CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15544/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali elettivamente si domicilia presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 190. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.„ nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Torino, alla via Cairoli, n. 32, elettivamente si domicilia - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 2302/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, notificata il 30 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] assicurazioni chiese il risarcimento del danno scaturente dalla negoziazione, a suo avviso illegittima, di Poste italiane dell'assegno bancario tratto sul conto UBI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell'importo di euro 5.300,00, emesso dalla società attrice in favore di [OSCURATO:PERSONA], ma non ottenne successo, sia in primo, sia in secondo grado. 2. La Corte d'appello di Roma, per quel che rileva in questa sede, a sostegno del rigetto dell'appello, ha stabilito che l'identificazione del soggetto al quale è stato corrisposto l'importo dell'assegno era stata carente e imprudente, posto che: era stato richiesto un solo documento dotato di fotografia (patente di guida), con l'aggiunta della tessera sanitaria che non era un documento di riconoscimento; il titolo portava una somma di non insignificante importo (euro 5.300,00); il soggetto cui la somma era stata versata non era un correntista o depositante, ma aveva aperto un deposito postale proprio in occasione della negoziazione dell'assegno, il che avrebbe dovuto indurre le Poste a una particolare attenzione; a nulla rilevava che la circolare ABI del 7 maggio 2001 non aveva natura normativa; nella specie, era stato incassato un assegno di traenza, relativamente al quale soltanto la banca negoziatrice era nelle condizioni di identificare colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immetteva nel circuito di pagamento. 3. Quanto al concorso di colpa contemplato dall'art. 1227 c.c., in ragione della spedizione dell'assegno con posta ordinaria, il giudice d'appello ha ritenuto che le modalità seguite non avessero alcuna rilevanza, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto garantire il buon esito della spedizione, di modo che l'eventuale condotta colposa del traente non aveva alcun rilievo causale, avendo la palese mancanza di accortezza e professionalità nell'operazione di identificazione reciso ogni collegamento con l'iniziale leggerezza imputabile all'appellata. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, che ha illustrato con memoria. 6. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. n. 1476/1933, degli artt. 1218, 2697 cod. civ., 1176, comma 2, 1992 cod. civ.; degli artt. 1 e 35 del d.P.R. n. 445/2000, dell'art. 19, comma primo, lett. a) e dell'art. 3, allegato tecnico, del decreto legislativo n. 231/2997, dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello di Roma avrebbe affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] soltanto sulla base di indici di valutazione erroneamente tratti dall'art. 43 L.A. e per quanto statuito dalla circolare ABI del 7 maggio 2001, che contiene l'indicazione rivolta ai banchieri di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti d'identità muniti di foto. 1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell'attinenza della censura alla «ratio decidendi» della sentenza impugnata. 1.2 La Corte di appello ha, infatti, accertato in concreto la sussistenza della colpa della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale banca negoziatrice, facendo leva sull'omissione della cautela di acquisire due documenti di identità, entrambi con fotografia, del portatore dell'assegno. Ha specificato al riguardo che, per le ragioni correlate alle caratteristiche dell'assegno di traenza, il controllo dell'identità del soggetto attraverso l'esame della carta d'identità e della tessera sanitaria non era sufficiente, posto che a presentare il titolo era stato un soggetto che non era un cliente abituale in precedenza identificato, non aveva mai avuto rapporti con la banca e non aveva dimostrato il collegamento dell'incasso dell'assegno a una specifica attività economica o di risparmio. 2. Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, dell'art. 1218 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell'art. 1227 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., là dove il giudice d'appello ha ritenuto che il fatto colposo del danneggiato non rivestisse alcuna efficacia in ordine alla determinazione del danno. 2.1 II motivo è fondato in base al principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (Cass., sez. un., n. 9769/20). 2.2 La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione di questo principio, poiché ha sostenuto che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non abbia avuto alcun nesso causale con il danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore, anche perché la disciplina legislativa in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore riguardava solo i rapporti tra l'ente postale e chi effettuava la spedizione e non anche il soggetto danneggiato, che aveva fornito la provvista e aveva effettuato il doppio pagamento. Così ragionando, ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della società resistente in relazione all'avvenuta spedizione dell'assegno per posta ordinaria e ha attribuito all'inadempimento dell'obbligo posto a carico della banca un'efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso, ravvisandovi pertanto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l'interruzione del nesso 2=1;à0~1~ --A~R~C---c~~- di causalità con la condotta della mittente. 3. Col terzo motivo si fa leva sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ., 1224 cod. civ. e 2697 cod. civ., per erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dal titolo di euro 5.300,00, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3.1 Il motivo è inammissibile, per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato. La censura è per conseguenza carente di autosufficienza, posto che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass. n. 17041/13; n. 20694/18; n. 15430/2018; n. 20712/18). 4. Per quanto esposto, il primo e il terzo motivo vanno dichiarati inammissibili e il secondo va accolto; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui