Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16361/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Tino SCARDINA per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) il fatto che l'istanza di fallimento della ditta individuale SCARDINA Tino (cui seguì la condanna per bancarotta fraudolenta, accertata il 23 febbraio 2012 e giudicata con la seconda sentenza) venne proposta a seguito di decreto ingiuntivo della Ge.[OSCURATO:PERSONA], società di leasing danneggiata dai reati di truffa e falso giudicati con la prima sentenza, a distanza di anni dalla commissione dei suddetti delitti (ottobre - novembre 2007); b) l'inesistenza di elementi capaci di dimostrare che lo SCARDINA, al momento della firma del contratto di leasing della [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la Ge.Capital, quando la sua attività era ancora florida, avesse in programma di condurre al fallimento la sua società; c) l'esistenza, a suo carico, di ulteriori condanne per truffa, che deponevano per uno stile di vita improntato al delitto; letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'anteriorità della costituzione della società dello SCARDINA rispetto ai fatti di truffa e falso e che senza la presenza della predetta società lo SCARDINA non avrebbe di certo commesso la successiva bancarotta; inoltre, la distanza temporale tra i fatti non poteva essere considerata alla stregua di elemento, di per sé, escludente la continuazione; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Tino SCARDINA per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria: a) il fatto che l'istanza di fallimento della ditta individuale SCARDINA Tino (cui seguì la condanna per bancarotta fraudolenta, accertata il 23 febbraio 2012 e giudicata con la seconda sentenza) venne proposta a seguito di decreto ingiuntivo della Ge.[OSCURATO:PERSONA], società di leasing danneggiata dai reati di truffa e falso giudicati con la prima sentenza, a distanza di anni dalla commissione dei suddetti delitti (ottobre - novembre 2007); b) l'inesistenza di elementi capaci di dimostrare che lo SCARDINA, al momento della firma del contratto di leasing della [OSCURATO:PERSONA] stipulato con la Ge.Capital, quando la sua attività era ancora florida, avesse in programma di condurre al fallimento la sua società; c) l'esistenza, a suo carico, di ulteriori condanne per truffa, che deponevano per uno stile di vita improntato al delitto; letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'anteriorità della costituzione della società dello SCARDINA rispetto ai fatti di truffa e falso e che senza la presenza della predetta società lo SCARDINA non avrebbe di certo commesso la successiva bancarotta; inoltre, la distanza temporale tra i fatti non poteva essere considerata alla stregua di elemento, di per sé, escludente la continuazione; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 16361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris