Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12962/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 6129/02/2020 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 9/11/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], socio della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dalregistro delle imprese in data 28 febbraio 2013, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina una cartella dipagamento relativa a debiti tributari della società per gli anni 2011 e2012, iscritti a ruolo straordinario, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602del 1973, sulla base di taluni prodromici avvisi di accertamento nondefinitivi.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che allacartella non erano stati allegati gli avvisi di accertamento su cui essasi fondava e che non vi era prova che tali avvisi fossero statiprecedentemente notificati.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026evidenziando, in sintesi, che le indicazioni contenute nella cartellaassolvevano adeguatamente l’obbligo di motivazione per essa previstodall’ordinamento, e che sussisteva il fondato pericolo per la riscossioneche giustificava l’iscrizione nel ruolo straordinario sulla base di unaccertamento ancora non definitivo.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la Riscossione SiciliaS.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) ha resistito concontroricorso.5. – L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000poiché la decisione del secondo Giudice, anche a causa del mancatoesame delle controdeduzioni dell’appellato, erroneamente consideratocontumace, ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione dell’impugnatacartella di pagamento sebbene il contribuente non fosse stato posto nellecondizioni di conoscere gli atti impositivi sui quali la cartella si fondava.Con lo stesso motivo il ricorrente rimprovera al Giudice d’appello di nonaver dato conto delle ragioni che lo hanno portato a riformare la sentenzadi primo grado, che aveva invece puntualmente ritenuto affetta da nullitàinsanabile la cartella siccome non riportante l’indicazione degli avvisi diaccertamento presupposti e della data della loro notifica.2. – Il motivo, che si compone di distinte censure relativeall’assolvimento dell’obbligo motivazionale della cartella di pagamento, èinfondato.2.1. – Va premesso che il ricorrente, con una doglianza che si ripetein tutti i motivi di ricorso, lamenta l’erronea dichiarazione della suacontumacia da parte della CTR: tale erronea dichiarazione, però, vienededotta non già come rilevante di per sé, bensì come indice della mancataNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026valutazione da parte dei giudici d’appello di una serie di eccezioni ededuzioni difensive che, se esaminate, avrebbero potuto condurre ad unadecisione di segno diverso.Si tratta, allora, di verificare, a prescindere dall’errore commesso dallaCTR nel considerare il contribuente non costituito, se le statuizioni resedalla Corte regionale sulle questioni che formano oggetto dei motivi diricorso, siano o meno censurabili nei termini indicati dal contribuente.Sul punto non sembra inopportuno rammentare quel tradizionaleindirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’erroneadichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio dellasentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concretoalcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva (Cass., sez. un.,n. 2881/2002; Cass. n. 2953/2006; Cass. n. 9649/2006; Cass. n.10503/2013).Orbene, il ricorrente deduce, con il motivo ora in esame, che l’erroneadichiarazione della sua contumacia avrebbe impedito al Giudice d’appello,che così sarebbe pervenuto ad una decisione erronea, di prendere inconsiderazione le sue difese sul tema della dedotta violazione dell’art. 7legge n. 212 del 2000, norma invocata per sostenere la nullità dellacartella per difetto di motivazione.La statuizione della CTR in punto di motivazione dell’atto impugnato,tuttavia, va esente dalle critiche rivoltele nel motivo.2.2. – Come è già stato chiarito da questa Corte, quello dell’obbligo dimotivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi,costituisce un principio cardine dell’ordinamento, espressione di molteplicivalori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.),completando altresì, insieme al diritto all’informazione e allapartecipazione al procedimento amministrativo, il coacervo di garanzieche si impongono all’interno del principio del cd. giusto procedimento.

Sitratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche laNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost.,21 aprile 2000, n. 117.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale haritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, rispetto ad un asseritodifetto di previsione legislativa dell’obbligo di motivazione della cartella dipagamento, evidenziando che l’obbligo di motivazione trova un generalereferente normativo nell’art. 3 legge n. 241 del 1990, ponendosi unadiversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.Conclusione, quest’ultima, alla quale anche le Sezioni Unite di questaCorte (Cass., sez. un., n. 22281/2022) hanno aderito, considerando nonsolo l’art. 7 legge n. 212 del 2000, ma anche la disposizione di cui all’art.12, comma 3, d.P.R. n.602 del 1973 in tema di motivazione del ruolo,oltreché la natura stessa della cartella quale atto prodromicoall’esecuzione coattiva tributaria.

È infatti per il tramite della cartella cheil contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto dellarichiesta avanzata dall’agente della riscossione in modo da evitare, in casodi sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva.In definitiva, può affermarsi che spetta all’agente della riscossioneindividuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche postia base della richiesta e che, nell’ipotesi in cui la pretesa non sia mai statamanifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa attoimpositivo in senso sostanziale, occorre una motivazione completa,dovendo l’agente esternare gli elementi essenziali che consentano alcontribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche percontestarne il merito; un attenuato obbligo di motivazione concerne,invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico22281/2022, specificamente riferita all’obbligo di motivazione dellacartella con riguardo alla pretesa di interessi, ma recante principi dicarattere generale, applicabili anche alla fattispecie de qua).Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò posto, la sentenza impugnata, rispettando i principi testé riferiti,ha considerato assolto l’obbligo di motivazione della cartella per cui ègiudizio giacché essa, redatta e compilata sull’apposito modello approvatodal Ministero delle finanze, «contiene le indicazioni relative agli elementisoggettivi ed oggettivi idonei ad indentificare le ragioni della pretesa cioèemissione a seguito di iscrizione in ruoli straordinari ivi indicati».

In altritermini, la CTR ha ritenuto che la cartella di cui trattasi consentisse aldestinatario di comprendere in termini compiuti i presupposti e i motividella richiesta di pagamento.A fronte di tale accertamento, non può trovare ingresso la doglianzadel ricorrente nella parte in cui si pretende da questa Corte di legittimitàun riesame della valutazione sulla congruità della motivazione dellacartella già compiuta dal giudice di merito, al quale spetta unapprezzamento discrezionale sulla sufficienza e idoneità della motivazionedella cartella (cfr., proprio con riguardo alla valutazione dell’adeguatezzadella motivazione della cartella di pagamento, Cass. n. 19619/2019; v.anche Cass. n. 2553/2019).2.3. – Sotto altro profilo, e diversamente da quanto pure dedotto dalricorrente richiamandosi al contenuto della sentenza di primo grado, vapoi osservato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 12261/2016), per la validità del ruolo e della cartella dipagamento, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, non èindispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data dinotificazione dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti delcontribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo alcontrario sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai finidell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza delcontribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossionepromossa nei suoi confronti (Cass. n. 11466/2011), con l’ulteriorespecificazione (Cass. n. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo dellaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999 richiedonol’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendoquindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione“analitica” di quegli elementi (Cass. n. 26441/2014).La sentenza impugnata risulta allora rispettosa anche dei principiappena esposti, avendo essa chiarito che nell’opposta cartella dipagamento erano stati tra l’altro riportati gli estremi delle iscrizioni aruolo.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata laquale, anche a causa del mancato esame delle controdeduzionidell’appellato, ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione del contribuente,reiterata in sede d’appello, di nullità della cartella siccome emessa inspregio ai principi che regolano la responsabilità dei soci di società dicapitali.

In particolare, il ricorrente sostiene che, stante il disposto dell’art.2495 c.c., l’amministrazione finanziaria non poteva far valere alcun creditonei suoi confronti, non avendo egli ricevuto nulla in base al bilancio finaledi liquidazione della società estinta.4. – Il motivo, che per come è articolato contiene sia una censura diomessa pronuncia che una doglianza di violazione di legge, è fondato neitermini che di seguito si illustrano.4.1. – Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivosollevata dalla controricorrente.Quest’ultima sostiene che l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso originario sarebbe stataimplicitamente disattesa dal Giudice di primo grado in quanto, avendoquesti annullato la cartella sulla base di una questione di merito (quellasuddetta, avente carattere del tutto preliminare, non poteva che esserestata affrontata e respinta, sia pure in forma implicita: con la conseguenzaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026che per investire il Giudice d’appello di tale questione il contribuente nonpoteva limitarsi, come aveva invece fatto, a riproporre la questionedinanzi alla CTP, ma aveva l’onere – non assolto – di appellare lastatuizione implicita di rigetto mediante proposizione di impugnazioneincidentale, pena la formazione di giudicato interno sul punto.Va tuttavia osservato che, come si desume chiaramente dallasentenza d’appello, l’eccezione di difetto di legittimazione passivacostitutiva questione distinta rispetto a quella concernente la violazionedell’art. 2495 c.c., pure sollevata dall’Oieni nel ricorso di primo grado(così la sentenza della CTR espone le doglianze formulate dal predettonel ricorso dinanzi alla CTP: «Avverso la suddetta [cartella dipagamento] il contribuente ha proposto rituale ricorso per vizio dimotivazione, per violazione dell’art. 15 bis d.p.r. n. 602/73, permancata sottoscrizione, per violazione dell’art. 2495 c.p.c., per difettodi legittimazione passiva in quanto ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., pererrata applicazione dell’art. 30 d.p.r. b. 600/73»).

La questioneconcernente la violazione della disciplina normativa in merito allaresponsabilità del socio per i debiti di società di capitali estinta, lungidal costituire un’eccezione di carattere preliminare, configura unadifesa attinente al merito della pretesa impositiva, sicché deveescludersi che la pronuncia di primo grado, che ha annullato la cartellaper difetto di motivazione, possa aver implicitamente rigettato dettaquestione, la quale va più correttamente ritenuta assorbita.Trova allora applicazione il consolidato principio per cui la partepienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere diproporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appelloincidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questionisuperate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltantotenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontàdi chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunciaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. odell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 nella sua formulazione vigente rationetemporis (Cass. n. 25840/2021).Né rileva il fatto che il contribuente si sia costituito tardivamente nelgiudizio d’appello, depositando il proprio atto di controdeduzioni oltre itermini di cui all’art. 23 d.lgs. n. 564 del 1992 e appena quattro giorniprima dell’udienza di discussione, giacché, come meglio si dirà appresso,i presupposti della responsabilità del socio quali previsti dall’art. 2495, ult.comma, c.c. costituiscono fatti costitutivi del credito vantato dall’Ufficio, ela costituzione della parte appellata oltre i termini previsti dall’art. 23d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabile al giudizio di appello in base al generalerinvio disposto dall’art. 61 del medesimo decreto) non preclude alla stessala negazione dei fatti costitutivi dell’avversa pretesa (Cass. n.32051/2025).4.2. – Quanto appena esposto conduce ad escludere la ricorrenza delladenunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché il vizio di omessapronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su uncapo della domanda o su una eccezione di parte – per tali intendendosiogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di unavolontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto – sì dadar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza diun provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass.n. 7472/2017; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020).

Nel caso di specie, ladifesa del contribuente volta ad evidenziare la mancanza dei presuppostidi fatto per la configurabilità della responsabilità del socio per i debiti dellasocietà di capitali estinta non costitutiva un’eccezione nel senso soprachiarito, rispetto alla quale sia configurabile un’omissione di pronuncia,essendo piuttosto una mera difesa volta a negare la sussistenza dei fatticostitutivi dell’altrui vantato diritto.

Ciò che viene lamentato nel caso dispecie è, in buona sostanza, il mancato o insufficiente esameNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026delle argomentazioni del contribuente, che però integra un vizio di naturadiversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(così Cass. n. 5730/2020).4.3. – Residua però la censura di violazione di legge ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., cui il motivo, pur facente riferimento nella suarubrica a parametri censori diversi, può essere ricondotto, avendo ilricorrente chiaramente dedotto, con ampie argomentazioni sullecondizioni di responsabilità di cui al ridetto art. 2495, che «non è statafatta corretta applicazione delle norme che regolano la responsabilità deisoci delle società di capitali» (sulla possibilità di riqualificazione delparadigma censorio indicato dal ricorrente in cassazione v.

Cass. sez. un.,n. 17931/2013; Cass. n. 759/2025).E tale censura coglie nel segno.Nella specie è incontroverso che la pretesa rivolta nei confronti diStefano Oieni trovi fondamento nella responsabilità dei soci ex art.2495 c.c., essendo stata la società debitrice cancellata dal registro delleimprese il 28 febbraio 2013 (v. pag. 4 del controricorso).Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a seguitodell’estinzione della società debitrice, l’avvenuta percezione da partedell’ex socio di quote o attività liquidatorie è condizione che opera qualeelemento costitutivo, non impeditivo, della fattispecie di suaresponsabilità ex art. 2495 c.c., «così da dover essere provata dalcreditore-Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva»(così Cass., sez. un., n. 3625/2025, par. 3.2, pag. 32).Va peraltro osservato che la cartella di pagamento costituisce l’attodi riscossione con il quale l’amministrazione finanziaria vieneconcretamente a determinare la pretesa esecutiva (Cass., sez. un., n.7822/2020) sicché non può non riconoscersi all’ex socio, in sede diimpugnazione di tale atto, la possibilità di eccepire, oltre ad eventualiNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026irregolarità formali, la limitazione della propria responsabilità ai sensidell’art. 2495 c.c., con conseguente onere dell’Ufficio di dar prova, inquesta sede, dell’effettiva riscossione di utilità, all’esito dellaliquidazione, da parte del destinatario dell’atto riscossivo.Orbene, venendo qui in rilievo un’opposizione avverso una cartella dipagamento, l’ex socio nei cui confronti la stessa è stata notificata hasenz’altro titolo per eccepire l’esclusione o la limitazione della propriaresponsabilità ai sensi della norma codicistica da ultima richiamata.L’accertamento circa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni acui tale norma subordinata la responsabilità del socio della società estinta– omesso nella sentenza impugnata – dovrà allora essere compiuto dalgiudice del rinvio.5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per nonessersi pronunciata, anche a causa del mancato esame dellecontrodeduzioni dell’appellato, sull’eccezione del contribuente di nullitàdella cartella per omessa motivazione in ordine al criterio di calcolo degliinteressi applicati, eccezione già sollevata nel giudizio di primo grado.6. – Il motivo è infondato.6.1. – Va al riguardo ricordato il costante indirizzo della giurisprudenzadi legittimità secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (v., tra le tante, Cass. n.25710/2024).Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel caso in esame, avendo la CTR confermato la legittimità dellacartella impugnata, deve ritenersi che l’eccezione di difetto di motivazionedella cartella con riguardo al criterio di calcolo degli interessi, attinente adun profilo formale dell’atto, sia stata implicitamente rigettata.6.2. – Ad ogni modo si osserva che con sentenza n. 22281/2022, leSezioni unite di questa Corte, nell’individuare il contenuto minimo dellamotivazione, prevista ai sensi dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dellacartella di pagamento in relazione agli interessi richiesti per ritardatopagamento dei tributi, hanno operato una distinzione tra l’ipotesi in cui lacartella di pagamento richieda al contribuente interessi mai primadeterminati e pretesi dall’ente accertatore, quella in cui la cartella seguaun atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per ilritardato pagamento, e, infine, quella di controllo automatizzato ex artt.36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.Nella prima ipotesi la cartella assume la natura di atto impositivosostanziale e, come tale, richiede una «motivazione completa», secondo icanoni di congruità, sufficienza ed intelligibilità, sicché la pretesa degliaccessori deve essere supportata dalla precisa indicazione della tipologiadegli interessi applicati (attraverso l’indicazione della norma tributaria diriferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarli),dell’imposta con riferimento alla quale essi sono stati calcolati inpercentuale e della data di decorrenza degli stessi.

Non è indispensabile,invece, la specificazione dei saggi d’interesse volta per volta modificati inragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini dellaquantificazione degli interessi, sia perché la norma in base alla quale vienegiustificata l’obbligazione, doverosamente esternata nella cartella,consente la loro determinazione, sia perché i provvedimenti cheindividuano il saggio sono soggetti ad obbligo di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale (o a forme equipollenti, come la pubblicazione sul sitointernet dell’Agenzia delle entrate) e tale pubblicità legale li rendeNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026agevolmente conoscibili dall’interessato ed individuabili.

Analogamente, lacartella non deve necessariamente esplicitare le modalità di calcolo chehanno condotto alla quantificazione del debito per interessi, in quanto lestesse sono determinabili sulla base di mere operazioni matematichefondate sulla base normativa indicata o agevolmente conoscibile.Nella seconda ipotesi la cartella di pagamento è funzionale allariscossione coattiva dei tributi e trova il suo riferimento in un distinto attoimpositivo, che già ha determinato il quantum reclamato a titolo diinteressi.

All’agente della riscossione che emette la cartella, pertanto, nonè imposto alcun onere aggiuntivo di motivazione, se non il riferimento –«diretto e specifico» – all’atto impositivo e/o alla sentenza che lo ha resodefinitivo: infatti, la quantificazione degli interessi (la relativa decorrenzae le modalità di calcolo) rinviene la sua fonte nell’atto prodromico e lacartella di pagamento assume la mera funzione di «attualizzare il debitodi interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell’attogenetico» e spetta al contribuente l’onere di contestare la determinazioneoperata in cartella deducendo la sua incoerenza rispetto all’originariapretesa o la difformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degliinteressi determinata nell’atto presupposto.Nella terza ipotesi, quella dei controlli automatizzati, il contribuente èdi regola in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridichedella pretesa fiscale, sicché l’onere di motivazione è assolto mediante ilmero richiamo alla dichiarazione fiscale, anche con riferimento al debitoper i vari tributi e per i relativi interessi.Ciò premesso, nel caso in esame la cartella di pagamento impugnatasegue un prodromico avviso di accertamento, sebbene non definitivo, percui si verte nella seconda delle tre ipotesi sopra descritte.

Ciò di per séesclude che l’onere di motivazione della cartella di pagamento includessel’elemento di cui il ricorrente lamenta la mancanza, ovverosia il metodo diNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026calcolo (elemento, questo, peraltro non necessario neppure nelle altre dueipotesi).7. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo neitermini di cui in motivazione, rigettati gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cheprovvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 6129/02/2020 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata il 9/11/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], socio della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dalregistro delle imprese in data 28 febbraio 2013, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina una cartella dipagamento relativa a debiti tributari della società per gli anni 2011 e2012, iscritti a ruolo straordinario, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602del 1973, sulla base di taluni prodromici avvisi di accertamento nondefinitivi.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che allacartella non erano stati allegati gli avvisi di accertamento su cui essasi fondava e che non vi era prova che tali avvisi fossero statiprecedentemente notificati.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026evidenziando, in sintesi, che le indicazioni contenute nella cartellaassolvevano adeguatamente l’obbligo di motivazione per essa previstodall’ordinamento, e che sussisteva il fondato pericolo per la riscossioneche giustificava l’iscrizione nel ruolo straordinario sulla base di unaccertamento ancora non definitivo.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la Riscossione SiciliaS.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) ha resistito concontroricorso.5. – L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000poiché la decisione del secondo Giudice, anche a causa del mancatoesame delle controdeduzioni dell’appellato, erroneamente consideratocontumace, ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione dell’impugnatacartella di pagamento sebbene il contribuente non fosse stato posto nellecondizioni di conoscere gli atti impositivi sui quali la cartella si fondava.Con lo stesso motivo il ricorrente rimprovera al Giudice d’appello di nonaver dato conto delle ragioni che lo hanno portato a riformare la sentenzadi primo grado, che aveva invece puntualmente ritenuto affetta da nullitàinsanabile la cartella siccome non riportante l’indicazione degli avvisi diaccertamento presupposti e della data della loro notifica.2. – Il motivo, che si compone di distinte censure relativeall’assolvimento dell’obbligo motivazionale della cartella di pagamento, èinfondato.2.1. – Va premesso che il ricorrente, con una doglianza che si ripetein tutti i motivi di ricorso, lamenta l’erronea dichiarazione della suacontumacia da parte della CTR: tale erronea dichiarazione, però, vienededotta non già come rilevante di per sé, bensì come indice della mancataNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026valutazione da parte dei giudici d’appello di una serie di eccezioni ededuzioni difensive che, se esaminate, avrebbero potuto condurre ad unadecisione di segno diverso.Si tratta, allora, di verificare, a prescindere dall’errore commesso dallaCTR nel considerare il contribuente non costituito, se le statuizioni resedalla Corte regionale sulle questioni che formano oggetto dei motivi diricorso, siano o meno censurabili nei termini indicati dal contribuente.Sul punto non sembra inopportuno rammentare quel tradizionaleindirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’erroneadichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio dellasentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concretoalcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva (Cass., sez. un.,n. 2881/2002; Cass. n. 2953/2006; Cass. n. 9649/2006; Cass. n.10503/2013).Orbene, il ricorrente deduce, con il motivo ora in esame, che l’erroneadichiarazione della sua contumacia avrebbe impedito al Giudice d’appello,che così sarebbe pervenuto ad una decisione erronea, di prendere inconsiderazione le sue difese sul tema della dedotta violazione dell’art. 7legge n. 212 del 2000, norma invocata per sostenere la nullità dellacartella per difetto di motivazione.La statuizione della CTR in punto di motivazione dell’atto impugnato,tuttavia, va esente dalle critiche rivoltele nel motivo.2.2. – Come è già stato chiarito da questa Corte, quello dell’obbligo dimotivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi,costituisce un principio cardine dell’ordinamento, espressione di molteplicivalori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.),completando altresì, insieme al diritto all’informazione e allapartecipazione al procedimento amministrativo, il coacervo di garanzieche si impongono all’interno del principio del cd. giusto procedimento. Sitratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche laNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost.,21 aprile 2000, n. 117. Con tale pronuncia la Corte costituzionale haritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, rispetto ad un asseritodifetto di previsione legislativa dell’obbligo di motivazione della cartella dipagamento, evidenziando che l’obbligo di motivazione trova un generalereferente normativo nell’art. 3 legge n. 241 del 1990, ponendosi unadiversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.Conclusione, quest’ultima, alla quale anche le Sezioni Unite di questaCorte (Cass., sez. un., n. 22281/2022) hanno aderito, considerando nonsolo l’art. 7 legge n. 212 del 2000, ma anche la disposizione di cui all’art.12, comma 3, d.P.R. n.602 del 1973 in tema di motivazione del ruolo,oltreché la natura stessa della cartella quale atto prodromicoall’esecuzione coattiva tributaria. È infatti per il tramite della cartella cheil contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto dellarichiesta avanzata dall’agente della riscossione in modo da evitare, in casodi sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva.In definitiva, può affermarsi che spetta all’agente della riscossioneindividuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche postia base della richiesta e che, nell’ipotesi in cui la pretesa non sia mai statamanifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa attoimpositivo in senso sostanziale, occorre una motivazione completa,dovendo l’agente esternare gli elementi essenziali che consentano alcontribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche percontestarne il merito; un attenuato obbligo di motivazione concerne,invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico22281/2022, specificamente riferita all’obbligo di motivazione dellacartella con riguardo alla pretesa di interessi, ma recante principi dicarattere generale, applicabili anche alla fattispecie de qua).Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ciò posto, la sentenza impugnata, rispettando i principi testé riferiti,ha considerato assolto l’obbligo di motivazione della cartella per cui ègiudizio giacché essa, redatta e compilata sull’apposito modello approvatodal Ministero delle finanze, «contiene le indicazioni relative agli elementisoggettivi ed oggettivi idonei ad indentificare le ragioni della pretesa cioèemissione a seguito di iscrizione in ruoli straordinari ivi indicati». In altritermini, la CTR ha ritenuto che la cartella di cui trattasi consentisse aldestinatario di comprendere in termini compiuti i presupposti e i motividella richiesta di pagamento.A fronte di tale accertamento, non può trovare ingresso la doglianzadel ricorrente nella parte in cui si pretende da questa Corte di legittimitàun riesame della valutazione sulla congruità della motivazione dellacartella già compiuta dal giudice di merito, al quale spetta unapprezzamento discrezionale sulla sufficienza e idoneità della motivazionedella cartella (cfr., proprio con riguardo alla valutazione dell’adeguatezzadella motivazione della cartella di pagamento, Cass. n. 19619/2019; v.anche Cass. n. 2553/2019).2.3. – Sotto altro profilo, e diversamente da quanto pure dedotto dalricorrente richiamandosi al contenuto della sentenza di primo grado, vapoi osservato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 12261/2016), per la validità del ruolo e della cartella dipagamento, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, non èindispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data dinotificazione dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti delcontribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo alcontrario sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai finidell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza delcontribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossionepromossa nei suoi confronti (Cass. n. 11466/2011), con l’ulteriorespecificazione (Cass. n. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo dellaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999 richiedonol’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendoquindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione“analitica” di quegli elementi (Cass. n. 26441/2014).La sentenza impugnata risulta allora rispettosa anche dei principiappena esposti, avendo essa chiarito che nell’opposta cartella dipagamento erano stati tra l’altro riportati gli estremi delle iscrizioni aruolo.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata laquale, anche a causa del mancato esame delle controdeduzionidell’appellato, ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione del contribuente,reiterata in sede d’appello, di nullità della cartella siccome emessa inspregio ai principi che regolano la responsabilità dei soci di società dicapitali. In particolare, il ricorrente sostiene che, stante il disposto dell’art.2495 c.c., l’amministrazione finanziaria non poteva far valere alcun creditonei suoi confronti, non avendo egli ricevuto nulla in base al bilancio finaledi liquidazione della società estinta.4. – Il motivo, che per come è articolato contiene sia una censura diomessa pronuncia che una doglianza di violazione di legge, è fondato neitermini che di seguito si illustrano.4.1. – Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivosollevata dalla controricorrente.Quest’ultima sostiene che l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso originario sarebbe stataimplicitamente disattesa dal Giudice di primo grado in quanto, avendoquesti annullato la cartella sulla base di una questione di merito (quellasuddetta, avente carattere del tutto preliminare, non poteva che esserestata affrontata e respinta, sia pure in forma implicita: con la conseguenzaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026che per investire il Giudice d’appello di tale questione il contribuente nonpoteva limitarsi, come aveva invece fatto, a riproporre la questionedinanzi alla CTP, ma aveva l’onere – non assolto – di appellare lastatuizione implicita di rigetto mediante proposizione di impugnazioneincidentale, pena la formazione di giudicato interno sul punto.Va tuttavia osservato che, come si desume chiaramente dallasentenza d’appello, l’eccezione di difetto di legittimazione passivacostitutiva questione distinta rispetto a quella concernente la violazionedell’art. 2495 c.c., pure sollevata dall’Oieni nel ricorso di primo grado(così la sentenza della CTR espone le doglianze formulate dal predettonel ricorso dinanzi alla CTP: «Avverso la suddetta [cartella dipagamento] il contribuente ha proposto rituale ricorso per vizio dimotivazione, per violazione dell’art. 15 bis d.p.r. n. 602/73, permancata sottoscrizione, per violazione dell’art. 2495 c.p.c., per difettodi legittimazione passiva in quanto ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., pererrata applicazione dell’art. 30 d.p.r. b. 600/73»). La questioneconcernente la violazione della disciplina normativa in merito allaresponsabilità del socio per i debiti di società di capitali estinta, lungidal costituire un’eccezione di carattere preliminare, configura unadifesa attinente al merito della pretesa impositiva, sicché deveescludersi che la pronuncia di primo grado, che ha annullato la cartellaper difetto di motivazione, possa aver implicitamente rigettato dettaquestione, la quale va più correttamente ritenuta assorbita.Trova allora applicazione il consolidato principio per cui la partepienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere diproporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appelloincidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questionisuperate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltantotenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontàdi chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunciaNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. odell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 nella sua formulazione vigente rationetemporis (Cass. n. 25840/2021).Né rileva il fatto che il contribuente si sia costituito tardivamente nelgiudizio d’appello, depositando il proprio atto di controdeduzioni oltre itermini di cui all’art. 23 d.lgs. n. 564 del 1992 e appena quattro giorniprima dell’udienza di discussione, giacché, come meglio si dirà appresso,i presupposti della responsabilità del socio quali previsti dall’art. 2495, ult.comma, c.c. costituiscono fatti costitutivi del credito vantato dall’Ufficio, ela costituzione della parte appellata oltre i termini previsti dall’art. 23d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabile al giudizio di appello in base al generalerinvio disposto dall’art. 61 del medesimo decreto) non preclude alla stessala negazione dei fatti costitutivi dell’avversa pretesa (Cass. n.32051/2025).4.2. – Quanto appena esposto conduce ad escludere la ricorrenza delladenunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché il vizio di omessapronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su uncapo della domanda o su una eccezione di parte – per tali intendendosiogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di unavolontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto – sì dadar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza diun provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass.n. 7472/2017; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020). Nel caso di specie, ladifesa del contribuente volta ad evidenziare la mancanza dei presuppostidi fatto per la configurabilità della responsabilità del socio per i debiti dellasocietà di capitali estinta non costitutiva un’eccezione nel senso soprachiarito, rispetto alla quale sia configurabile un’omissione di pronuncia,essendo piuttosto una mera difesa volta a negare la sussistenza dei fatticostitutivi dell’altrui vantato diritto. Ciò che viene lamentato nel caso dispecie è, in buona sostanza, il mancato o insufficiente esameNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026delle argomentazioni del contribuente, che però integra un vizio di naturadiversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione delprovvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio(così Cass. n. 5730/2020).4.3. – Residua però la censura di violazione di legge ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., cui il motivo, pur facente riferimento nella suarubrica a parametri censori diversi, può essere ricondotto, avendo ilricorrente chiaramente dedotto, con ampie argomentazioni sullecondizioni di responsabilità di cui al ridetto art. 2495, che «non è statafatta corretta applicazione delle norme che regolano la responsabilità deisoci delle società di capitali» (sulla possibilità di riqualificazione delparadigma censorio indicato dal ricorrente in cassazione v. Cass. sez. un.,n. 17931/2013; Cass. n. 759/2025).E tale censura coglie nel segno.Nella specie è incontroverso che la pretesa rivolta nei confronti diStefano Oieni trovi fondamento nella responsabilità dei soci ex art.2495 c.c., essendo stata la società debitrice cancellata dal registro delleimprese il 28 febbraio 2013 (v. pag. 4 del controricorso).Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, a seguitodell’estinzione della società debitrice, l’avvenuta percezione da partedell’ex socio di quote o attività liquidatorie è condizione che opera qualeelemento costitutivo, non impeditivo, della fattispecie di suaresponsabilità ex art. 2495 c.c., «così da dover essere provata dalcreditore-Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva»(così Cass., sez. un., n. 3625/2025, par. 3.2, pag. 32).Va peraltro osservato che la cartella di pagamento costituisce l’attodi riscossione con il quale l’amministrazione finanziaria vieneconcretamente a determinare la pretesa esecutiva (Cass., sez. un., n.7822/2020) sicché non può non riconoscersi all’ex socio, in sede diimpugnazione di tale atto, la possibilità di eccepire, oltre ad eventualiNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026irregolarità formali, la limitazione della propria responsabilità ai sensidell’art. 2495 c.c., con conseguente onere dell’Ufficio di dar prova, inquesta sede, dell’effettiva riscossione di utilità, all’esito dellaliquidazione, da parte del destinatario dell’atto riscossivo.Orbene, venendo qui in rilievo un’opposizione avverso una cartella dipagamento, l’ex socio nei cui confronti la stessa è stata notificata hasenz’altro titolo per eccepire l’esclusione o la limitazione della propriaresponsabilità ai sensi della norma codicistica da ultima richiamata.L’accertamento circa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni acui tale norma subordinata la responsabilità del socio della società estinta– omesso nella sentenza impugnata – dovrà allora essere compiuto dalgiudice del rinvio.5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per nonessersi pronunciata, anche a causa del mancato esame dellecontrodeduzioni dell’appellato, sull’eccezione del contribuente di nullitàdella cartella per omessa motivazione in ordine al criterio di calcolo degliinteressi applicati, eccezione già sollevata nel giudizio di primo grado.6. – Il motivo è infondato.6.1. – Va al riguardo ricordato il costante indirizzo della giurisprudenzadi legittimità secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove ladecisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (v., tra le tante, Cass. n.25710/2024).Numero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel caso in esame, avendo la CTR confermato la legittimità dellacartella impugnata, deve ritenersi che l’eccezione di difetto di motivazionedella cartella con riguardo al criterio di calcolo degli interessi, attinente adun profilo formale dell’atto, sia stata implicitamente rigettata.6.2. – Ad ogni modo si osserva che con sentenza n. 22281/2022, leSezioni unite di questa Corte, nell’individuare il contenuto minimo dellamotivazione, prevista ai sensi dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dellacartella di pagamento in relazione agli interessi richiesti per ritardatopagamento dei tributi, hanno operato una distinzione tra l’ipotesi in cui lacartella di pagamento richieda al contribuente interessi mai primadeterminati e pretesi dall’ente accertatore, quella in cui la cartella seguaun atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per ilritardato pagamento, e, infine, quella di controllo automatizzato ex artt.36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.Nella prima ipotesi la cartella assume la natura di atto impositivosostanziale e, come tale, richiede una «motivazione completa», secondo icanoni di congruità, sufficienza ed intelligibilità, sicché la pretesa degliaccessori deve essere supportata dalla precisa indicazione della tipologiadegli interessi applicati (attraverso l’indicazione della norma tributaria diriferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarli),dell’imposta con riferimento alla quale essi sono stati calcolati inpercentuale e della data di decorrenza degli stessi. Non è indispensabile,invece, la specificazione dei saggi d’interesse volta per volta modificati inragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini dellaquantificazione degli interessi, sia perché la norma in base alla quale vienegiustificata l’obbligazione, doverosamente esternata nella cartella,consente la loro determinazione, sia perché i provvedimenti cheindividuano il saggio sono soggetti ad obbligo di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale (o a forme equipollenti, come la pubblicazione sul sitointernet dell’Agenzia delle entrate) e tale pubblicità legale li rendeNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026agevolmente conoscibili dall’interessato ed individuabili. Analogamente, lacartella non deve necessariamente esplicitare le modalità di calcolo chehanno condotto alla quantificazione del debito per interessi, in quanto lestesse sono determinabili sulla base di mere operazioni matematichefondate sulla base normativa indicata o agevolmente conoscibile.Nella seconda ipotesi la cartella di pagamento è funzionale allariscossione coattiva dei tributi e trova il suo riferimento in un distinto attoimpositivo, che già ha determinato il quantum reclamato a titolo diinteressi. All’agente della riscossione che emette la cartella, pertanto, nonè imposto alcun onere aggiuntivo di motivazione, se non il riferimento –«diretto e specifico» – all’atto impositivo e/o alla sentenza che lo ha resodefinitivo: infatti, la quantificazione degli interessi (la relativa decorrenzae le modalità di calcolo) rinviene la sua fonte nell’atto prodromico e lacartella di pagamento assume la mera funzione di «attualizzare il debitodi interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell’attogenetico» e spetta al contribuente l’onere di contestare la determinazioneoperata in cartella deducendo la sua incoerenza rispetto all’originariapretesa o la difformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degliinteressi determinata nell’atto presupposto.Nella terza ipotesi, quella dei controlli automatizzati, il contribuente èdi regola in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridichedella pretesa fiscale, sicché l’onere di motivazione è assolto mediante ilmero richiamo alla dichiarazione fiscale, anche con riferimento al debitoper i vari tributi e per i relativi interessi.Ciò premesso, nel caso in esame la cartella di pagamento impugnatasegue un prodromico avviso di accertamento, sebbene non definitivo, percui si verte nella seconda delle tre ipotesi sopra descritte. Ciò di per séesclude che l’onere di motivazione della cartella di pagamento includessel’elemento di cui il ricorrente lamenta la mancanza, ovverosia il metodo diNumero registro generale 13650/2021Numero sezionale 3724/2026Numero di raccolta generale 12962/2026Data pubblicazione 06/05/2026calcolo (elemento, questo, peraltro non necessario neppure nelle altre dueipotesi).7. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo neitermini di cui in motivazione, rigettati gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cheprovvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida