CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 47072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte in data 7 settembre 2022 del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 25/01/2021, confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Roma in data 28/11/2012 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di rapina e lesioni. 2. Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento della prova. Assume che la motivazione era gravemente carente, illogica e contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sebbene le stesse non apparivano sufficientemente individualizzanti, non essendo stata operata alcuna ricognizione personale e non essendo stata fornita una circostanziata descrizione dell' autore dell'aggressione, non ricordando la vittima un vistoso segno particolare quale l'evidente strabismo dell' odierno ricorrente. Rileva che, peraltro, la condanna, in violazione dell'art. 5 della CEDU, era stato basata sulle mere dichiarazioni della vittima che volontariamente si era sottratto alla escussione dibattimentale rendendosi irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 2.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa, in ordine alla rapina subita ad opera del ricorrente, erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto lo stesso aveva individuato i suoi aggressori, fra cui l' odierno imputato, indicandoli, previa descrizione fisica, ad una volante della Polizia e poche ore dopo li aveva riconosciuti "con certezza". I giudici hanno, pure, chiarito che tali dichiarazioni avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nel fatto che erano state refertate alla vittima delle abrasioni a conferma delle affermazioni della vittima di essere stata afferrata al collo e pure valutata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avevano reso delle versioni dei fatti in insanabile contrasto fra loro. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato della persona offesa ovvero di sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro senza considerare che, come ripetutamente ritenuto dalla Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Occorre, altresì, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 2.2. In ordine alla lamentata violazione dell'art. 5 CEDU, in quanto a dire della difesa la condanna era stata basata sulle mere dichiarazioni della vittima che volontariamente si era sottratta all' escussione dibattimentale rendendosi irreperibile, in disparte la considerazione che la corte di appello ha chiarito che "era del tutto imprevedibile che la P.O., straniero senza fissa dimora, ma regolare in Italia non fosse più reperibile" va osservato che nel giudizio abbreviato (quale quello in esame) non è applicabile la regola di valutazione fissata, per il dibattimento, dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen., per il quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore. (Sez. 6, Sentenza n. 1052 del 12/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 265950 - 01, In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di rapina e lesioni in contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del