CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18 luglio 1962 Avverso la sentenza resa il 15 Febbraio 2022 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \IO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trapani ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'articolo 493 ter cod.pen., per avere utilizzato indebitamente la carta postepay di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo: 2.1 violazione di legge penale poiché il giudice nonostante la contestazione e il tenore delle motivazioni non ha disposto alcun aumento di pena a titolo di continuazione interna ex art. 81 capoverso codice penale, pur avendo accertato che l'imputato ha utilizzato indebitamente la carta Postepay in più occasioni. 2.2 Violazione di legge poiché nel determinare la pena base per il reato previsto dall'articolo 493 ter codice penale non ha applicato la pena pecuniaria. 2.3 Difetto di motivazione poiché nonostante la formale contestazione della recidiva semplice il giudice ha omesso qualsivoglia valutazione in merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è in parte fondato. 1.1 II primo motivo di ricorso è fondato poiché, pur dando atto che l'imputato ha utilizzato la carta posta pay della persona offesa in almeno tre occasioni, in tre diversi esercizi commerciali, non ha previsto alcun aumento sanzionatorio per la continuazione interna, correttamente contestata nel capo di imputazione. Trattasi all'evidenza di pena illegale, poiché il tribunale non ha applicato alcuna sanzione in relazione a condotte illecite accertate. 1.2 II secondo motivo è inammissibile poiché dal dispositivo emerge che il giudice ha applicato anche la pena pecuniaria, pari ad euro 200 di multa, e tale sanzione non risulta essere illegale, se non sotto il profilo sopra evidenziato. La mancanza di specifica motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria non sembra sostenuta da adeguato interesse ad impugnare, considerato che per la ragioni sopra evidenziate non ricorre un'ipotesi di illegalità della pena e l'esplicita motivazione sul punto non sortirebbe effetti specifici sulla prospettazione accusatoria. 1.3 Il terzo motivo di ricorso,con cui si deduce la assoluta carenza di motivazione in ordine alla recidiva contestata all'imputato, integra una violazione di legge in quanto il giudice non ha formulato alcuna motivazione in ordine alla sussistenza o meno della contestata aggravante. 2.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla determinazione degli aumenti sanzionatori per la continuazione interna e per l'omessa motivazione in ordine alla recidiva contestata, cori conseguente rinvio del procedimento al Tribunale di Trapani per le sue valutazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e alla continuazione interna, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Trapani, in diversa persona fisica. Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]