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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37493/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. tI Con un unico motivo, lamenta la violazione degli artt. 99 e 69, quarto comma, cod. pen., per essergli stata applicata la recidiva reiterata, nonostante egli non fosse stato mai dichiarato recidivo con precedente sentenza irrevocabile, e per essergli stato precluso, di conseguenza, un eventuale bilanciamento favorevole con circostanze attenuanti.

2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, concludendo rispettivamente per l'inammissibilità e per raccoglimento del ricorso.

3. L'impugnazione è inammissibile, perché il relativo motivo non soltanto è manifestamente infondato, ma è altresì puramente reiterativo di doglianza già proposta con l'atto d'appello e motivatamente respinta dalla Corte distrettuale, per l'evidente infondatezza del relativo presupposto di fatto.

Come i giudici d'appello hanno in dettaglio evidenziato, infatti, prima della commissione dei reati oggetto di giudizio, Fimiani era stato dichiarato recidivo con almeno tre sentenze già allora irrevocabili (v. pag. 7, sent.) e, sul punto, il ricorso omette qualsiasi osservazione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. tI Con un unico motivo, lamenta la violazione degli artt. 99 e 69, quarto comma, cod. pen., per essergli stata applicata la recidiva reiterata, nonostante egli non fosse stato mai dichiarato recidivo con precedente sentenza irrevocabile, e per essergli stato precluso, di conseguenza, un eventuale bilanciamento favorevole con circostanze attenuanti. 2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, concludendo rispettivamente per l'inammissibilità e per raccoglimento del ricorso. 3. L'impugnazione è inammissibile, perché il relativo motivo non soltanto è manifestamente infondato, ma è altresì puramente reiterativo di doglianza già proposta con l'atto d'appello e motivatamente respinta dalla Corte distrettuale, per l'evidente infondatezza del relativo presupposto di fatto. Come i giudici d'appello hanno in dettaglio evidenziato, infatti, prima della commissione dei reati oggetto di giudizio, Fimiani era stato dichiarato recidivo con almeno tre sentenze già allora irrevocabili (v. pag. 7, sent.) e, sul punto, il ricorso omette qualsiasi osservazione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27
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