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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 28288/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5/12/2025 del Tribunale del riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le note di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame diBari rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, il quale aveva respinto larichiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari.

Osservava che il ricorrente è detenuto in quantoritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico diarmi da fuoco, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., avendo agito conmetodo mafioso e per agevolare il clan Paterniti, facente capo al nonno e alpadre dell'indagato; che egli era stato indagato a seguito dell’omicidio di unagiovanissima donna, [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata attinta da colpi di arma dafuoco la notte del 22 settembre 2024, mentre ella si trovava in discoteca insiemead alcuni amici, tra i quali [OSCURATO:PERSONA].

In quell’occasione, [OSCURATO:PERSONA] avevasparato con l’intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], dal quale si era sentito minacciato,avendo questi cercato di estrarre la pistola che portava con sé.

Purtroppo, nellasparatoria, era stata colpita la giovane che era deceduta.

Osservava che l’odiernoricorrente aveva ora formulato richiesta di sostituzione della misura motivandolacon i seguenti nuovi fatti: l’avvenuta ammissione degli accadimenti avvenuta connota dell'1 ottobre 2025; il suo dichiarato pentimento per l’accaduto, con ilproposito di abbandonare le logiche criminali; la disponibilità di un domicilio aTermoli, ove intendeva trasferirsi con la propria fidanzata; il tempo trascorso daifatti in misura custodiale.

Riteneva tali fatti inidonei a modificare il quadro dipericolosità fondato sulla capacità criminale mostrata dal ricorrente, nonostantela giovane età e, in particolare, osservava che: la confessione era stata tardiva(in quanto intervenuta dopo la conferma della misura cautelare da parte diquesta Corte) e laconica; che il dichiarato pentimento doveva ritenersistrumentale ad ottenere la scarcerazione, non avendo egli mai dato segno disincero pentimento, neanche nelle occasioni nelle quali le sue dichiarazioni eranostate captate in intercettazione ambientale.

In queste occasioni egli, non solonon aveva mostrato alcuna pietà per la giovane donna deceduta, ma, anzi, avevaripetutamente manifestato un desiderio di vendetta nei confronti dello sparatore,appellato come “un morto che cammina”.

Anche il domicilio in Termoli costituivafatto insufficiente a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, tenendo contodel fatto che egli nessuna difficoltà avrebbe incontrato a riallacciare rapporti conelementi del clan, tenuto conto che questo è capeggiato da suoi stretti congiunti(padre e nonno).

Osservava, infine, che i fatti sono molto recenti e che egli èancora nella disponibilità delle armi oggetto delle imputazioni cautelari.Riportava, quindi, ampi stralci dell’ordinanza del Tribunale del riesame aconferma della capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del pericolo di reiterazione deireati nonché della necessità di mantenere la misura massima custodiale essendoogni altra misura inidonea.

Evidenziava che si tratta di situazione invariata,rispetto alla quale gli elementi addotti non sono in grado di modificare il quadroné di superare le presunzioni normative sulla base delle quali è stata applicata lamisura in atto.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed), cod. proc. pen.

Lamenta che l’ordinanza sia stata emessa in violazione deicriteri di adeguatezza e gradualità e superando i motivi nuovi addotti a supportodell’istanza con motivazione meramente apparente.

Osserva che, seppur è veroche taluni reati, tra i quali quello contestato, restano assoggettati ad un regimecautelare speciale, comunque la presunzione è relativa e, quindi, superabile eche il Tribunale non ha motivato sulle ragioni per le quali ritiene non adeguata lamisura cautelare degli arresti domiciliari rafforzati dal presidio del controlloelettronico.

Aggiunge che solo uno dei due reati contestati è aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen.; che il tribunale ha inquadrato la vicenda in modo dasvalutare il fatto che, nel grave episodio, egli è parte offesa; che per questo haritenuto, erroneamente, di applicare la presunzione relativa di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla quale gli elementi nuovi addotti sono statiritenuti insufficienti.

Lamenta, inoltre, che sia stato sopravvalutata la circostanzache il ricorrente è legato da vincoli familiari con esponenti di spicco del clanPalermiti, omettendo di considerare la sua giovane età (22 anni), il fatto che egliè incensurato, che non è stato mai coinvolto in fatti di criminalità organizzata, néè intraneo al clan.Inoltre, osserva che l’ipotesi ritorsiva è ipotetica, che egli ha già trascorso unanno in custodia cautelare, che la pena che potrà essere inflitta ben potrebbeessere inferiore ai tre anni, che ha manifestato una personalità non pericolosa,tenuto conto della confessione e dell’allontanamento dall’ambiente criminale,avendo prospettato di trasferirsi a Termoli.3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludevachiedendo il rigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato note di replica osservando che la gravitàiniziale dell’addebito non può sostituire il giudizio attuale di adeguatezza, speciequando la difesa abbia indicato elementi nuovi idonei ad affievolire le esigenzecautelari e lamentando che, su tali elementi nuovi, il Tribunale non abbiamotivato, non illustrando le ragioni per le quali la massima misura custodialerisulti l’unica ancora idonea.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confrontidell'indagato di delitti rientranti nella previsione dell’art. 275, comma3, cod. proc. pen., la norma pone una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli delragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o checonferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione inpositivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto diapprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziatedalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nelcaso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 5787del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986 - 01).Con specifico riferimento alle misure cautelari applicate inrelazione a reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., e, inparticolare, ai presupposti costituiti dalla attualità e proporzionalitàdelle esigenze cautelari, questa Corte ha osservato che «sebbene l'art.275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione diintraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorsoalle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, lapresunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamenterelativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamenteidonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per ilquale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza deiprecedenti [...]» (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024,Gambardella, Rv. 285808 - 01).

Inoltre, si è affermato che «lacontestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità delpericolo di recidiva, superabi le solo dal la prova, offertadall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o lacessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova,l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod.proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimentoalla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso diun'attenuazione delle esigenze di prevenzione» (Sez. 2, n. 3105 del22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112 - 01).3.

Nel caso in esame, uno dei reati per i quali è stata applicata lamisura vede contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.e rientra, quindi, nella previsione dell’art. 51 cod. proc. pen.,richiamato dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Ne consegue che èapplicabile la presunzione relativa di cui alla norma citata.Il Tribunale del riesame, richiamate le ragioni che avevanoindotto ad applicare la massima misura custodiale, ha motivato sulleragioni per le quali ciascuno degli elementi addotti dalla difesa èinsufficiente a ritenere superate le esigenze cautelari poste afondamento della misura.3.1.

In particolare, con riferimento alla dedotta resipiscenza, ilTribunale ha osservato che la “laconica confessione” dell’indagato nonè tale da costituire indice di concreto ravvedimento e di presa didistanze dall’ambiente malavitoso, tenuto conto del fatto che èintervenuta tardivamente (solo dopo la conferma in Cassazione dellaordinanza cautelare) e che si palesa strumentale alla scarcerazione,non essendo mai stata accompagnata da sinceri indici di resipiscenzae pentimento, essendo, anzi, emersa dalle intercettazioni unareiterata volontà di ritorsione.

La motivazione è congrua.

Al fine divalutare il significato della condotta dell’indagato nella fase delleindagini, e, quindi, una sua eventuale confessione o collaborazione,occorre indagare in concreto se il comportamento collaborativo siaespressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legamecon gli ambienti criminali e, in particolare, con la precedente attivitàdelinquenziale.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto, conmotivazione logica e fondata su dati fattuali concreti, che laconfessione, tardiva, sia solo strumentale alla scarcerazione, avendoegli manifestato, al contrario, intenzione ritorsive incompatibili con lapresa di distanza dal mondo criminale nel quale è cresciuto e si èformato.3.2 Con riferimento alla idoneità della misura gradata degli arrestidomiciliari in Termoli, le circostanze di fatto prospettate dal ricorrentesono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, ilquale, a fronte della gravità dei reati per cui si procede, nonché dellacondotta successiva al reato, che denota un marcato pericolo direiterazione, ha evidenziato come il luogo e le modalità di esecuzioneproposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a pervenire talepericolo.

Ha osservato che il domicilio in Termoli non è tale daescludere la possibilità di riallacciare i contatti con l’ambientemalavitoso e, in tal modo, di portare a termine la violenta ritorsionepreannunciata, tanto più che le armi sono ancora nella disponibilità delricorrente;3.3 Con riferimento al tempo trascorso in misura cautelare, harichiamato, riportandone ampi stralci, l’ordinanza del riesame cheaveva valorizzato, tra l’altro, che i fatti sono recenti ed ha riferito cheil ricorrente è sottoposto a custodia cautelare dal 17 gennaio 2025.Ciò posto, si osserva che, con riferimento alla possibilità di valutare ildecorso del tempo come “fatto nuovo”, la giurisprudenza di questaCorte ha osservato che «il c.d.

"tempo silente" trascorso dallacommissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a normadell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudiceche emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai finidella revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unicotempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione odall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenzadi ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere ilvenir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari»(tra le altre, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 -01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01).

Nelcaso in esame, il Tribunale, esclusa, alla luce di quanto in precedenzaesposto, l’esistenza di “ulteriori elementi” che, unitamente al tempotrascorso in misura, integrino quel “fatto nuovo” idoneo a farr ivalutare le esigenze cautelar i , ha, impl ic i tamente, mainequivocabilmente ritenuto che il tempo trascorso in misura nonfosse idoneo a superare la presunzione relativa di cui alla normacitata.Rispetto a detta motivazione, il ricorrente si limita a riproporre lemedesime argomentazioni del ricorso e trascura la richiamatagiurisprudenza di legittimità.4.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le censuredifensive siano inidonee a superare le argomentazioni del Tribunaledel riesame di Bari in quanto, sostanzialmente, negatorie delragionamento, ma senza individuazione di profili di manifesta illogicitàe contraddittorietà, si da prospettarsi come mera richiesta dirivalutazione del merito, non ammissibile in questa sede.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/12/2025 del Tribunale del riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le note di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame diBari rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, il quale aveva respinto larichiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari. Osservava che il ricorrente è detenuto in quantoritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico diarmi da fuoco, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., avendo agito conmetodo mafioso e per agevolare il clan Paterniti, facente capo al nonno e alpadre dell'indagato; che egli era stato indagato a seguito dell’omicidio di unagiovanissima donna, [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata attinta da colpi di arma dafuoco la notte del 22 settembre 2024, mentre ella si trovava in discoteca insiemead alcuni amici, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. In quell’occasione, [OSCURATO:PERSONA] avevasparato con l’intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], dal quale si era sentito minacciato,avendo questi cercato di estrarre la pistola che portava con sé. Purtroppo, nellasparatoria, era stata colpita la giovane che era deceduta. Osservava che l’odiernoricorrente aveva ora formulato richiesta di sostituzione della misura motivandolacon i seguenti nuovi fatti: l’avvenuta ammissione degli accadimenti avvenuta connota dell'1 ottobre 2025; il suo dichiarato pentimento per l’accaduto, con ilproposito di abbandonare le logiche criminali; la disponibilità di un domicilio aTermoli, ove intendeva trasferirsi con la propria fidanzata; il tempo trascorso daifatti in misura custodiale. Riteneva tali fatti inidonei a modificare il quadro dipericolosità fondato sulla capacità criminale mostrata dal ricorrente, nonostantela giovane età e, in particolare, osservava che: la confessione era stata tardiva(in quanto intervenuta dopo la conferma della misura cautelare da parte diquesta Corte) e laconica; che il dichiarato pentimento doveva ritenersistrumentale ad ottenere la scarcerazione, non avendo egli mai dato segno disincero pentimento, neanche nelle occasioni nelle quali le sue dichiarazioni eranostate captate in intercettazione ambientale. In queste occasioni egli, non solonon aveva mostrato alcuna pietà per la giovane donna deceduta, ma, anzi, avevaripetutamente manifestato un desiderio di vendetta nei confronti dello sparatore,appellato come “un morto che cammina”. Anche il domicilio in Termoli costituivafatto insufficiente a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, tenendo contodel fatto che egli nessuna difficoltà avrebbe incontrato a riallacciare rapporti conelementi del clan, tenuto conto che questo è capeggiato da suoi stretti congiunti(padre e nonno). Osservava, infine, che i fatti sono molto recenti e che egli èancora nella disponibilità delle armi oggetto delle imputazioni cautelari.Riportava, quindi, ampi stralci dell’ordinanza del Tribunale del riesame aconferma della capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e del pericolo di reiterazione deireati nonché della necessità di mantenere la misura massima custodiale essendoogni altra misura inidonea. Evidenziava che si tratta di situazione invariata,rispetto alla quale gli elementi addotti non sono in grado di modificare il quadroné di superare le presunzioni normative sulla base delle quali è stata applicata lamisura in atto.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed), cod. proc. pen. Lamenta che l’ordinanza sia stata emessa in violazione deicriteri di adeguatezza e gradualità e superando i motivi nuovi addotti a supportodell’istanza con motivazione meramente apparente. Osserva che, seppur è veroche taluni reati, tra i quali quello contestato, restano assoggettati ad un regimecautelare speciale, comunque la presunzione è relativa e, quindi, superabile eche il Tribunale non ha motivato sulle ragioni per le quali ritiene non adeguata lamisura cautelare degli arresti domiciliari rafforzati dal presidio del controlloelettronico. Aggiunge che solo uno dei due reati contestati è aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen.; che il tribunale ha inquadrato la vicenda in modo dasvalutare il fatto che, nel grave episodio, egli è parte offesa; che per questo haritenuto, erroneamente, di applicare la presunzione relativa di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla quale gli elementi nuovi addotti sono statiritenuti insufficienti. Lamenta, inoltre, che sia stato sopravvalutata la circostanzache il ricorrente è legato da vincoli familiari con esponenti di spicco del clanPalermiti, omettendo di considerare la sua giovane età (22 anni), il fatto che egliè incensurato, che non è stato mai coinvolto in fatti di criminalità organizzata, néè intraneo al clan.Inoltre, osserva che l’ipotesi ritorsiva è ipotetica, che egli ha già trascorso unanno in custodia cautelare, che la pena che potrà essere inflitta ben potrebbeessere inferiore ai tre anni, che ha manifestato una personalità non pericolosa,tenuto conto della confessione e dell’allontanamento dall’ambiente criminale,avendo prospettato di trasferirsi a Termoli.3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludevachiedendo il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato note di replica osservando che la gravitàiniziale dell’addebito non può sostituire il giudizio attuale di adeguatezza, speciequando la difesa abbia indicato elementi nuovi idonei ad affievolire le esigenzecautelari e lamentando che, su tali elementi nuovi, il Tribunale non abbiamotivato, non illustrando le ragioni per le quali la massima misura custodialerisulti l’unica ancora idonea.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confrontidell'indagato di delitti rientranti nella previsione dell’art. 275, comma3, cod. proc. pen., la norma pone una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli delragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o checonferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione inpositivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto diapprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziatedalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nelcaso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 5787del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986 - 01).Con specifico riferimento alle misure cautelari applicate inrelazione a reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., e, inparticolare, ai presupposti costituiti dalla attualità e proporzionalitàdelle esigenze cautelari, questa Corte ha osservato che «sebbene l'art.275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione diintraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorsoalle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, lapresunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamenterelativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamenteidonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per ilquale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza deiprecedenti [...]» (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024,Gambardella, Rv. 285808 - 01). Inoltre, si è affermato che «lacontestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità delpericolo di recidiva, superabi le solo dal la prova, offertadall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o lacessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova,l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod.proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimentoalla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso diun'attenuazione delle esigenze di prevenzione» (Sez. 2, n. 3105 del22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112 - 01).3. Nel caso in esame, uno dei reati per i quali è stata applicata lamisura vede contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.e rientra, quindi, nella previsione dell’art. 51 cod. proc. pen.,richiamato dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che èapplicabile la presunzione relativa di cui alla norma citata.Il Tribunale del riesame, richiamate le ragioni che avevanoindotto ad applicare la massima misura custodiale, ha motivato sulleragioni per le quali ciascuno degli elementi addotti dalla difesa èinsufficiente a ritenere superate le esigenze cautelari poste afondamento della misura.3.1. In particolare, con riferimento alla dedotta resipiscenza, ilTribunale ha osservato che la “laconica confessione” dell’indagato nonè tale da costituire indice di concreto ravvedimento e di presa didistanze dall’ambiente malavitoso, tenuto conto del fatto che èintervenuta tardivamente (solo dopo la conferma in Cassazione dellaordinanza cautelare) e che si palesa strumentale alla scarcerazione,non essendo mai stata accompagnata da sinceri indici di resipiscenzae pentimento, essendo, anzi, emersa dalle intercettazioni unareiterata volontà di ritorsione. La motivazione è congrua. Al fine divalutare il significato della condotta dell’indagato nella fase delleindagini, e, quindi, una sua eventuale confessione o collaborazione,occorre indagare in concreto se il comportamento collaborativo siaespressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legamecon gli ambienti criminali e, in particolare, con la precedente attivitàdelinquenziale. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto, conmotivazione logica e fondata su dati fattuali concreti, che laconfessione, tardiva, sia solo strumentale alla scarcerazione, avendoegli manifestato, al contrario, intenzione ritorsive incompatibili con lapresa di distanza dal mondo criminale nel quale è cresciuto e si èformato.3.2 Con riferimento alla idoneità della misura gradata degli arrestidomiciliari in Termoli, le circostanze di fatto prospettate dal ricorrentesono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, ilquale, a fronte della gravità dei reati per cui si procede, nonché dellacondotta successiva al reato, che denota un marcato pericolo direiterazione, ha evidenziato come il luogo e le modalità di esecuzioneproposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a pervenire talepericolo. Ha osservato che il domicilio in Termoli non è tale daescludere la possibilità di riallacciare i contatti con l’ambientemalavitoso e, in tal modo, di portare a termine la violenta ritorsionepreannunciata, tanto più che le armi sono ancora nella disponibilità delricorrente;3.3 Con riferimento al tempo trascorso in misura cautelare, harichiamato, riportandone ampi stralci, l’ordinanza del riesame cheaveva valorizzato, tra l’altro, che i fatti sono recenti ed ha riferito cheil ricorrente è sottoposto a custodia cautelare dal 17 gennaio 2025.Ciò posto, si osserva che, con riferimento alla possibilità di valutare ildecorso del tempo come “fatto nuovo”, la giurisprudenza di questaCorte ha osservato che «il c.d. "tempo silente" trascorso dallacommissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a normadell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudiceche emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentreanaloga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai finidella revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unicotempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione odall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenzadi ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere ilvenir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari»(tra le altre, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 -01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). Nelcaso in esame, il Tribunale, esclusa, alla luce di quanto in precedenzaesposto, l’esistenza di “ulteriori elementi” che, unitamente al tempotrascorso in misura, integrino quel “fatto nuovo” idoneo a farr ivalutare le esigenze cautelar i , ha, impl ic i tamente, mainequivocabilmente ritenuto che il tempo trascorso in misura nonfosse idoneo a superare la presunzione relativa di cui alla normacitata.Rispetto a detta motivazione, il ricorrente si limita a riproporre lemedesime argomentazioni del ricorso e trascura la richiamatagiurisprudenza di legittimità.4. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le censuredifensive siano inidonee a superare le argomentazioni del Tribunaledel riesame di Bari in quanto, sostanzialmente, negatorie delragionamento, ma senza individuazione di profili di manifesta illogicitàe contraddittorietà, si da prospettarsi come mera richiesta dirivalutazione del merito, non ammissibile in questa sede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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