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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37318/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Perugia con la quale è stato convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Perugia che ha prescritto, per sei anni, il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive di calcio e, per lo stessa durata, l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, nell'arco temporale compreso tra il primo e il secondo tempo dello svolgimento di ogni gara disputata sia in casa che in trasferta dal Teramo calcio. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per lesione del diritto di difesa tecnica e dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto rappresenta di aver nominato un difensore di fiducia già nella fase amministrativa e di aver, in quella fase procedimentale, depositato una memoria difensiva.

Tuttavia, il provvedimento del Questore era stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA], destinatario della misura, e non anche al suo difensore, nominato nella fase amministrativa.

Pertanto, egli, avendo fatto affidamento sul deposito della nomina del difensore unitamente alla memoria difensiva, non lo ha notiziato della notifica.

Di talché, il difensore, ignaro, non ha depositato memorie innanzi al giudice nel procedimento di convalida, e il destinatario della misura, che confidava sul difensore per una migliore difesa tecnica, non ha fatto alcuna deduzione.

Pertanto, il ricorrente si duole dell'omessa notifica del provvedimento questorile anche nei confronti del suo difensore, posto che la nomina in atti era avvenuta già nella fase amministrativa, e lamenta che l'udienza di convalida non si è svolta alla presenza del difensore. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazione in ordine alle ragioni di urgenza e necessità sottostanti alla ulteriore previsione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia.

Tali ragioni non sono state esplicitate né nel provvedimento del Questore né nell'ordinanza impugnata dal giudice in sede di controllo giurisdizionale, essendosi il Gip limitato a richiamare i fatti in contestazione, deducendo automaticamente la fondatezza della limitazione, senza nulla inferire in ordine alla pericolosità del prevenuto e, inoltre, eludendo ogni controllo sulla congruità della durata della limitazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima doglianza è infondata, posto che l'art.6, comma 2 bis, L. 401/1989, che regola il procedimento amministrativo, richiede la sola notifica all'interessato e non anche all'avvocato, sebbene nominato già in quella fase, trattandosi di procedura di natura non giurisdizionale.

2. In ordine alle altre doglianze, si osserva che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.

Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ha effettuato il controllo di legalità sui suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa e precisamente sulle ragioni di necessità e urgenza, in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, alla attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e alla loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma.

Il giudice ha richiamato gli accertamenti tecnici svolti dalla polizia Scientifica di Perugia, da cui emerge, da parte del prevenuto, il lancio di un petardo ad alto potenziale in luogo affollato antistante gli impianti sportivi, insieme ad altri tifosi.

Il giudice ha altresì dato atto della memoria difensiva depositata dal difensore in sede amministrativa, facendo espresso richiamo ai contenuti di detta memoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto, affermando la pericolosità del prevenuto e le ragioni di necessità sia con riferimento espresso al divieto di accesso, che, seppur implicitamente, anche per la misura prescrittiva dell'obbligo di presentazione.

Si osserva, con riferimento all'omessa motivazione sull'urgenza, che essa determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce la sua convalida, solo quando lo stesso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121).

Nel caso in disamina, il Questore ha disposto che la doppia prescrizione dovesse produrre effetti a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica. 3.11 ricorso è fondato in ordine alla omessa valutazione da parte del giudice a quo della congruità della durata della misura, stabilita dal Questore in anni sei per entrambe le prescrizioni.

Manca infatti, nell'ordinanza impugnata, qualsiasi riferimento, sia pure implicito, a tale profilo, sebbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice debba investire altresì il profilo inerente alla durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V.

Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez.

U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110).

4. Il ricorso, dunque, deve essere accolto limitatamente all'obbligo di presentazione e in ordine alla durata della misura.

Ne segue che deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame e che deve essere dichiarata la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Perugia del 17 agosto 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame.

Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Perugia del 17 agosto 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Perugia.

Così deciso all'udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Perugia con la quale è stato convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Perugia che ha prescritto, per sei anni, il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive di calcio e, per lo stessa durata, l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, nell'arco temporale compreso tra il primo e il secondo tempo dello svolgimento di ogni gara disputata sia in casa che in trasferta dal Teramo calcio. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per lesione del diritto di difesa tecnica e dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto rappresenta di aver nominato un difensore di fiducia già nella fase amministrativa e di aver, in quella fase procedimentale, depositato una memoria difensiva. Tuttavia, il provvedimento del Questore era stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA], destinatario della misura, e non anche al suo difensore, nominato nella fase amministrativa. Pertanto, egli, avendo fatto affidamento sul deposito della nomina del difensore unitamente alla memoria difensiva, non lo ha notiziato della notifica. Di talché, il difensore, ignaro, non ha depositato memorie innanzi al giudice nel procedimento di convalida, e il destinatario della misura, che confidava sul difensore per una migliore difesa tecnica, non ha fatto alcuna deduzione. Pertanto, il ricorrente si duole dell'omessa notifica del provvedimento questorile anche nei confronti del suo difensore, posto che la nomina in atti era avvenuta già nella fase amministrativa, e lamenta che l'udienza di convalida non si è svolta alla presenza del difensore. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza e vizio della motivazione in ordine alle ragioni di urgenza e necessità sottostanti alla ulteriore previsione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia. Tali ragioni non sono state esplicitate né nel provvedimento del Questore né nell'ordinanza impugnata dal giudice in sede di controllo giurisdizionale, essendosi il Gip limitato a richiamare i fatti in contestazione, deducendo automaticamente la fondatezza della limitazione, senza nulla inferire in ordine alla pericolosità del prevenuto e, inoltre, eludendo ogni controllo sulla congruità della durata della limitazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è infondata, posto che l'art.6, comma 2 bis, L. 401/1989, che regola il procedimento amministrativo, richiede la sola notifica all'interessato e non anche all'avvocato, sebbene nominato già in quella fase, trattandosi di procedura di natura non giurisdizionale. 2. In ordine alle altre doglianze, si osserva che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ha effettuato il controllo di legalità sui suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa e precisamente sulle ragioni di necessità e urgenza, in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, alla attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e alla loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma. Il giudice ha richiamato gli accertamenti tecnici svolti dalla polizia Scientifica di Perugia, da cui emerge, da parte del prevenuto, il lancio di un petardo ad alto potenziale in luogo affollato antistante gli impianti sportivi, insieme ad altri tifosi. Il giudice ha altresì dato atto della memoria difensiva depositata dal difensore in sede amministrativa, facendo espresso richiamo ai contenuti di detta memoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto, affermando la pericolosità del prevenuto e le ragioni di necessità sia con riferimento espresso al divieto di accesso, che, seppur implicitamente, anche per la misura prescrittiva dell'obbligo di presentazione. Si osserva, con riferimento all'omessa motivazione sull'urgenza, che essa determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce la sua convalida, solo quando lo stesso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121). Nel caso in disamina, il Questore ha disposto che la doppia prescrizione dovesse produrre effetti a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica. 3.11 ricorso è fondato in ordine alla omessa valutazione da parte del giudice a quo della congruità della durata della misura, stabilita dal Questore in anni sei per entrambe le prescrizioni. Manca infatti, nell'ordinanza impugnata, qualsiasi riferimento, sia pure implicito, a tale profilo, sebbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice debba investire altresì il profilo inerente alla durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez. U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110). 4. Il ricorso, dunque, deve essere accolto limitatamente all'obbligo di presentazione e in ordine alla durata della misura. Ne segue che deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame e che deve essere dichiarata la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Perugia del 17 agosto 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia per nuovo esame. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Perugia del 17 agosto 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Perugia. Così deciso all'udienza
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