CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio N. 8159-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - per la correzione dell'ordinanza r.g. n. 21128/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, decisa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 8159/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. è stata disposta d’ufficio la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa l’ordinanza di questa Corte, pronunciata all’adunanza della sottosezione lavoro del 14.12.2021 nel procedimento iscritto al numero di r.g. 21128/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] S.C. cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in quanto pubblicata con un numero di registro generale diverso da quello assegnatogli (specificamente con il n. 21011/2020, numero corrispondente ad altro procedimento, tra [OSCURATO:PERSONA] e Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA], anch’esso deciso all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui ordinanza non è ancora pubblicata); 2. la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti che non hanno presentato memoria; 3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. dal registro generale risulta che sono stati iscritti presso questa Corte di cassazione due distinti procedimenti: il proc. r.g. m. 21128/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] S.C. cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] ed altri e il proc. r.g. n. 21011/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Curatore del [OSCURATO:PERSONA]; 5. per entrambi i procedimenti è stata fissata ed è stata tenuta l’adunanza camerale, dinanzi alla sottosezione lavoro, per il giorno 14.12.2021; 6. all’esito dell’udienza, sono state pubblicate due ordinanze: l’ordinanza n. 1811/2022, pubblicata il 20.1.2022, che riporta correttamente il numero di registro generale (n. 21128/2020), sia nella stampigliatura in alto a destra e sia sotto l’indicazione dell’oggetto, ed il nome delle parti processuali ([OSCURATO:PERSONA] S.C. cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] ed altri); l’ordinanza n. 1665/2022, che riporta il corretto numero di registro generale (n. 21011/2020) nella stampigliatura in alto a destra ma riporta un numero errato sotto l’indicazione dell’oggetto (n.21128/2020, che appartiene all’altro procedimento) ed una errata indicazione delle parti processuali ([OSCURATO:PERSONA] S.C. cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, anziché [OSCURATO:PERSONA] e Curatore del [OSCURATO:PERSONA]); non solo, l’ordinanza n. 1665/2022 reca una motivazione che è integralmente riferita all’altro procedimento, quello tra [OSCURATO:PERSONA] S.C. cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] ed altri; 7. per il proc. r.g. n. 21011/2020, sul presupposto della nullità radicale della ordinanza n. 1665/2022 pronunciata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata fissata udienza per il giorno 6.12.2023; 8. ciò in conformità al principio secondo cui “l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio” (Cass. n. 40883 del 2021; v. sul tema della nullità insanabile Cass.n. 2766 del 2020; n. 16497 del 2019); 9. deve quindi dichiararsi non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale atteso che l’ordinanza n. 1811/2022 è stata correttamente pronunciata tra le effettive parti processuali e reca l’esatto numero di registro generale (n. 21128/2020) del procedimento, senza che possa esservi ragione alcuna di incertezza; 10. per il proc. r.g. n. 21011/2020 è stata fissata una nuova adunanza camerale per il giorno 6.12.2023; 11. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass.n. 21213 del 2013; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza d’ufficio di correzione di errore materiale atteso che l’ordinanza n. 1811/2022 è stata correttamente pronunciata tra le effettive parti processuali e reca l’esatto numero di registro generale (n. 21128/2020); per il proc.r.g. n. 21011/2020 è