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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08411/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33043/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 commi 1 e 3 in relazione all'art. 625 comma 1 n. 2) cod. pen.

Rilevato che il ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come fattispecie tentata e non consumata di furto — è inammissibile perché si innesta su un motivo di appello del tutto aspecifico - oltre che intrinsecamente generico - rispetto alla compiuta descrizione offerta dalla sentenza di primo grado, dalla quale emergeva chiaramente che la polizia giudiziaria aveva intercettato l'imputata solo ad impossessamento già avvenuto, quando ella era già fuoriuscita dal B & B depredato e stava uscendo dal portone che delimita l'area condominiale.

Questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Non osta a questa considerazione la circostanza che il tema posto dalla ricorrente attenga alla qualificazione giuridica, posto che l'invocata riqualificazione fonda su circostanze di fatto quanto alle fasi dell'intervento della p.g. che andavano fatte valere nella sede propria del merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere eut n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33043/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 commi 1 e 3 in relazione all'art. 625 comma 1 n. 2) cod. pen. Rilevato che il ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come fattispecie tentata e non consumata di furto — è inammissibile perché si innesta su un motivo di appello del tutto aspecifico - oltre che intrinsecamente generico - rispetto alla compiuta descrizione offerta dalla sentenza di primo grado, dalla quale emergeva chiaramente che la polizia giudiziaria aveva intercettato l'imputata solo ad impossessamento già avvenuto, quando ella era già fuoriuscita dal B & B depredato e stava uscendo dal portone che delimita l'area condominiale. Questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Non osta a questa considerazione la circostanza che il tema posto dalla ricorrente attenga alla qualificazione giuridica, posto che l'invocata riqualificazione fonda su circostanze di fatto quanto alle fasi dell'intervento della p.g. che andavano fatte valere nella sede propria del merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere eut n
Sentenza Cassazione n. 08411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris