CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che manifestamente infondate risultano le deduzioni concernenti l'eccessività della pena, poiché la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato la reiterazione di condotte analoghe in un breve arco temporale da parte del ricorrente, carcerato al momento del fatto e già gravato da notevoli e non remoti precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] nte