CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] e per procura alle liti in calce all’atto di costituzione di ulteriore difensore dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Baiamonti n. 10. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del difensore. Controricorrente avverso la sentenza n.1531 della Corte di appello di Roma , depositata l’8. 3. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 7. 6. 2022. R.G. N. 16993/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 25. 5. 2018 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1531 dell’8. 3. 2018della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della decisione di primo grado che aveva revocato per ingratitudine la donazione indiretta di un bene immobile fatta in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] in data 24. 11. 2008. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. In via preliminare ed assorbente la Corte deve rilevare che la ricorrente, nel proprio ricorso, ha dedotto che la sentenza di appello impugnata le è stata notificata in data 26. 3. 2018, ma non ha prodotto copia della stessa munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. , che nemmeno risulta prodotta dal controricorrente. Ora, poiché tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che l’atto risulta notificato il 25. 5. 2018, oltre cioè i sessanta g iorni dalla pubblicazione dell a sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile, in conformità dell’orientamento consolidato assunto da questa Corte in casi simili ( Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 1295 del 2018 ). Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 20 02 per il versamento, da parte de lla ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. Dichiara improcedibile ilricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 16993/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del7 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]