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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08487/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente rifor- mato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione ed euro ottomila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 , d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso proposto attiene ad un profilo già adeguatamente va- gliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, .n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non nnassimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'ope- razione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positiva- mente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assor- bente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

La fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).

La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte di legitti- mità, ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che il quantitativo di sostanza stupefacente (peso netto complessivo g. 3898 di hashish) idoneo al confe- zionamento di 18.840 dosi della stessa sostanza fossero dati espressivi di una note- k) volissinna potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio effettuata in modo sistematico. ' Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente rifor- mato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione ed euro ottomila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 , d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso proposto attiene ad un profilo già adeguatamente va- gliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, .n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non nnassimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'ope- razione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positiva- mente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assor- bente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. La fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte di legitti- mità, ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che il quantitativo di sostanza stupefacente (peso netto complessivo g. 3898 di hashish) idoneo al confe- zionamento di 18.840 dosi della stessa sostanza fossero dati espressivi di una note- k) volissinna potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio effettuata in modo sistematico. ' Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14
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