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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17877/2026

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ante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla Via dei Gracchi n. 29/B, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazionirelative al presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso;- Ricorrente e controricorrente incidentale–[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gliUffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla Via degli Appennini n. 46 (indirizzopec per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;- Controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 868/8/2021 emessa dalla Commissione tributariaNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026regionale per la Campania, depositata il 27 gennaio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Campania il 27 gennaio 2021, n.868/8/2021.La decisione, resa in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedi avviso di accertamento prot. n. 859374/89886 del 8 novembre 2017 -per la TARI relativa all’anno di imposta 2014, per un totale complessivo di€ 6.636,00 di maggiori imposte, interessi e sanzioni, dovuti in relazionealla maggior superficie imponibile accertata, notificato alla società il 22gennaio 2018 dal Comune di Napoli, con riguardo ad un immobile ubicatoalla [OSCURATO:PERSONA] n. 23/B, censito in catasto alle particelle 45sub 106 e 45 sub 107 del folio 6, condotto in locazione dalla ricorrente eadibito a sede operativa per lo svolgimento dell’attività di concessionariadi autovetture - ha accolto in parte l’appello della società avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 5febbraio 2019, n. 1568/1/2019, che aveva integralmente rigettato ilricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha accolto parzialmentel’appello proposto dalla contribuente, limitatamente alle sanzioniamministrative applicate e tenuto conto del cumulo giuridico con lesanzioni relative ad altre annualità, valutate in separati giudizi (inparticolare, per l’anno 2013), rigettandolo nel resto sul rilievo che lasuperficie imponibile era stata determinata in base a una “scheda dicensimento” redatta in occasione del sopralluogo effettuato presso i localiutilizzati dalla ricorrente, sottoscritta da una delegata della contribuente enon contestata dalla società.3.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso e ha propostoNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso incidentale affidato a un unico motivo.4.

La società resiste con controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è affidato a sette motivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., e nullità della sentenza impugnata per aver omesso qualsiasiesame e valutazione relativamente al motivo di ricorso riferito alla carenzadi motivazione dell’avviso impugnato, in violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, 7, comma 3, dellalegge n. 212/2000 e 3, comma 1, della legge n. 241/1990.Il motivo è infondato e va disatteso.1.2.

Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento.

Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapassato all'esame del rapporto sostanziale, può considerarsi, per come èstrutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata.Ciò in quanto il giudizio tributario, ancorché avente ad oggettol'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito comegiudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolodi accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formalidell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsialla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente eNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez.

Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).

Il cheesclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc. civ.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessapronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice,essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che sipalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto,non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass.,Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13luglio 2025, n. 19240).2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1 dellalegge n. 6/2006, 7, comma 3, della legge n. 212/2000, 3, comma 1, dellalegge n. 241/1990 e, per quanto occorra, dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riguardoall’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza assoluta dimotivazione.La censura è inammissibile.2.1.

La ricorrente formula tale motivo in via subordinata, nel caso incui l’omessa pronunzia sull’eccezione di carenza motivazionale siasuperata con la configurabilità del rigetto implicito.

Ma la ricorrenteavrebbe dovuto censurare la decisione con la carenza totale dimotivazione per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. lgs. n.546/1992 e dell’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché ilvizio di violazione di legge nei termini delineati non si attaglia alla ratiodecidendi, che prescinde del tutto dalla motivazione dell’atto impugnato.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/20263.

Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, riferiti: alle risultanze delleplanimetrie e certificazioni catastali prodotte dalla contribuente, cheindividuavano una superficie nettamente inferiore a quella accertata; alladenunzia di variazione della superficie occupata prodotta al Comunenell’anno 2017 con cui è stata dichiarata la maggior superficie di mq.1.198 ed è stato praticato il ravvedimento operoso per maggiore imposta,sanzioni e interessi dovuti anche per l’anno 2014; alla sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli n. 3428/2019 del 20 marzo2019, notificata il 29 marzo 2019, resa tra le stesse parti e nonimpugnata, relativa a identiche questioni, con la quale è statadefinitivamente stabilita la superficie tassabile in complessivi mq.

1.198.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.e, per quanto occorra, violazione degli artt. 113, 114 e 116 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., con riferimento alla difformità tra le superfici dichiarate e le superficiaccertate.I motivi, suscettibili di esame congiunto considerata la strettaconnessione delle relative censure, sono infondati.4.1.

La denuncia di variazione presentata nell’anno 2017 non puòavere efficacia retroattiva ed essere richiamata con riguardo alla TARI perl’anno di imposta 2014.

Inoltre, il giudice di appello ha tenuto conto della“scheda di censimento” presentata il 20 gennaio 2016, che è statasottoscritta e non contestata da una delegata della contribuente, dallaquale si evince la misura rettificata della superficie imponibile.

Lavalutazione della scheda di rilevazione esprime un apprezzamento di fatto,non censurabile in questa sede.5.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno.6.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per omessaconsiderazione del giudicato esterno.7.

Con il settimo motivo, si richiama il giudicato esterno formatosisulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 20 marzo 2019, n. 3428/15/2019, che aveva accertato lasuperficie imponibile nella misura di mq. 1.198, anziché di mq. 1.480, perla TARI relativa all’anno 2018.Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto strettamenteconnesse, sono infondate.7.1.

Per quanto la sentenza impugnata abbia omesso di scrutinarel’eccezione, il giudice di legittimità può colmare tale lacuna, nonoccorrendo alcun accertamento in fatto.

Alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, deve infatti ritenersi che alla Corte sia consentito didecidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame,alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e nonrisultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto(Cass., Sez. 3^, 23 aprile 2001, n. 5962; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005,n. 15810; Cass., Sez. 2^, 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., Sez.

Lav., 3marzo 2011, n. 5139; Cass. Sez.

Un., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass.,Sez.

Lav., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n.5962).Ciò premesso, deve rilevarsi che l’accertamento giudiziale dellasuperficie imponibile, per quanto si tratti di elemento tendenzialmentedurevole nel tempo, non può tuttavia estendersi ex tunc in relazione adNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026annate precedenti, valendo anche in questo caso il principio di ultrattivitàin assenza di dichiarazioni successive del contribuente.8.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Napolideduce violazione dell’art. 13 della legge n. 471/1997 e dell’art. 1, comma695, della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) e n. 5), cod. proc. civ., lamentando l’accoglimento del motivod’impugnazione fondato sulla non corretta applicazione delle sanzioni peromesso versamento.La censura è destituita di fondamento e va disattesa.8.1.

Giova ricordare (Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998)che l'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 dispone che: «1.

Isoggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaiosuccessivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica deilocali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redattasugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi adisposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. Ladenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni ditassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali edaree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiorammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione eriscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia».

Afronte di tali obblighi, l'art. 76, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993prevede che: «1.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche divariazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lirecentomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquantaal cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Se l'omissione o l'errorela sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

LaNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancataesibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari neisessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione ocompilazione incompleta o infedele».

Secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di TARSU, il d.lgs. n. 507/1993 consente al contribuente dilimitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare lapropria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solarecorrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stataincompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova dianno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo,sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione dellasanzione anche per gli anni successivi al primo.

D'altro canto, la protrattainottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca ladecadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare lesuperfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute,ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2009, n. 1812; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010,n. 10796; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2014, n. 6950; Cass., Sez. 6^-5,18 maggio 2019, n. 13486; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre2020, n. 29394; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694).

Dunque, isoggetti passivi dell'imposta devono presentare al Comune, «entro il 20gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», una denunciaunica dei locali e delle aree tassabili.

Tale denuncia ha effetto anche pergli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesimeforme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino unmaggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione,Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993).

Siè infatti già precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distintaobbligazione tributaria (art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993), sicché,come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione, anche nelcaso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), il contribuentenon è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa,perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che lasua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507/1993 perogni anno in cui la denuncia non è presentata.

Qualora, dunque, ilcontribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e neglianni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando ladichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omessodi presentarla (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., Sez. 5^,21 ottobre 2020, n. 22900; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694 en. 25695).

Ciò posto, occorre stabilire se la reiterazione annuale dellamedesima infrazione all'obbligo di denuncia possa beneficiare deltrattamento previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioniamministrative.

In linea generale, come è stato recentemente precisatoda questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), in tema dicumulo di sanzioni, trova applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997(come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203/1998 emodificato dall'art.2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99/2000); ai sensi ditale norma, il principio del c.d.

"cumulo materiale", che prevede lasommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato afavore del contribuente dal c.d.

"cumulo giuridico", che consentel'applicazione di una sola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorsoformale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una solaazione viola più norme anche relative a tributi diversi; 2) concorsomateriale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata,anche con più azioni, diverse volte; 3) progressione (art. 12, comma 2),Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse piùviolazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazionedell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4)continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «dellastessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi»; 5)rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3).

Inparticolare, la disposizione citata afferma che: «È punito con la sanzioneche dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da unquarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diversedisposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte);soggiace alla stessa sanzione «chi, anche in tempi diversi, commette piùviolazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono apregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazioneanche periodica del tributo» (comma 2); si applica la sanzione baseaumentata dalla metà al triplo «quando violazioni della stessa indolevengono commesse in periodi di imposta diversi» (comma 5).

La stessanorma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazionenell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulogiuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo(come, invece, disponeva l'art. 8 della legge n. 4/1929), e disciplinandospecificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di impostadiversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggiorrigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridicodelle sanzioni.

La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 deld.lgs. n. 472/1997 ha determinato un superamento delle previgenti nelsenso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non èfacoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (nonessendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale(non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamentooggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioniNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026non riguardanti lo stesso tributo).

Si è, dunque, in presenza di unapluralità di regole correttive la cui applicazione risente, a sua volta, dellanatura dei singoli tributi, dando luogo a conseguenze diverse che non sipongono in contrasto tra loro perché riferite a fattispecie riduttive edimpositive differenti.Ne discende che la ripetizione in un intervallo pluriennale dellaviolazione prevista dall'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 è idoneaa configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni ed èvincolante per l'ente impositore ai fini del trattamento sanzionatorioprevisto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.

Pertanto, l'omessapresentazione della dichiarazione per più periodi, oltre a comportarel'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, nonosta all'applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievocondotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alladeterminazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta conriferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente efinalisticamente collegate (in senso analogo, per l'ICI: Cass., Sez. 5^, 30giugno 2021, n. 18447).Nella specie, secondo la censura della ricorrente (già proposta insede di appello), l’atto impositivo ha irrogato le sanzioni ex art. 76,comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per l’infedele dichiarazione – essendostata rettificata la misura della superficie imponibile - senza tener contodel cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997,nonostante la reiterazione della condotta.

Tenuto conto dei principi innanzirichiamati, la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenutofondata la censura della contribuente, accogliendo sul punto il gravame.9.

Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale devono essere rigettati.10.

Le spese del giudizio sono interamente compensate in ragionedella reciproca soccombenza.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/202611.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa lespese del giudizio; dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla Via dei Gracchi n. 29/B, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazionirelative al presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso;- Ricorrente e controricorrente incidentale–[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco in caricae pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gliUffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla Via degli Appennini n. 46 (indirizzopec per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;- Controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 868/8/2021 emessa dalla Commissione tributariaNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026regionale per la Campania, depositata il 27 gennaio 2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Campania il 27 gennaio 2021, n.868/8/2021.La decisione, resa in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedi avviso di accertamento prot. n. 859374/89886 del 8 novembre 2017 -per la TARI relativa all’anno di imposta 2014, per un totale complessivo di€ 6.636,00 di maggiori imposte, interessi e sanzioni, dovuti in relazionealla maggior superficie imponibile accertata, notificato alla società il 22gennaio 2018 dal Comune di Napoli, con riguardo ad un immobile ubicatoalla [OSCURATO:PERSONA] n. 23/B, censito in catasto alle particelle 45sub 106 e 45 sub 107 del folio 6, condotto in locazione dalla ricorrente eadibito a sede operativa per lo svolgimento dell’attività di concessionariadi autovetture - ha accolto in parte l’appello della società avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 5febbraio 2019, n. 1568/1/2019, che aveva integralmente rigettato ilricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha accolto parzialmentel’appello proposto dalla contribuente, limitatamente alle sanzioniamministrative applicate e tenuto conto del cumulo giuridico con lesanzioni relative ad altre annualità, valutate in separati giudizi (inparticolare, per l’anno 2013), rigettandolo nel resto sul rilievo che lasuperficie imponibile era stata determinata in base a una “scheda dicensimento” redatta in occasione del sopralluogo effettuato presso i localiutilizzati dalla ricorrente, sottoscritta da una delegata della contribuente enon contestata dalla società.3. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso e ha propostoNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso incidentale affidato a un unico motivo.4. La società resiste con controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., e nullità della sentenza impugnata per aver omesso qualsiasiesame e valutazione relativamente al motivo di ricorso riferito alla carenzadi motivazione dell’avviso impugnato, in violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, 7, comma 3, dellalegge n. 212/2000 e 3, comma 1, della legge n. 241/1990.Il motivo è infondato e va disatteso.1.2. Va richiamato il principio per cui, pronunziandosi nel meritodell’appello con decisione sfavorevole alla contribuente, la sentenzaimpugnata ha implicitamente disatteso lo specifico motivo di gravamesulla questione preliminare della carenza di adeguatezza motivazionaledell’avviso di accertamento. Si può, quindi, ritenere che vi sia stato unrigetto implicito della censura in questione da parte del giudice di appello,secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora ilgiudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, siapassato all'esame del rapporto sostanziale, può considerarsi, per come èstrutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che abbiaritenuto tale eccezione implicitamente infondata.Ciò in quanto il giudizio tributario, ancorché avente ad oggettol'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito comegiudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolodi accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di taleimpugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formalidell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsialla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente eNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941). Il cheesclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessapronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice,essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che sipalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto,non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur inassenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass.,Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13luglio 2025, n. 19240).2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1 dellalegge n. 6/2006, 7, comma 3, della legge n. 212/2000, 3, comma 1, dellalegge n. 241/1990 e, per quanto occorra, dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riguardoall’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza assoluta dimotivazione.La censura è inammissibile.2.1. La ricorrente formula tale motivo in via subordinata, nel caso incui l’omessa pronunzia sull’eccezione di carenza motivazionale siasuperata con la configurabilità del rigetto implicito. Ma la ricorrenteavrebbe dovuto censurare la decisione con la carenza totale dimotivazione per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. lgs. n.546/1992 e dell’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., giacché ilvizio di violazione di legge nei termini delineati non si attaglia alla ratiodecidendi, che prescinde del tutto dalla motivazione dell’atto impugnato.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/20263. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, riferiti: alle risultanze delleplanimetrie e certificazioni catastali prodotte dalla contribuente, cheindividuavano una superficie nettamente inferiore a quella accertata; alladenunzia di variazione della superficie occupata prodotta al Comunenell’anno 2017 con cui è stata dichiarata la maggior superficie di mq.1.198 ed è stato praticato il ravvedimento operoso per maggiore imposta,sanzioni e interessi dovuti anche per l’anno 2014; alla sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli n. 3428/2019 del 20 marzo2019, notificata il 29 marzo 2019, resa tra le stesse parti e nonimpugnata, relativa a identiche questioni, con la quale è statadefinitivamente stabilita la superficie tassabile in complessivi mq. 1.198.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.e, per quanto occorra, violazione degli artt. 113, 114 e 116 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., con riferimento alla difformità tra le superfici dichiarate e le superficiaccertate.I motivi, suscettibili di esame congiunto considerata la strettaconnessione delle relative censure, sono infondati.4.1. La denuncia di variazione presentata nell’anno 2017 non puòavere efficacia retroattiva ed essere richiamata con riguardo alla TARI perl’anno di imposta 2014. Inoltre, il giudice di appello ha tenuto conto della“scheda di censimento” presentata il 20 gennaio 2016, che è statasottoscritta e non contestata da una delegata della contribuente, dallaquale si evince la misura rettificata della superficie imponibile. Lavalutazione della scheda di rilevazione esprime un apprezzamento di fatto,non censurabile in questa sede.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per omessaconsiderazione del giudicato esterno.7. Con il settimo motivo, si richiama il giudicato esterno formatosisulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 20 marzo 2019, n. 3428/15/2019, che aveva accertato lasuperficie imponibile nella misura di mq. 1.198, anziché di mq. 1.480, perla TARI relativa all’anno 2018.Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto strettamenteconnesse, sono infondate.7.1. Per quanto la sentenza impugnata abbia omesso di scrutinarel’eccezione, il giudice di legittimità può colmare tale lacuna, nonoccorrendo alcun accertamento in fatto. Alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.ispirata a tali principi, deve infatti ritenersi che alla Corte sia consentito didecidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame,alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e nonrisultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto(Cass., Sez. 3^, 23 aprile 2001, n. 5962; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005,n. 15810; Cass., Sez. 2^, 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., Sez. Lav., 3marzo 2011, n. 5139; Cass. Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass.,Sez. Lav., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n.5962).Ciò premesso, deve rilevarsi che l’accertamento giudiziale dellasuperficie imponibile, per quanto si tratti di elemento tendenzialmentedurevole nel tempo, non può tuttavia estendersi ex tunc in relazione adNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026annate precedenti, valendo anche in questo caso il principio di ultrattivitàin assenza di dichiarazioni successive del contribuente.8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Napolideduce violazione dell’art. 13 della legge n. 471/1997 e dell’art. 1, comma695, della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) e n. 5), cod. proc. civ., lamentando l’accoglimento del motivod’impugnazione fondato sulla non corretta applicazione delle sanzioni peromesso versamento.La censura è destituita di fondamento e va disattesa.8.1. Giova ricordare (Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998)che l'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 dispone che: «1. Isoggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaiosuccessivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica deilocali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redattasugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi adisposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. Ladenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni ditassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali edaree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiorammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione eriscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia». Afronte di tali obblighi, l'art. 76, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993prevede che: «1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche divariazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lirecentomila. 2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquantaal cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errorela sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. LaNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancataesibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari neisessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione ocompilazione incompleta o infedele». Secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di TARSU, il d.lgs. n. 507/1993 consente al contribuente dilimitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare lapropria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solarecorrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stataincompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova dianno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo,sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione dellasanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protrattainottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca ladecadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare lesuperfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute,ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2009, n. 1812; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010,n. 10796; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2014, n. 6950; Cass., Sez. 6^-5,18 maggio 2019, n. 13486; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre2020, n. 29394; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694). Dunque, isoggetti passivi dell'imposta devono presentare al Comune, «entro il 20gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», una denunciaunica dei locali e delle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche pergli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesimeforme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino unmaggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione,Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993). Siè infatti già precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distintaobbligazione tributaria (art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993), sicché,come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione, anche nelcaso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), il contribuentenon è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa,perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che lasua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507/1993 perogni anno in cui la denuncia non è presentata. Qualora, dunque, ilcontribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e neglianni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando ladichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omessodi presentarla (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., Sez. 5^,21 ottobre 2020, n. 22900; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694 en. 25695). Ciò posto, occorre stabilire se la reiterazione annuale dellamedesima infrazione all'obbligo di denuncia possa beneficiare deltrattamento previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioniamministrative. In linea generale, come è stato recentemente precisatoda questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), in tema dicumulo di sanzioni, trova applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997(come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203/1998 emodificato dall'art.2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99/2000); ai sensi ditale norma, il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede lasommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato afavore del contribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consentel'applicazione di una sola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorsoformale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una solaazione viola più norme anche relative a tributi diversi; 2) concorsomateriale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata,anche con più azioni, diverse volte; 3) progressione (art. 12, comma 2),Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse piùviolazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazionedell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4)continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «dellastessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi»; 5)rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3). Inparticolare, la disposizione citata afferma che: «È punito con la sanzioneche dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da unquarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diversedisposizioni, anche relative a tributi diversi» (comma 1, prima parte);soggiace alla stessa sanzione «chi, anche in tempi diversi, commette piùviolazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono apregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazioneanche periodica del tributo» (comma 2); si applica la sanzione baseaumentata dalla metà al triplo «quando violazioni della stessa indolevengono commesse in periodi di imposta diversi» (comma 5). La stessanorma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazionenell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulogiuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo(come, invece, disponeva l'art. 8 della legge n. 4/1929), e disciplinandospecificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di impostadiversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggiorrigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridicodelle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 deld.lgs. n. 472/1997 ha determinato un superamento delle previgenti nelsenso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non èfacoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (nonessendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale(non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamentooggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioniNumero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/2026non riguardanti lo stesso tributo). Si è, dunque, in presenza di unapluralità di regole correttive la cui applicazione risente, a sua volta, dellanatura dei singoli tributi, dando luogo a conseguenze diverse che non sipongono in contrasto tra loro perché riferite a fattispecie riduttive edimpositive differenti.Ne discende che la ripetizione in un intervallo pluriennale dellaviolazione prevista dall'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 è idoneaa configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni ed èvincolante per l'ente impositore ai fini del trattamento sanzionatorioprevisto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997. Pertanto, l'omessapresentazione della dichiarazione per più periodi, oltre a comportarel'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, nonosta all'applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievocondotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alladeterminazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta conriferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente efinalisticamente collegate (in senso analogo, per l'ICI: Cass., Sez. 5^, 30giugno 2021, n. 18447).Nella specie, secondo la censura della ricorrente (già proposta insede di appello), l’atto impositivo ha irrogato le sanzioni ex art. 76,comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per l’infedele dichiarazione – essendostata rettificata la misura della superficie imponibile - senza tener contodel cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997,nonostante la reiterazione della condotta. Tenuto conto dei principi innanzirichiamati, la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenutofondata la censura della contribuente, accogliendo sul punto il gravame.9. Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale devono essere rigettati.10. Le spese del giudizio sono interamente compensate in ragionedella reciproca soccombenza.Numero registro generale 12427/2021Numero sezionale 4484/2026Numero di raccolta generale 17877/2026Data pubblicazione 04/06/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa lespese del giudizio; dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]