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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 14/1971

ECLI:IT:COST:1971:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Le sette ordinanze indicate in epigrafe hanno posto in dubbio, sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico di persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati previsti dalle denunziate disposizioni.

Complessivamente considerate, le questioni e le principali argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte:

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per il riferimento a condizioni personali e sociali dei soggetti attivi dei reati, contenuto nelle norme denunziate.

Il pretore di Bologna, muovendo dalla sentenza n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare parzialmente illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila, negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale del precedente art. 707 (al quale, appunto, si richiama l'art. 708).

Analoga violazione, con riguardo, pero, a tutta la parte concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, è stata denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art. 708, dai pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Firenze; e, per i due articoli, da quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze.

La quale, inoltre, censura sia l'ingiustificata parificazione, cui sarebbero sottoposti, nel trattamento punitivo, i condannati per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati da motivi di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti attivi dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il solo fatto di essere stati già condannati.

b) Inversione dell'onere della prova: questa sarebbe posta a carico dell'imputato - in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale destinazione (art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto ingiustificatamente posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate norme dal pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708, dallo stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di

[OSCURATO:PERSONA]).

c) Insussistenza, nell'art. 707, di una vera e propria condotta vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto, anziché un'azione, un semplice stato, quale è il possesso.

Secondo il pretore di Brescia, si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di collegamento tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della relativa norma; previsione di una pena, anziché di una misura di sicurezza, per la mera possibilità di un reato, indipendentemente da una condotta colpevole, in violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione; priorità arbitrariamente attribuita alla tutela del patrimonio, in confronto a quella di altri beni costituzionalmente protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con pena.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti. :

1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le sette ordinanze di rimessione, riguardano, talune, l'articolo 707 del codice penale, talaltre, il successivo art. 708, talaltre ancora, entrambe le disposizioni.

Le relative cause, strettamente connesse, sono state trattate congiuntamente e vengono riunite per essere decise con unica sentenza.

2. - Le disposizioni contenute nei citati artt. 707 e 708 del codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle ordinanze citate in epigrafe sotto vari profili.

In particolare, dal pretore di Bologna si afferma, in sostanza, che l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che abbiano dei precedenti penali relativi a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni attinenti alla tutela indiretta del patrimonio: livellamento ritenuto incongruo ed irragionevole.

La censura è fondata.

Già con sentenza n. 110 del 1968, questa Corte ha eliminato il richiamo, nell'art. 708 (quale reato proprio), a quelle stesse condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono mutuate proprio dall'art. 707.

3. - La medesima ordinanza del pretore di Bologna osserva, nella sola motivazione, che, "mentre la lettera della norma sembra richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato determinato da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio", la giurisprudenza è, invece, prevalente nel ritenere che è sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla legge anche la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia interpretativa ad hoc della Corte.

Ma questo è un argomento di stretta interpretazione, che spetta al giudice ordinario e che non attiene al riscontro di legittimità costituzionale.

4. - Con la prima ordinanza di rimessione del pretore di Firenze si solleva, tra l'altro, la specifica questione della ingiustificata parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per contravvenzione (per la quale è sufficiente la colpa) concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio.

Ma la questione è inammissibile non avendone il pretore attestato la rilevanza ed avendo, anzi, affermato che "gli imputati erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio".

5. - Le ulteriori e più estese censure contenute nelle ordinanze del pretore di Livorno e del pretore di Brescia, oltreché nella prima ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono ad uno degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale) e valgono come critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del legislatore.

D'altro canto, anche tale ipotesi di reato presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza.

6. - Non appare pertinentemente invocato dal pretore di Brescia l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel tutelare la inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata.

7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27 della Costituzione, le censure avanzate devono essere egualmente ritenute infondate, alla stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del 1968 di questa Corte.

Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa decisione.

8. - Quanto all'inversione dell'onere della prova, che viene prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o sia anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di [OSCURATO:PERSONA] e del pretore di Firenze), vale ciò che si è detto nella già citata sentenza n. 110 del 1968: è da escludere che le norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose correnti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2 luglio 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Le sette ordinanze indicate in epigrafe hanno posto in dubbio, sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico di persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati previsti dalle denunziate disposizioni. Complessivamente considerate, le questioni e le principali argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte: a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per il riferimento a condizioni personali e sociali dei soggetti attivi dei reati, contenuto nelle norme denunziate. Il pretore di Bologna, muovendo dalla sentenza n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare parzialmente illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila, negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale del precedente art. 707 (al quale, appunto, si richiama l'art. 708). Analoga violazione, con riguardo, pero, a tutta la parte concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, è stata denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art. 708, dai pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Firenze; e, per i due articoli, da quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze. La quale, inoltre, censura sia l'ingiustificata parificazione, cui sarebbero sottoposti, nel trattamento punitivo, i condannati per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati da motivi di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti attivi dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il solo fatto di essere stati già condannati. b) Inversione dell'onere della prova: questa sarebbe posta a carico dell'imputato - in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale destinazione (art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto ingiustificatamente posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate norme dal pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708, dallo stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di [OSCURATO:PERSONA]). c) Insussistenza, nell'art. 707, di una vera e propria condotta vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto, anziché un'azione, un semplice stato, quale è il possesso. Secondo il pretore di Brescia, si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di collegamento tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della relativa norma; previsione di una pena, anziché di una misura di sicurezza, per la mera possibilità di un reato, indipendentemente da una condotta colpevole, in violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione; priorità arbitrariamente attribuita alla tutela del patrimonio, in confronto a quella di altri beni costituzionalmente protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con pena. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti. : 1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le sette ordinanze di rimessione, riguardano, talune, l'articolo 707 del codice penale, talaltre, il successivo art. 708, talaltre ancora, entrambe le disposizioni. Le relative cause, strettamente connesse, sono state trattate congiuntamente e vengono riunite per essere decise con unica sentenza. 2. - Le disposizioni contenute nei citati artt. 707 e 708 del codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle ordinanze citate in epigrafe sotto vari profili. In particolare, dal pretore di Bologna si afferma, in sostanza, che l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che abbiano dei precedenti penali relativi a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni attinenti alla tutela indiretta del patrimonio: livellamento ritenuto incongruo ed irragionevole. La censura è fondata. Già con sentenza n. 110 del 1968, questa Corte ha eliminato il richiamo, nell'art. 708 (quale reato proprio), a quelle stesse condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono mutuate proprio dall'art. 707. 3. - La medesima ordinanza del pretore di Bologna osserva, nella sola motivazione, che, "mentre la lettera della norma sembra richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato determinato da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio", la giurisprudenza è, invece, prevalente nel ritenere che è sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla legge anche la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia interpretativa ad hoc della Corte. Ma questo è un argomento di stretta interpretazione, che spetta al giudice ordinario e che non attiene al riscontro di legittimità costituzionale. 4. - Con la prima ordinanza di rimessione del pretore di Firenze si solleva, tra l'altro, la specifica questione della ingiustificata parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per contravvenzione (per la quale è sufficiente la colpa) concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio. Ma la questione è inammissibile non avendone il pretore attestato la rilevanza ed avendo, anzi, affermato che "gli imputati erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio". 5. - Le ulteriori e più estese censure contenute nelle ordinanze del pretore di Livorno e del pretore di Brescia, oltreché nella prima ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono ad uno degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale) e valgono come critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del legislatore. D'altro canto, anche tale ipotesi di reato presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza. 6. - Non appare pertinentemente invocato dal pretore di Brescia l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel tutelare la inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. 7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27 della Costituzione, le censure avanzate devono essere egualmente ritenute infondate, alla stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del 1968 di questa Corte. Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa decisione. 8. - Quanto all'inversione dell'onere della prova, che viene prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o sia anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di [OSCURATO:PERSONA] e del pretore di Firenze), vale ciò che si è detto nella già citata sentenza n. 110 del 1968: è da escludere che le norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose correnti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2 luglio 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].