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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 33338/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.38582/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]in proprio e quale legale rappresentante della A.B.V. - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

CONTRORICORRENTI\RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3827/2019 , depositata il 20/09/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso principale e di dichiarare assorbito quello incidentale; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: - [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto alle attrici Manuela e [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della tassa di successione e delle spese funerarie, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui aveva regolato la divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] (con assegnazione delle porzioni e quantificazione dei conguagli e con condanna di [OSCURATO:PERSONA] R. Brera al pagamento dell’indennità d’occupazione); - avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il quarto motivo del ricorso principale pone la questione degli effetti dell’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito all’[OSCURATO:PERSONA] immobili di cui è stata disposta la divisione giudiziale con l’assegnazione di una porzione anche a [OSCURATO:PERSONA] R. Brera, sostenendo che tali cespiti non potevano far parte dell’asse ereditario poiché usciti dal patrimonio della de cuius prima dell’apertura della successione; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, avanzato pretese sui beni ereditari che appaiono in contrasto con i diritti successori riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA]; - che dette parti sono rappresentate in giudizio dallo stesso difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]); -che occorre che le parti prendano posizione sull a questione e chiariscano se detta situazione di conflitto interessa l’intera consistenza immobiliare oggetto di divisione o solo parte di essa, indicandone la consistenza; - che la causa va, però, rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile riconvocare il Collegio nella medesima composizione, a causa del prossimo collocamento a riposo del Presidente; P.Q.M letto l’art. 384, comma terzo, c.p.c.; riservataogni altra valutazione, invita le parti a dedurre sulla questione di potenziale conflitto di interessi tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] R. Brera di cui in motivazione; rinvia la causa a nuovo ruolo, autorizzando le parti e il PM al deposito di memorie entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.38582/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]in proprio e quale legale rappresentante della A.B.V. - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 1. CONTRORICORRENTI\RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3827/2019 , depositata il 20/09/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso principale e di dichiarare assorbito quello incidentale; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: - [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto alle attrici Manuela e [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della tassa di successione e delle spese funerarie, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui aveva regolato la divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] (con assegnazione delle porzioni e quantificazione dei conguagli e con condanna di [OSCURATO:PERSONA] R. Brera al pagamento dell’indennità d’occupazione); - avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il quarto motivo del ricorso principale pone la questione degli effetti dell’atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito all’[OSCURATO:PERSONA] immobili di cui è stata disposta la divisione giudiziale con l’assegnazione di una porzione anche a [OSCURATO:PERSONA] R. Brera, sostenendo che tali cespiti non potevano far parte dell’asse ereditario poiché usciti dal patrimonio della de cuius prima dell’apertura della successione; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, avanzato pretese sui beni ereditari che appaiono in contrasto con i diritti successori riconosciuti a [OSCURATO:PERSONA]; - che dette parti sono rappresentate in giudizio dallo stesso difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]); -che occorre che le parti prendano posizione sull a questione e chiariscano se detta situazione di conflitto interessa l’intera consistenza immobiliare oggetto di divisione o solo parte di essa, indicandone la consistenza; - che la causa va, però, rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile riconvocare il Collegio nella medesima composizione, a causa del prossimo collocamento a riposo del Presidente; P.Q.M letto l’art. 384, comma terzo, c.p.c.; riservataogni altra valutazione, invita le parti a dedurre sulla questione di potenziale conflitto di interessi tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] R. Brera di cui in motivazione; rinvia la causa a nuovo ruolo, autorizzando le parti e il PM al deposito di memorie entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezi
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