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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2021

Cassazione n. 25782/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] VILLI' ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 10 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, decidendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 9 dicembre 2020 con cui lo stesso giudice aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di immobile sito in Milano via Cenisio 40 e del veicolo mercedes tg.

DL857B5 disposta con sentenza 28 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'immobile ed ha, infine, rilevato che alla stessa era già stata restituita l'autovettura.

Quanto alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], premesso che questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.

R. n. 309/1990 dalla sentenza che aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, statuizione divenuta definitiva, l'ordinanza ha rilevato che, dunque, Villì non era legittimato a chiederne la revoca al giudice dell'esecuzione.

Quanto all'autovettura, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il sequestro era stato revocato dal Tribunale del riesame e dunque la statuizione di confisca, relativa a quanto in sequestro, non aveva riguardato l'auto, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e alla medesima già restituita.

Quanto all'immobile sito in Milano, via Cenisio 40, intestato a Andrea e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'immobile era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], era di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti, pari a importi assai modesti, del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ed era stato acquistato facendo ricorso, in parte, a mutuo bancario e in parte mediante contanti.

Il mutuo, con rata mensile di C 760, era stato pagato negli anni successivi con i redditi illeciti di [OSCURATO:PERSONA], risultando la sorella priva di risorse economiche adeguate.

Infine, l'immobile era stato acquistato nell'anno 2008, data prossima a quella (giugno-luglio 2010) di consumazione dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato.

Il termine di decadenza del sequestro finalizzato alla condisca di prevenzione, di cui all'art. 24 d.lvo n. 159/2011, non era applicabile nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca penale.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo vengono denunciati la violazione la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 e il conseguente difetto di motivazione in relazione all'avvenuta revoca, disposta in altro procedimento, della confisca.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale, essendo intervenuto il termine di decadenza della confisca, disposta a distanza di oltre diciotto mesi dal sequestro.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], e il rigetto dell'ulteriore impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti con unico atto di impugnazione, deducono motivi generici e manifestamente infondati, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca, in execut'vis, della confisca, siccome disposta all'esito del giudizio di cognizione nel quale l'istante era stato parte.

Sul punto, il ricorso non ha proposto alcuna specifica censura, e, d'altra parte, il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente principi consolidati (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, LACATUS, P.v. 276163).

2. Quanto alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso impugna entrambe le decisioni che la riguardano: la statuizione di non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione dell'autovettura e la decisione di rigetto della istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Milano, via Cenisio 40.

2.1. In ordine alla prima statuizione, il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto che il provvedimento di confisca adottato nel giudizio di cognizione, e oggetto della richiesta di revoca, non aveva riguardato anche l'autovettura della ricorrente, in quanto alla data del provvedimento di confisca il relativo sequestro era già stato revocato.

In relazione a tale argomentazione il ricorso non propone alcuno specifico argomento critico.2.2.

Con riguardo alla confisca dell'immobile, il provvedimento impugnato ha confermato la confisca anche nei confronti del terzo, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

Sul punto, il ricorso ha articolato l'impugnazione evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di redditi che le avevano consentito il rimborso del mutuo ottenuto per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile e che il provvedimento di confisca era decaduto per decorso del termine di mesi diciotto dal provvedimento di sequestro.

Il ricorso è generico, manifestamente infondato e con contenuto di merito.

Innanzitutto, il termine di decadenza stabilito dall'art. 24 d.lvo n. 159/2011 in tema di misura di prevenzione reale non opera, in assenza di specifica previsione normativa, anche con riguardo alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

La difesa valorizza, poi, pronuncia assolutoria resa in procedimento diverso da quello nel quale, con sentenza divenuta irrevocabile, è stata disposta la confisca dell'immobile.

Esito processuale favorevole che, dunque, non produce alcun effetto sulle statuizioni di altro procedimento penale.

Con riguardo, infine, al rilievo in ordine ai redditi da attività commerciale prodotti dalla ricorrente, si tratta di argomento di merito funzionale ad escludere la sproporzione tra il valore del bene acquistato e i redditi del nucleo familiare del condannato.

Sul punto, peraltro, il provvedimenl:o impugnato ha evidenziato, con accertamento rispetto al quale la difesa non ha denunciato il travisamento di alcun elemento probatorio contrario, che all'epoca dell'acquisto dell'immobile anche il reddito di [OSCURATO:PERSONA] era modesto e del tutto sproporzionato rispetto al prezzo pagato ed anche rispetto all'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti dell'istituto di credito che aveva concesso il mutuo.

Il ricorso, dunque, propone argomento di merito che sollecita il collegio ad una nuova valutazione del merito, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] VILLI' ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 10 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, decidendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 9 dicembre 2020 con cui lo stesso giudice aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di immobile sito in Milano via Cenisio 40 e del veicolo mercedes tg. DL857B5 disposta con sentenza 28 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto all'immobile ed ha, infine, rilevato che alla stessa era già stata restituita l'autovettura. Quanto alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], premesso che questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P. R. n. 309/1990 dalla sentenza che aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, statuizione divenuta definitiva, l'ordinanza ha rilevato che, dunque, Villì non era legittimato a chiederne la revoca al giudice dell'esecuzione. Quanto all'autovettura, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il sequestro era stato revocato dal Tribunale del riesame e dunque la statuizione di confisca, relativa a quanto in sequestro, non aveva riguardato l'auto, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e alla medesima già restituita. Quanto all'immobile sito in Milano, via Cenisio 40, intestato a Andrea e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'immobile era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], era di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti, pari a importi assai modesti, del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ed era stato acquistato facendo ricorso, in parte, a mutuo bancario e in parte mediante contanti. Il mutuo, con rata mensile di C 760, era stato pagato negli anni successivi con i redditi illeciti di [OSCURATO:PERSONA], risultando la sorella priva di risorse economiche adeguate. Infine, l'immobile era stato acquistato nell'anno 2008, data prossima a quella (giugno-luglio 2010) di consumazione dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato. Il termine di decadenza del sequestro finalizzato alla condisca di prevenzione, di cui all'art. 24 d.lvo n. 159/2011, non era applicabile nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca penale. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati la violazione la violazione dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 e il conseguente difetto di motivazione in relazione all'avvenuta revoca, disposta in altro procedimento, della confisca. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale, essendo intervenuto il termine di decadenza della confisca, disposta a distanza di oltre diciotto mesi dal sequestro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], e il rigetto dell'ulteriore impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti con unico atto di impugnazione, deducono motivi generici e manifestamente infondati, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca, in execut'vis, della confisca, siccome disposta all'esito del giudizio di cognizione nel quale l'istante era stato parte. Sul punto, il ricorso non ha proposto alcuna specifica censura, e, d'altra parte, il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente principi consolidati (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, LACATUS, P.v. 276163). 2. Quanto alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso impugna entrambe le decisioni che la riguardano: la statuizione di non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione dell'autovettura e la decisione di rigetto della istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Milano, via Cenisio 40. 2.1. In ordine alla prima statuizione, il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto che il provvedimento di confisca adottato nel giudizio di cognizione, e oggetto della richiesta di revoca, non aveva riguardato anche l'autovettura della ricorrente, in quanto alla data del provvedimento di confisca il relativo sequestro era già stato revocato. In relazione a tale argomentazione il ricorso non propone alcuno specifico argomento critico.2.2. Con riguardo alla confisca dell'immobile, il provvedimento impugnato ha confermato la confisca anche nei confronti del terzo, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Sul punto, il ricorso ha articolato l'impugnazione evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di redditi che le avevano consentito il rimborso del mutuo ottenuto per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile e che il provvedimento di confisca era decaduto per decorso del termine di mesi diciotto dal provvedimento di sequestro. Il ricorso è generico, manifestamente infondato e con contenuto di merito. Innanzitutto, il termine di decadenza stabilito dall'art. 24 d.lvo n. 159/2011 in tema di misura di prevenzione reale non opera, in assenza di specifica previsione normativa, anche con riguardo alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La difesa valorizza, poi, pronuncia assolutoria resa in procedimento diverso da quello nel quale, con sentenza divenuta irrevocabile, è stata disposta la confisca dell'immobile. Esito processuale favorevole che, dunque, non produce alcun effetto sulle statuizioni di altro procedimento penale. Con riguardo, infine, al rilievo in ordine ai redditi da attività commerciale prodotti dalla ricorrente, si tratta di argomento di merito funzionale ad escludere la sproporzione tra il valore del bene acquistato e i redditi del nucleo familiare del condannato. Sul punto, peraltro, il provvedimenl:o impugnato ha evidenziato, con accertamento rispetto al quale la difesa non ha denunciato il travisamento di alcun elemento probatorio contrario, che all'epoca dell'acquisto dell'immobile anche il reddito di [OSCURATO:PERSONA] era modesto e del tutto sproporzionato rispetto al prezzo pagato ed anche rispetto all'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti dell'istituto di credito che aveva concesso il mutuo. Il ricorso, dunque, propone argomento di merito che sollecita il collegio ad una nuova valutazione del merito, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della