CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15435/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso la sentenza in data 09/02/202:3 della [OSCURATO:PERSONA]- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito d trattazione con procedura de plano;. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/02/2023 della Corte di appello di Catania, che ha riformato la sentenza in data 16/06/2016 del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di truffa e di ricettazione. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione contestata al capo B) per estinzione del reato per prescrizione e ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di gravame per il residuo reato di ricettazione contestato al capo B). Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161, 482, 494 e 648 cod. pen.. Il ricorrente premette che «il reato presupposto della compiuta (ma prescritta truffa) non è quello di ricettazione» ma quello di falsità materiale compiuta dal privato. Aggiunge che, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A), il reato si è prescritto. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Va rilevato come il motivo risulti proposto al fine di far valere la prescrizione, per come si evince dallo specifico richiamo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415/2022 (Sez. U - , Sentenza n. 19415 del 27/10/2022 Ud., dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), con la quale è stato chiarito che «Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza». Le condizioni di inammissibilità indicate dalla sentenza ora menzionata, però, non sono presenti nel caso in esame. 2.1. In primo luogo per l'inconferenza di tutte le argomentazioni relative al "reato presupposto" in relazione alla truffa, considerato che quel reato -per come puntualizzato dal ricorrente- è già prescritto e non vi sono censure a tale riguardo. 2.2. Il motivo si deve ritenere rivolto, dunque, alla ricettazione, al cui riguardo il ricorso risulta aspecifico, in quanto non indica il percorso da seguire per giungere alla declaratoria di prescrizione. Va ribadito, infatti, che «è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario)», (Sez. 2, Sentenza n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01). Indicazione tanto più necessaria a fronte di una ricettazione commessa nel 2014 e che in ragione della contestazione della recidiva reiterata abbisogna di venti anni per prescriversi, in presenza di atti interruttivi e al netto di cause di sospensione. Tanto pone in evidenza come l'impugnazione sia stata proposta al di fuori delle ipotesi per cui è possibile l'impugnazione di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C