CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LO5300 FIEGO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 535/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 21/10/2024 R.G.N. 32/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza ForNeunmesreo r egistro generale 4003/2025Numero sezionale 5300/2025impugna la sentenza in epigrafe indicata dellaN umCeoror dti era ccolta generale 12645/2026d’appello di Venezia che, in riforma della decisione di primDeat a pubblicazione 05/05/2026cure, ha accolto la domanda del professionista in epigrafeindicato volta a contestare l’erroneità della liquidazione deltrattamento pensionistico di vecchiaia in godimento inragione dell’applicazione previa rivalutazione dei propriredditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuoISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsatra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981,relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (parial 18,7%), come fatto invece dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA].2. Propone due motivi di censura, cui resiste il professionista inepigrafe indicato con controricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE4. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza sulla base di due motivi, cosìrubricati. “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15,16 e 27 della l. n. 576 del 1980e falsa ex art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.). Con il primo motivo di ricorso sicontesta l’interpretazione degli artt. 15, 16 e 17 della l. n.576 del 1980 data dalla Corte d’appello, che ha ritenuto diapplicare la rivalutazione dei redditi professionali“pensionabili” nel sistema previdenziale forense violando ilprincipio di corrispondenza tra aumento delle pensioni eaumento delle contribuzioni. 2)In subordine. Violazione efalsa applicazione degli artt. 2, 10, 16, 18 e 20 della l. n.576 del 1980. Violazione dell’art. 2033 cod. civ. Violazionedel “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci aNumero registro generale 4003/2025causa di parziale versamento di contributi per i quali siaN umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026intervenuta prescrizione”. Violazione dell’art. 4 dDealt a pubblicazione 05/05/2026Regolamento prestazioni previdenziali della Cassa (motivoex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Con il secondo,subordinato, motivo di ricorso si contestano le statuizionidella sentenza gravata concernenti l’effetto della (purdenegata) ulteriore rivalutazione dei redditi professionalidisposta dalla Corte d’appello, rilevando che talerivalutazione fa sorgere un debito previdenziale non versatoda parte dell’odierno resistente, debito che sorgeautomaticamente e senza che sia necessario uno specificoaccertamento della Cassa, debito che comporta l’inefficaciadi numerose annualità ai fini del conseguimento del requisitocontributivo per l’accesso alla pensione e della misura deltrattamento”.5. Le questioni poste con i due motivi di censura sono già stateaffrontate e risolte da questa Corte con una serie di sentenzerese in esito alla pubblica udienza dello scorso 14 maggio2025 (v. Cass. n. 22836, 22849, 22850, 22851, 23312,23485, 23486, 23487, 24441, 24444, 24639, 24646,24925, 24927 del 2025), in parte invocate dalla Cassaricorrente nella propria memoria, che hanno analizzatofunditus le tematiche oggi proposte con argomentazioni daquesto Collegio condivise e da cui non vi sono ragioni didiscostarsi, neppure alla luce delle osservazioni contenutenella memoria del controricorrente, cui le sentenze su citatehanno già fornito risposta.6. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato edeve essere rigettato.7. Nei precedenti, aventi ad oggetto fattispecie del tuttoanaloghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione delNumero registro generale 4003/2025trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2N umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026della legge n.576/1980 in ragione di una diversa e maggiorDeat a pubblicazione 05/05/2026rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, comma 1), questaCorte ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera inconformità al disposto dell’art.27, comma 4, ovvero secondol’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigoredella legge stessa, cioè l’anno 1980, e dunque sulla basedella variazione dell’indice ISTAT registrata nell’annoprecedente, ovvero nel 1979.8. Le pronunce poggiano sul rilievo contenuto nella sentenzaresa a sezioni unite da questa Corte (n. 7281/2004) per cui,diversamente da quanto ritiene la Cassa, l’art.27, comma 4,non è norma di diritto transitorio, ma detta un criteriogenerale, applicabile non solo alle pensioni liquidate primadell'entrata in vigore della legge n.576/1980, bensì anche aquelle liquidate dopo.9. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni divecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo annosuccessivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982(art.26, comma 1), non toglie che, ai fini del loro calcolosecondo il sistema retributivo, la media dei dieci miglioriredditi computati sui quindici anni solari anteriori allamaturazione del diritto a pensione, opera previarivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entratadella legge, e quindi dal 1980.10. Tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questaCorte a Sezioni Unite n.7281/2004, nella parte in cui assumea riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Talesentenza ha riguardato la diversa tematica dellarivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, e non larivalutazione dei redditi (art.15) su cui calcolareNumero registro generale 4003/2025l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo:N umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026nel caso che ci occupa, non si tratta di rivalutare le pensionDait a pubblicazione 05/05/2026a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione deldiritto, previa delibera del Consiglio di amministrazione dellaCassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi,già prima della maturazione del diritto a pensione e già apartire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per iredditi maturati a partire dal 1980.11. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 dellalegge n.576/1980 si rinviene nel secondo comma dell’art.27,in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, comma 2 –tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dalConsiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggiodi ogni anno sulla base dei dati ISTAT – è redatta entroquattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa,decorrenti dal 12.10.1980, ossia entro il 12.2.1981, e quindinon può che prendere a riferimento l’indice medio ISTATregistrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsatra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, ilquale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero annosolare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno1981, anziché già dal 12.2.1981.12. Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.1982 adottatosu delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa exart.16, comma 1, il quale fa decorrere la rivalutazione, siadelle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera dellaCassa ha valore meramente ricognitivo della variazioneISTAT registrata nell’anno precedente e non può incidere sulcriterio normativo primario posto dall’art.27, comma 4, intema di decorrenza della prima rivalutazione. Comeaffermato da questa Corte (Cass. n.9698/2010 eNumero registro generale 4003/2025n.16585/2023), trattandosi di atto regolamentare, ben puòN umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026essere disapplicato ove contrario alla norma primaria. Data pubblicazione 05/05/202613. Il secondo motivo è fondato, nei limiti e termini di seguitoesposti.14. In ordine all’omissione contributiva - id est l’inadempimentodell’obbligazione contributiva per la parte corrispondentealla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta e larivalutazione applicata dalla Cassa – si è osservato che larivalutazione non può dirsi una componente neutra, ovveroirrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazionecontributiva, essendo, al contrario, parte integrante delreddito, di cui condivide la stessa natura, con laconseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così comeai fini del calcolo della prestazione secondo il metodoretributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il redditodichiarato ai fini IRPEF rivalutato.15. Come argomentato ex multis in Cass. n. 24444/2025, «chela rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo,nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importodovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emergechiaramente dall’impianto della legge n.576. Ai sensidell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo(art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio inrelazione alla variazione dell’indice ISTAT. Per il contributosoggettivo di cui all’art.10, co.1 l. n.576/80, invece,l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo operaa mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno peranno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributosoggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite direddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno inNumero registro generale 4003/2025anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% suNl umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione). Data pubblicazione 05/05/202616. Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett.a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquotaad un montante reddituale rivalutato in misura inferiorerispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), sideve concludere per l’esistenza di una violazionedell’obbligazione contributiva, il che rileva in questa sede aifini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misuradella pensione.17. L’inadempimento non può essere “sanato” dal fatto che sonostati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b),nonché il contributo integrativo dell’art.11. Nel caso dispecie rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva dicui alla sola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazionel’unica rilevante ai fini del diritto e della misura dellapensione di vecchiaia (v. l’art.2, co.2, che richiama la solalettera a) dell’art.10, co.1)».18. Né si può affermare, come ipotizzato dal controricorrente,che non vi sarebbe inadempimento in quanto, all’epoca, fupagato il contributo come richiesto dalla Cassa, sulla basedella rivalutazione dei redditi operata dalla Cassa, sicché nonvi fu errore addebitabile, stante la buona fede.19. Come osservato nel precedente da ultimo citato, «premessoche la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel casodi specie, la convinzione di essere obbligati per una minormisura dell’obbligo contributivo), può valere come causa nonimputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti dierrore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86,Cass.2586/86, Cass.7729/04), va detto che tale profiloNumero registro generale 4003/2025Numero di raccolta generale 12645/2026violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta soDloat a pubblicazione 05/05/2026parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensidell’art.1218 c.c.20. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, alcreditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un.,n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare diaver fatto tutto il possibile per adempiere».21. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenzaimpugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio dirinvio.22. Si osserva ancora in Cass. n. 24444/2025 che«l’inadempimento parziale incide sulla misura della pensionein quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo dellapensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui sisono versati “effettivamente” i contributi (art.2 l. n.576/80).È in ragione dell’assenza della regola di automaticità delleprestazioni che si giustifica la conclusione per cui,inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è dirittoad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantumdall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzioneessere sempre “effettivamente” versata.23. Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15,Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avutomodo di affermare, in relazione all’“effettiva contribuzione”dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con laconseguenza che, sebbene parziale, essa serve a farcomputare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiuntoin tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura”alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogniautomatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione,Numero registro generale 4003/2025principio che vige per il lavoro dipendente e che restaN umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. IDnat a pubblicazione 05/05/2026particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, chegli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono aformare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolodella pensione, e che il calcolo della pensione si fa“prendendo come base il reddito sul quale è statoeffettivamente pagato il contributo” Ancora, la sentenzan.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometriincentrata sull’art.2 legge n.773 del 1982, che ha un testoidentico a quello dell’art.2 legge n.576 del 1980, per quantoqui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione econtribuzione”), ha affermato che l’aggettivo effettiva“introduce un parametro di commisurazione della pensionealla contribuzione "effettivamente" versata”.24. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il redditoda considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiaratoai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati“effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega ilmetodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcolapur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi,ma con il limite per cui – non vigendo il principiodell’automatismo della prestazione pensionistica – la misuradel reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare aicontributi effettivamente versati. Se, come nel caso dispecie, sono stati versati contributi in misura parziale inragione di una minor percentuale di rivalutazione delreddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai finipensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio disolidarietà che connota la previdenza forense e si trasformaquesta in una previdenza mutualistica medianteNumero registro generale 4003/2025introduzione di una diretta corrispondenza, in termini dNi umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e Dlaat a pubblicazione 05/05/2026prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost.n.67/18).25. Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolatesecondo il metodo contributivo, dove più stringente è ilrapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si èmai sostenuto che esso introduca un meccanismo di strattasinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristicoal sistema pensionistico, nel caso di specie la pensionecontinua a essere rapportata non in via sinallagmatica allacontribuzione, poiché invece modulata su un parametroindipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenzadi contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazionema intesi a finanziare la solidarietà di categoria – quali sonoil contributo soggettivo di cui all’art.10, co.2, lett. b) e ilcontributo integrativo dell’art.11 – conferma il carattere nonmutualistico della previdenza forense.26. Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza dellaregola di automaticità delle prestazioni che si giustifica laconclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligocontributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non siasorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo,dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente”versata».27. Infine, proprio l’assenza della regola di automaticità delleprestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturataprescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivereil proprio credito contributivo non dà comunque diritto allaprestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allostesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. unaNumero registro generale 4003/2025volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistemaN umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenerDeat a pubblicazione 05/05/2026la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento deidanni.28. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondomotivo nei sensi sopra specificati, con rinvio alla stessaCorte d’appello, in diversa composizione, per un nuovoesame.29. Il motivo è invece infondato laddove sostiene che devonoessere azzerate le annualità di anzianità assicurativa per ilcaso di mancato pagamento integrale della contribuzione exart.2 della legge n.576/1980: contro tale esegesi, si è piùvolte pronunciata questa Corte (cfr. Cass. n. 5672/2012,n.7621/2015, n.15643/2018, n.30421/2019, n.694/2021nonché le pronunce del 2025 più sopra elencate),affermando che la contribuzione solo parziale non puòimpedire di conteggiare per intero l’annualità ai finidell’anzianità contributiva. E’, poi, inammissibile laddovepretende di azzerare le annualità contributive facendo levasu disposizioni regolamentari della Cassa. Infatti, secondocostante orientamento di questa Corte, i Regolamentiadottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di disciplinare ilrapporto contributivo degli iscritti e le prestazioniprevidenziali e assistenziali da corrispondere non siconfigurano come previsioni regolamentari in senso proprio,ma come fonti negoziali, nonostante la successivaapprovazione con decreto ministeriale.30. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi incui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (ex multis,Cass. n. 8592/2025, n.27541/2020): il motivo nonNumero registro generale 4003/2025prospetta alcuna violazione dei canoni di ermeneuticaN umero sezionale 5300/2025Numero di raccolta generale 12645/2026contrattuale di cui agli artt.1362 ss cod. civ., assumendDoat a pubblicazione 05/05/2026nella sostanza il Regolamento come norma direttamenteviolata.31. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso neisensi e limiti sopra precisati e, respinto il primo, la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di lite del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui inmotivazione, e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diVenezia, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di lite del presente giudizio di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito