CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello delle parti civili, in riforma della pronuncia emessa in primo grado dal giudice di pace che aveva dichiarato prescritti i reati di percosse e danneggiamento ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la predetta responsabile agli effetti civili, condannandola al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 371, comma 2, lett. b), e 210 c.p.p. e i vizi di motivazione in relazione alle statuizioni civili, lamentando che le persone offese sono state escusse senza gli avvertimenti di rito pur risultando imputate per reati commessi nel medesimo contesto in cui sarebbero stati commessi quelli oggetto del presente procedimento, e nonostante ciò fosse stato tempestivamente eccepito dalla difesa. In ogni caso non si è valutata adeguatamente la loro attendibilità, essendo il giudice incorso anche in evidente travisamento della prova, attesa la contraddittorietà dee loro dichiarazioni; né possono ritenersi sufficienti e dirimenti le dichiarazioni dei parenti delle persone offese in assenza di referto medico. 3. Ii ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Premessa la genericità dell'annotazione sul travisamento probatorio, in cui sarebbe incorso il giudice di appaio, ne già tradisce la manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui lamenta vizi di motivazione senza neppure confrontarsi adeguatamente con i plurimi argomenti posti a base della decisione impugnata, quanto alla questione principale sollevata con riferimento all'assunta violazione degli artt. 371, comma 2, lett. b), e 210 del codice di rito, deve rilevarsi ,clie essa rimane comunque priva di pregio. Ed invero, pure a voler ritenere sussistente la violazione lamentata per la mancata formulazione degli eìvvernerid ci; rito che„ in considerazione della reciprocità delle condotte criminose intercorse tra imputata e persone offese, si sarebbero imposti ai sensi del combinato disposto di cui alle disposizioni suindicate, rimane il fatto che non risulta esperita da parte del ricorrente la cd. prova di resistenza. Va rammentato che nel caso in cui si adduce la inutiliz.zabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne !a incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inrerire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 dei 23/041'2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurime sono le prove poste a base dell'affermazione della responsabilità civile della ricorrente e che, in particolare, esse non si esauriscono affatto nelle deposizioni delle parti CiViii - avendo assistito ai fatto anche altre persone parimenti escusse - il ricorso tace in ordine alla decisività, ai flni della decisione, delle dichiarazioni delle parti civili che si assumono inutilizzabdii s;cché la censura sollevata sul punto rimane irrimediabilmente affetta da genericità. Quanto, infine, alle censure che mirano a minare l'attendibilità delle prove valorizzando il dato delle condotte dannose poste in essere dalle persone offese ai danni dell'imputata è solo il caso di evidenziare, da un lato, che ;a sentenza impugnata dà atto della reciprocità dei comportamenti come pacificamente emersa dalle stesse prove testimoniali assunte - che non l'hanno tenuta nascose e, da;:`aftro, che tale reciprocità, tuttavia, non esclude che ciascuna delle part l coinvolte debba rispondere delle proprie azioni nei confronti dell'altra. 2. Dalle ragioni siri qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorso ; cui consegue, per legge, c,2x art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procer.iimento, nonché. trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emerc:ienti dai mecesi-no atto impuginatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammendE:, ai una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione ade entità delle questioni trattate. 2:3A2Avd, Dichiara inammissibile li ricorso e condanna PA ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in f