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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28343/2025

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rimento alla differenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere dal XXXXXXXXXX, hanno correttamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti contestati.

Tale principio consente di escludere che la circostanza della lieve entità sia applicabile al caso oggetto di giudizio, deponendo palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di estorsione, quanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, le modalità esecutive del fatto e la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal XXXXXXXXXX Tale decisione si pone in aperto contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di determinazione della pena nell’ambito del reato continuato, è illegittima la statuizione del giudice di appello che, a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato e della successiva declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati satellite, confermi la pena complessiva irrogata in primo grado, senza procedere alla necessaria decurtazione degli aumenti derivanti dai reati estinti (vedi Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277845-01; Sez. 6, n. 29659 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535-01).

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rimento alla differenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere dal XXXXXXXXXX, hanno correttamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti contestati. Tale principio consente di escludere che la circostanza della lieve entità sia applicabile al caso oggetto di giudizio, deponendo palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di estorsione, quanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, le modalità esecutive del fatto e la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal XXXXXXXXXX Tale decisione si pone in aperto contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di determinazione della pena nell’ambito del reato continuato, è illegittima la statuizione del giudice di appello che, a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato e della successiva declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati satellite, confermi la pena complessiva irrogata in primo grado, senza procedere alla necessaria decurtazione degli aumenti derivanti dai reati estinti (vedi Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277845-01; Sez. 6, n. 29659 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535-01). Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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