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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34491/2023

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: *ORDINANZA ART. 186 [OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV. – [OSCURATO:PERSONA] -CONSEGUENZE Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14893/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] diRIETI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via MESOPOTAMIA n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 1672/2019 depositata il08/03/2019.

Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] FrancaDe Angelis costituitasi parte civile in un processo penale conclusosi con la condanna, di un medico dipendente della AUSL Rieti, per reati nei confronti della di lei figlia , e la concessione di una provvisionaledi euro diecimila, ottenne, nel separato processo civile, instaurato da lei e dalla figlia nei confronti della ASL di Rieti, un’ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. , di condanna della AUSL al pagamento di oltre dodicimila e settecento euro(€ 12.724,17).

La domanda risarcitoria, all’esito del processo dinanzi al Tribunale di Rieti in sede civile, venne rigettata senza che l’ordinanzadecisoria fosse revocata.

L’appello della [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, venne rigettato dalla Corte di appello di Roma ma sull’ordinanza pure non venne adottata alcuna statuizione.

La AUSL di Rieti iniziò, nell’anno 2016, un separato giudizio per il recupero di detta somma, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e la domanda venne accolta dal Tribunale di Rieti, con ordinanza del 3/11/2016.

La detta ordinanza del Tribunale di Rieti, resa all’esito d i giudizio sommario di cognizione , è stata riformata, su appello della [OSCURATO:PERSONA], dalla Corted’appello di Roma, con sentenza n. 1672 del 2019, avverso la quale propone ricorso per cassazione, con due motivi,la AUSL di Rieti .

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti dalla ASL ricorrente sono i seguenti: Il primo motivo reca censure di : violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 186 ter, 177 e 178 cod. proc. civ. e 2033 Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3di 7 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la revoca dell’ordinanza d’ingiunzione andava chiesta allo stesso giudice che l’aveva emanata e comunque nell’ambito dello stesso processo.

La ricorrente ritiene che il rigetto della domanda risarcitoria abbia comportato la revoca dell’ordinanza ingiunzione, anche in considerazione del fatto che la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria era stata confermata in appello, dalla stessa Corte territoriale,e la relativa sentenza era passata in giudicato.

Il secondo motivo pone censure di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 539, comma 2, e 651 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza penale di condanna del Tribunale di Rieti, confermata in appello e passata in giudicato, nei confronti del medico dipendente della AUSL di Rieti , avesse efficacia anche nei confronti della AUSL, in quanto la condanna era stata pronunciata soltanto nei confronti delmedico e non anche della AUSL, che, peraltro, nel processo penale si era costituita parte civile nei confronti del medico.

Il primo motivo di ricorso è carente di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6 cod. proc. civ., in quanto omette di riportare e comunque di identificare specificamente gli atti salienti del giudizio dai quali dovrebbe risultare la contraddittorietà e il dedotto vizio di violazione di norme di diritto ascritti alla sentenza della Corte territoriale.

Il ragionamento condotto dai giudici dell’impugnazione di merito, secondo il quale la revoca e comunque la modifica dell’ordinanzaingiuntiva emess a in corso di causa deve essere chiesta ed effettuata nell’ambito dello stesso giudizio in cui esso è stata emanat a è, invero, coerente con la struttura dell o strumento processuale delineato dall’art. 186 ter cod. proc. civ. e, la circostanza che la domanda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] sia stata, all’esito del giudizio civile, rigettata non è di per sé dirimente, poiché l’ordinanza emanata dal Tribunale di Rieti ai sensi Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle dell’art. 186 ter cod. proc. civ. corrisponde, nel suo ammontare, all’importo della provvisionale riconosciuta in sede penale (pari a diecimila euro), maggiorato di speseprocessuali, in coerenza con il disposto dell’art.641 ultimo comma, cod. proc. civ., esplicitamente richiamato dal comma secondo dell’art. 186 ter cod. proc. civ. che prevede la liquidazione delle spese e degli accessori della fase monitoria, dovendosi, pertanto, ritenere che in detta misura il giudice civile, sulla scorta della provvisionale penale,abbia ritenuto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA].

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che (Cass. n. 8917 del 04/06/2003 Rv. 563903 – 01 e Sez.

U n. 1820 del 29/01/2007 Rv. 593981 - 01 ) la modifica e (o) la revoca dell’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. devono essere chieste allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito essa è stata emanata, cosicché l’affermazione della Corte territoriale appare consonante con il detto orientamento, condiviso da questo Collegio e al quale si intende assicurare continuità.

Per mera completezza motivazionale deve disattendersi l’assunto, di parte ricorrente , relativo alla preclusione della richiesta di revoca in pendenza di giudizio nel cui ambito l’ordinanza ingiuntiva era stata emessa, in quanto a tal fine l’ASL era tenuta ad attivarsi sin dal momento successivo all’emanazione del provvedimento indipendentemente dall’esito del giudizio, mentre è incontestato che non l’abbia fatto neppure in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale né, in via eventuale, al fine di scongiurare comunque che il provvedimento ingiunzionale emesso in corso di causa sopravvivesse al processo d’impugnazione, in sede d’appello dinanzi alla Corte territoriale, come pure risulta incontroverso.

Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio, nella sua fase d’impugnazione, nel cui ambito venne emanata la detta ordinanza non è, stato, inoltre, ritualmente portato a conoscenza di questa Corte, atteso che la sentenza n. 6382 del 10/10/2017 della Corte d’appello di Roma è tato prodotto soltanto in questa sede di legittimità, pur trattandosi di sentenza emanata nel corso della fase d’impugnazione dell’ordinanza resa a seguito di giudizio sommario di cognizione, ossia nel corso del giudizio sfociato nella sentenza qui impugnata, e non si tratta di documento relativo alla procedibilità del ricorso per cassazione, e quindi, producibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., come esattamente prospettato in controricorso.

Il secondo mezzo è, al pari del primo, carente di specificità, in quanto non riporta i dati necessari a individuare la esatta posizione della ASL di Rieti nell’ambito del processo penale nei confronti del medico suo dipendente e omette di confrontarsi adeguatamente con l’affermazione della Corte territoriale, resa a pag. 4 della sentenza impugnata, secondo la quale la provvisionale provvisoriamente esecutiva emessa dal giudice penale e contenuta in una sentenza oramai irrevocabile costituisce titolo per il pagamento della somma nei confronti della ASL, tenuta ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. per i fatti illeciti dei propri dipendenti, nella specie il medico ritenuto responsabile del reato in danno della figlia della [OSCURATO:PERSONA](in via generale , e indipendente dall’essere stato il reato commesso nell’esercizio delle mansioni tipiche del medico, si veda Cass.n. 22058 del 22/09/2017 Rv. 646017 - 01) .

In conseguenza di ciò l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. non rimaneva priva di adeguato sostegno, in quanto essa costituiva la concretizzazione del comando giudiziale contenuto nella sentenza penale di condanna nei confronti del medico dipendente della Asl di Rieti.A tanto deve aggiungersi che la detta sentenza penale di condanna di primo grado risulta essere Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle stata confermata integralmente in appello, cosicché anche la statuizione di essa sui capi civili è passata in giudicato, con conseguente cristallizzarsi dell’accoglimento, nei limiti della provvisionale, della domanda proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che in detta misura non può ritenersi incisa dal rigetto della domanda risarcitoria proposta in sede civile.

Le argomentazioni della ASL di Rieti, relative all’essere stata essa stessa parte offesa nell’ambito del processo penale, sono rimaste mere enunciazioni, non adeguatamente suffragate dall’individuazione, o quanto meno dal richiamo di specifici atti processuali dai quali tanto dovrebbe risultare.

Giova, peraltro, evidenziare che anche l’assunzione in capo alla ASL di Rieti della qualità di soggetto leso civilmente dal reato, commesso dal medico suo dipendente, non precluderebbe l’applicazione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 2049 cod. civ., stante l’indubbio rapporto di dipendenza del medico, condannato in sede penale, dalla ASL di Rieti.

Il secondo mezzo non incide adeguatamente sul completo ed esaustivo tessuto motivazionale della sentenza della Corte territoriale, specie in punto di intangibilità, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice civile, della provvisionale disposta dal giudice penale quale, conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza penale che la conteneva.

Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di entrambi i motivi,va pertanto dichiarato inammissibile .

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 300,00 per compensi, Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: *ORDINANZA ART. 186 [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. – [OSCURATO:PERSONA] -CONSEGUENZE Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14893/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] diRIETI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via MESOPOTAMIA n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ROMA n. 1672/2019 depositata il08/03/2019. Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] FrancaDe Angelis costituitasi parte civile in un processo penale conclusosi con la condanna, di un medico dipendente della AUSL Rieti, per reati nei confronti della di lei figlia , e la concessione di una provvisionaledi euro diecimila, ottenne, nel separato processo civile, instaurato da lei e dalla figlia nei confronti della ASL di Rieti, un’ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. , di condanna della AUSL al pagamento di oltre dodicimila e settecento euro(€ 12.724,17). La domanda risarcitoria, all’esito del processo dinanzi al Tribunale di Rieti in sede civile, venne rigettata senza che l’ordinanzadecisoria fosse revocata. L’appello della [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, venne rigettato dalla Corte di appello di Roma ma sull’ordinanza pure non venne adottata alcuna statuizione. La AUSL di Rieti iniziò, nell’anno 2016, un separato giudizio per il recupero di detta somma, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e la domanda venne accolta dal Tribunale di Rieti, con ordinanza del 3/11/2016. La detta ordinanza del Tribunale di Rieti, resa all’esito d i giudizio sommario di cognizione , è stata riformata, su appello della [OSCURATO:PERSONA], dalla Corted’appello di Roma, con sentenza n. 1672 del 2019, avverso la quale propone ricorso per cassazione, con due motivi,la AUSL di Rieti . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti dalla ASL ricorrente sono i seguenti: Il primo motivo reca censure di : violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 186 ter, 177 e 178 cod. proc. civ. e 2033 Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3di 7 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la revoca dell’ordinanza d’ingiunzione andava chiesta allo stesso giudice che l’aveva emanata e comunque nell’ambito dello stesso processo. La ricorrente ritiene che il rigetto della domanda risarcitoria abbia comportato la revoca dell’ordinanza ingiunzione, anche in considerazione del fatto che la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria era stata confermata in appello, dalla stessa Corte territoriale,e la relativa sentenza era passata in giudicato. Il secondo motivo pone censure di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 539, comma 2, e 651 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza penale di condanna del Tribunale di Rieti, confermata in appello e passata in giudicato, nei confronti del medico dipendente della AUSL di Rieti , avesse efficacia anche nei confronti della AUSL, in quanto la condanna era stata pronunciata soltanto nei confronti delmedico e non anche della AUSL, che, peraltro, nel processo penale si era costituita parte civile nei confronti del medico. Il primo motivo di ricorso è carente di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6 cod. proc. civ., in quanto omette di riportare e comunque di identificare specificamente gli atti salienti del giudizio dai quali dovrebbe risultare la contraddittorietà e il dedotto vizio di violazione di norme di diritto ascritti alla sentenza della Corte territoriale. Il ragionamento condotto dai giudici dell’impugnazione di merito, secondo il quale la revoca e comunque la modifica dell’ordinanzaingiuntiva emess a in corso di causa deve essere chiesta ed effettuata nell’ambito dello stesso giudizio in cui esso è stata emanat a è, invero, coerente con la struttura dell o strumento processuale delineato dall’art. 186 ter cod. proc. civ. e, la circostanza che la domanda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] sia stata, all’esito del giudizio civile, rigettata non è di per sé dirimente, poiché l’ordinanza emanata dal Tribunale di Rieti ai sensi Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle dell’art. 186 ter cod. proc. civ. corrisponde, nel suo ammontare, all’importo della provvisionale riconosciuta in sede penale (pari a diecimila euro), maggiorato di speseprocessuali, in coerenza con il disposto dell’art.641 ultimo comma, cod. proc. civ., esplicitamente richiamato dal comma secondo dell’art. 186 ter cod. proc. civ. che prevede la liquidazione delle spese e degli accessori della fase monitoria, dovendosi, pertanto, ritenere che in detta misura il giudice civile, sulla scorta della provvisionale penale,abbia ritenuto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che (Cass. n. 8917 del 04/06/2003 Rv. 563903 – 01 e Sez. U n. 1820 del 29/01/2007 Rv. 593981 - 01 ) la modifica e (o) la revoca dell’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. devono essere chieste allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito essa è stata emanata, cosicché l’affermazione della Corte territoriale appare consonante con il detto orientamento, condiviso da questo Collegio e al quale si intende assicurare continuità. Per mera completezza motivazionale deve disattendersi l’assunto, di parte ricorrente , relativo alla preclusione della richiesta di revoca in pendenza di giudizio nel cui ambito l’ordinanza ingiuntiva era stata emessa, in quanto a tal fine l’ASL era tenuta ad attivarsi sin dal momento successivo all’emanazione del provvedimento indipendentemente dall’esito del giudizio, mentre è incontestato che non l’abbia fatto neppure in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale né, in via eventuale, al fine di scongiurare comunque che il provvedimento ingiunzionale emesso in corso di causa sopravvivesse al processo d’impugnazione, in sede d’appello dinanzi alla Corte territoriale, come pure risulta incontroverso. Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio, nella sua fase d’impugnazione, nel cui ambito venne emanata la detta ordinanza non è, stato, inoltre, ritualmente portato a conoscenza di questa Corte, atteso che la sentenza n. 6382 del 10/10/2017 della Corte d’appello di Roma è tato prodotto soltanto in questa sede di legittimità, pur trattandosi di sentenza emanata nel corso della fase d’impugnazione dell’ordinanza resa a seguito di giudizio sommario di cognizione, ossia nel corso del giudizio sfociato nella sentenza qui impugnata, e non si tratta di documento relativo alla procedibilità del ricorso per cassazione, e quindi, producibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., come esattamente prospettato in controricorso. Il secondo mezzo è, al pari del primo, carente di specificità, in quanto non riporta i dati necessari a individuare la esatta posizione della ASL di Rieti nell’ambito del processo penale nei confronti del medico suo dipendente e omette di confrontarsi adeguatamente con l’affermazione della Corte territoriale, resa a pag. 4 della sentenza impugnata, secondo la quale la provvisionale provvisoriamente esecutiva emessa dal giudice penale e contenuta in una sentenza oramai irrevocabile costituisce titolo per il pagamento della somma nei confronti della ASL, tenuta ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. per i fatti illeciti dei propri dipendenti, nella specie il medico ritenuto responsabile del reato in danno della figlia della [OSCURATO:PERSONA](in via generale , e indipendente dall’essere stato il reato commesso nell’esercizio delle mansioni tipiche del medico, si veda Cass.n. 22058 del 22/09/2017 Rv. 646017 - 01) . In conseguenza di ciò l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. non rimaneva priva di adeguato sostegno, in quanto essa costituiva la concretizzazione del comando giudiziale contenuto nella sentenza penale di condanna nei confronti del medico dipendente della Asl di Rieti.A tanto deve aggiungersi che la detta sentenza penale di condanna di primo grado risulta essere Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle stata confermata integralmente in appello, cosicché anche la statuizione di essa sui capi civili è passata in giudicato, con conseguente cristallizzarsi dell’accoglimento, nei limiti della provvisionale, della domanda proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che in detta misura non può ritenersi incisa dal rigetto della domanda risarcitoria proposta in sede civile. Le argomentazioni della ASL di Rieti, relative all’essere stata essa stessa parte offesa nell’ambito del processo penale, sono rimaste mere enunciazioni, non adeguatamente suffragate dall’individuazione, o quanto meno dal richiamo di specifici atti processuali dai quali tanto dovrebbe risultare. Giova, peraltro, evidenziare che anche l’assunzione in capo alla ASL di Rieti della qualità di soggetto leso civilmente dal reato, commesso dal medico suo dipendente, non precluderebbe l’applicazione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 2049 cod. civ., stante l’indubbio rapporto di dipendenza del medico, condannato in sede penale, dalla ASL di Rieti. Il secondo mezzo non incide adeguatamente sul completo ed esaustivo tessuto motivazionale della sentenza della Corte territoriale, specie in punto di intangibilità, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice civile, della provvisionale disposta dal giudice penale quale, conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza penale che la conteneva. Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di entrambi i motivi,va pertanto dichiarato inammissibile . Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 300,00 per compensi, Ad. 05/07/2023; R.g. n. 14893 del 2019; estensore: C. Valle oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
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