Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 14/1971
ECLI:IT:COST:1971:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Le sette ordinanze indicate in epigrafe hanno posto in dubbio,
sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli artt. 707 e
708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico di
persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati
previsti dalle denunziate disposizioni.
Complessivamente considerate, le questioni e le principali
argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte:
a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per il riferimento a
condizioni personali e sociali dei soggetti attivi dei reati, contenuto
nelle norme denunziate. Il pretore di Bologna, muovendo dalla sentenza
n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare
parzialmente illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila,
negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale del precedente
art. 707 (al quale, appunto, si richiama l'art. 708).
Analoga violazione, con riguardo, pero, a tutta la parte
concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, è stata
denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art.
708, dai pretori di [OSCURATO:PERSONA] e di Firenze; e, per i due
articoli, da quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze. La
quale, inoltre, censura sia l'ingiustificata parificazione, cui
sarebbero sottoposti, nel trattamento punitivo, i condannati per
semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro
il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati da motivi
di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti
attivi dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il
solo fatto di essere stati già condannati.
b) Inversione dell'onere della prova: questa sarebbe posta a carico
dell'imputato - in contrasto con la presunzione di non colpevolezza
(art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale destinazione
(art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto ingiustificatamente
posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate norme dal
pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708, dallo
stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di
[OSCURATO:PERSONA]).
c) Insussistenza, nell'art. 707, di una vera e propria condotta
vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto, anziché un'azione,
un semplice stato, quale è il possesso. Secondo il pretore di Brescia,
si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata
compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della
Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di
collegamento tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della
relativa norma; previsione di una pena, anziché di una misura di
sicurezza, per la mera possibilità di un reato, indipendentemente da
una condotta colpevole, in violazione degli artt. 25 e 3 della
Costituzione; priorità arbitrariamente attribuita alla tutela del
patrimonio, in confronto a quella di altri beni costituzionalmente
protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi
previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con
pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti.
:
1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le
sette ordinanze di rimessione, riguardano, talune, l'articolo 707 del
codice penale, talaltre, il successivo art. 708, talaltre ancora,
entrambe le disposizioni.
Le relative cause, strettamente connesse, sono state trattate
congiuntamente e vengono riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Le disposizioni contenute nei citati artt. 707 e 708 del
codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle ordinanze
citate in epigrafe sotto vari profili.
In particolare, dal pretore di Bologna si afferma, in sostanza, che
l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle
condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di
sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona
condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per
l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che
abbiano dei precedenti penali relativi a condanne per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni attinenti alla
tutela indiretta del patrimonio: livellamento ritenuto incongruo ed
irragionevole.
La censura è fondata.
Già con sentenza n. 110 del 1968, questa Corte ha eliminato il
richiamo, nell'art. 708 (quale reato proprio), a quelle stesse
condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono
mutuate proprio dall'art. 707.
3. - La medesima ordinanza del pretore di Bologna osserva, nella
sola motivazione, che, "mentre la lettera della norma sembra
richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato determinato
da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro il
patrimonio", la giurisprudenza è, invece, prevalente nel ritenere che
è sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla
legge anche la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia
interpretativa ad hoc della Corte. Ma questo è un argomento di stretta
interpretazione, che spetta al giudice ordinario e che non attiene al
riscontro di legittimità costituzionale.
4. - Con la prima ordinanza di rimessione del pretore di Firenze si
solleva, tra l'altro, la specifica questione della ingiustificata
parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato per
delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per
contravvenzione (per la quale è sufficiente la colpa) concernente la
prevenzione di delitti contro il patrimonio. Ma la questione è
inammissibile non avendone il pretore attestato la rilevanza ed avendo,
anzi, affermato che "gli imputati erano pregiudicati per delitti contro
il patrimonio".
5. - Le ulteriori e più estese censure contenute nelle ordinanze
del pretore di Livorno e del pretore di Brescia, oltreché nella prima
ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come
quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono
ad uno degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale)
e valgono come critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del
legislatore. D'altro canto, anche tale ipotesi di reato presuppone una
necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose,
che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza.
6. - Non appare pertinentemente invocato dal pretore di Brescia
l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel tutelare la
inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua
limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo
dissuasivo della norma denunziata.
7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27 della Costituzione, le
censure avanzate devono essere egualmente ritenute infondate, alla
stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del 1968
di questa Corte. Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da
indurre a diversa decisione.
8. - Quanto all'inversione dell'onere della prova, che viene
prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della
Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o
sia anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di
[OSCURATO:PERSONA] e del pretore di Firenze), vale ciò che si è detto
nella già citata sentenza n. 110 del 1968: è da escludere che le
norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione
dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad
aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del
denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova
della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi,
invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da
valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi
della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali,
ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di
strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del
prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme
ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose
correnti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice
penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni
personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a
misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui
assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti
determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni
concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa
richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di
ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2
luglio 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
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