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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12935/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa denuncia, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che, difatti, la Corte d'appello, alla quale era stata avanzata la medesima richiesta, ha motivato ampiamente sulle ragioni che hanno portato al rigetto dell'istanza difensiva (cfr., pagg. 3-5 della sentenza) evidenziando la obiettiva gravità delle condotte (rapina consumata e due tentate rapine con uso di armi, ad opera più persone riunie e travisate), giudicate sintomatiche di una notevole capacità a delinquere ed a fronte delle quali non poteva nemmeno essere consìderata rilevante l'offerta risarcitoria di poco superiore al provento della rapina consumata; che, d'altro canto "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernuccì); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marìgliano, Rv. 279549 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); che, infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso di poter fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla scelta dell'imputato per il rito abbreviato conformandosi, in tal modo, alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (cfr., Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, DI Pucci°, Rv. 277271 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico articolato motivo di ricorso, con cui la difesa denuncia, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che, difatti, la Corte d'appello, alla quale era stata avanzata la medesima richiesta, ha motivato ampiamente sulle ragioni che hanno portato al rigetto dell'istanza difensiva (cfr., pagg. 3-5 della sentenza) evidenziando la obiettiva gravità delle condotte (rapina consumata e due tentate rapine con uso di armi, ad opera più persone riunie e travisate), giudicate sintomatiche di una notevole capacità a delinquere ed a fronte delle quali non poteva nemmeno essere consìderata rilevante l'offerta risarcitoria di poco superiore al provento della rapina consumata; che, d'altro canto "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernuccì); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01; Sez. 3 - , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01); il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marìgliano, Rv. 279549 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); che, infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso di poter fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla scelta dell'imputato per il rito abbreviato conformandosi, in tal modo, alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (cfr., Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, DI Pucci°, Rv. 277271 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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