass.). D'altra parte, le stesse SS.UU. avevano anni addietro ribadito che il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi a "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (S.U., n. 9605 del 28/11/2013, 2014, Rv. 257989 - 01). 3. E tanto a prescindere dal pur decisivo rilievo che i beni oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, per come affermato da questa Corte proprio con riguardo al sequestro operato dal P.M. di Milano con la sentenza in premessa indicata, non possono essere restituiti alle ricorrenti in quanto soggetti a confisca obbligatoria, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato (vedi, sul punto, Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Rv. 242802 - 01), con la conseguenza che le istanti non potrebbero vantare alcun diritto alla restituzione e, dunque, vi sarebbe carenza di interesse all'impugnazione del decreto emesso dal diverso PM di Pavia, seppur sotto il dedotto rilievo dell'incompetenza territoriale. 4. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ccinseguendo ex lege la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma ciascuna in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti Eh l pagamento delle spese processuali e della somma di
Decreto Cassazione n. 45583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris