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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7, e 61 n.7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale ci si duole della mancata risposta alle deduzioni di gravame in punto di prova della responsabilità, sono generiche, posto, per un verso, che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962); per altro verso, che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, atteso che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in ogni caso, le ulteriori censure sul tema della responsabilità sono aspecifiche, perché articolate senza un reale confronto con le ragioni poste a fondamento della statuizione di condanna e senza la specifica allegazione di elementi di prova atti a disarticolare l'impianto argomentativo ad essa sotteso, siccome ritraibile dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'applicazione delle circostanze aggravanti della destrezza e dell'esposizione alla pubblica fede, delle quali si sarebbe, invece, dovuto escludere l'operare in ragione dell'esistenza nel luogo di consumazione del furto di un impianto di videosorveglianza, sono manifestamente infondate, avuto riguardo alla pacifica ermeneusi di questa Corte correttamente riportata nella sentenza impugnata (ex multiis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381); - che il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, presupponendo la concessione o meno delle stesse un giudizio in fatto non sindacabile in Cassazione, e manifestamente infondato, atteso che, per motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure con il ricorso per cassazione allegati dal ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7, e 61 n.7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale ci si duole della mancata risposta alle deduzioni di gravame in punto di prova della responsabilità, sono generiche, posto, per un verso, che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962); per altro verso, che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, atteso che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che, in ogni caso, le ulteriori censure sul tema della responsabilità sono aspecifiche, perché articolate senza un reale confronto con le ragioni poste a fondamento della statuizione di condanna e senza la specifica allegazione di elementi di prova atti a disarticolare l'impianto argomentativo ad essa sotteso, siccome ritraibile dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'applicazione delle circostanze aggravanti della destrezza e dell'esposizione alla pubblica fede, delle quali si sarebbe, invece, dovuto escludere l'operare in ragione dell'esistenza nel luogo di consumazione del furto di un impianto di videosorveglianza, sono manifestamente infondate, avuto riguardo alla pacifica ermeneusi di questa Corte correttamente riportata nella sentenza impugnata (ex multiis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381); - che il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, presupponendo la concessione o meno delle stesse un giudizio in fatto non sindacabile in Cassazione, e manifestamente infondato, atteso che, per motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure con il ricorso per cassazione allegati dal ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22
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