CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13714-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore del centro estetico [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 24389/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] club, ha chiesto la revocazione della ordinanza resa da questa Corte ( n.24389/20) con la quale era rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la decisione (pubblicata il 18.4.2016) con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] club di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-7.12.2015, lo svolgimento di mansioni di estetista con inquadramento al IV livello e successivamente al III livello ed aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, così maturate, liquidate in E.27.957,23. La Corte di legittimità. Con la ordinanza attualmente oggetto di revocazione, aveva rigettato il ricorso proposto dalla Germano avverso la predetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 395 co.1 n. 4 c.p.c., errore di fatto allorchè la decisione non avrebbe tenuto conto delle esatte risultanze peritali, attestanti il quantum riconosciuto come dovuto alla Crusco. Il motivo assume che la Corte di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto la carenza di interesse Ric. 2021 n. 13714 sez. ML ud. 17-05-2022 -2- della società ad impugnare la sentenza della corte territoriale, essendo questa piu' favorevole alla società. Il motivo non coglie la ragione della decisione. La ordinanza oggetto di revocazione ha preliminarmente ritenuto inammissibile la censura "per la inappropriata tecnica redazionale adottata", quindi statuendo l'esistenza del vizio di carenza di specificazione. La Corte ha poi chiarito le ragioni di tale valutazione rilevando ai punti indicati dal ricorrente ( pagg 2-3 rigo 7 dal basso„...) che, in osservanza del principio di specificazione, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che l'importo liquidato dal giudice fosse effettivamente superiore a quello spettante alla lavoratrice. In tali termini ed in tale prospettiva la corte ha poi rilevato che, in assenza di siffatta specificazione , non era dimostrato l'interesse ad agire. Il motivo di revocazione, come prospettato, non considera l'esatta portata della statuizione non ne coglie l'esatto contenuto, alterandone il significato. Il motivo è dunque inammissibile. 2) Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 395 co.1 n.4 c.p.c., errore di fatto in riferimento al rigetto della censura relativa alla condanna alle spese , poste, dalla corte di merito, interamente a carico della ricorrente. Quest'ultima ritiene che la ordinanza impugnata, sul punto, sia stata indotta in errore dalle cifre sul quantum accertato come dovuto alla lavoratrice. Anche tale motivo non coglie il decisum circa le ragioni determinative della condanna al pagamento integrale delle spese. La Corte di legittimità, dopo aver rilevato che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nella sua interezza e che la compensazione totale o parziale rientra comunque nella valutazione discrezionale del giudice del merito, ha evidenziato che, nel caso in esame, non si era verificata nessuna situazione di reciprocità nella soccombenza. Ha chiarito in proposito che la circostanza del riconoscimento delle mansioni superiori da epoca Ric. 2021 n. 13714 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- successiva a quella richiesta dalla lavoratrice non aveva determinato effetti sulla entità della somma in origine richiesta e riconosciuta, perché inferiore a quella accertata come dovuta dal CTU. L'ordinanza ha quindi statuito la coerenza della pronuncia di condanna con il criterio della soccombenza. Anche in questo caso il percorso decisorio seguito dalla Corte di legittimità esprime la valutazione del motivo di gravame originario alla luce della situazione allegata e dei principi regolanti la materia e non integra dunque l'ipotesi dell'errore revocatorio. Come evidenziato dalle Sezioni Unite del Giudice di legittimità "Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione" (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che " La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (vadasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)" Ric. 2021 n. 13714 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- Per le esposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo; Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto Cosi' deciso in Ro