CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 02496/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25664/2021 Cron. Rep. Ud.13/12/2024 CC Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 684/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 1772/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna va innanzi al Tribunale di Brindisi una intimazione di pagamento notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed emessa in ragione di cartella esattoriale per credito INPS derivante da omissione di contributi per contributi di operai agricoli. Si costituivano gli Uffici resistenti. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 1475/2015 del 24/09/2015 rigettava il ricorso ritenendo formatosi il giudicato con riguardo a precedente impugnazione della cartella esattoriale. 2. Avverso detta pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello. Si costituivano nel giudizio l’INPS ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 684/2021 depositata in data 22/07/2021 rigettava l’appello. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione con impugnazione articolata su due motivi. 4. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 5. Con atto depositato in data 22/10/2024 la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava di aver aderito alla c.d. rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge 29/12/2022 n. 197 e, in ogni caso, rinuncia va al ricorso. L’INPS, quale controricorrente, con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024. Considerato che: 1. Va premesso che la società ricorrente non ha depositato in atti prova dell’integrale pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine della controversia. La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 23/10/2024 ha, nondimeno, dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n.10140). In questo caso la sentenza di merito impugnata ha respinto l’impugnazione del ricorrente avverso la cartella esattoriale, sicché l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato di una sentenza inequivocabilmente favorevole alla parte controricorrente senza che residui dubbio alcuno circa il diritto controverso. 2. Le spese vanno liquidate nei confronti dell’INPS, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.22/05/2020, n.9474 del 22/05/2020) . 2.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055) 3. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. ss. u.19/07/2024n. 20018). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], spese liquidate in euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per compensi, oltre ad