CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità per mancanza di dolo, senza tener conto della congrua motivazione resa dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva della mancanza di dolo, già disattesa in entrambi i gradi di giudizio con argomentazioni logiche e corrette, attribuendo decisivo rilievo alla tempistica di presentazione della denuncia di furto dell'autovettura, solo successiva alla notifica del provvedimento di confisca, all'accertamento negativo e alla convocazione presso i CC (v. pag. 2-3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]