CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 12198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22937-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché in proprio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.22937/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 658/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2019 R.G.N. 1025/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22937/19 Rilevato che: Con sentenza del 26.1.2019n. 658, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del tribunale di Asti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Inps, volto a chiedere la restituzione del 90% contributi versati per gli anni 1994-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, per intervenuta decadenza. Il tribunale rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 90 cit., era stato consentito ai soggetti alluvionati di definire la propria posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovutoe che, ai sensi dell’art. 3 quater del DL n. 300/06, convertito in legge n. 17/07 vi era stato il differimento del termine (originariamente fissato al 31.7.2004) al 31.7.2007 da considerarsi perentorio per la presentazione delle domande di cui al medesimo art. 4 comma 90 cit., relative alla restituzione dei predetti contributi previdenziali, poiché la domanda di restituzione di tali contributi era stata presentata solo nel 2010, la società e i soci in proprio dovevano considerarsi decaduti dal diritto alla richiesta restituzione. La Corte d’appello confermava, in buona sostanza, la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci in proprio, ricorr ono per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’istituto previdenziale ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione europea UE 14.8.2015 (2015) n. 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma del TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la società ricorrente fosse incorsa nella decadenza per non aver presentato la domanda di rimborso, nel termine fissato dall’art. 3 quater del DL n. 300/2006, convertito in legge n. 17/07,in quanto l’esercizio del diritto alla restituzione poteva essere azionato solo successivamente alla verifica della compatibilità del beneficio, con l’ordinamento dell’Unione europea, che nella specie è intervenuta con la decisione della Commissione europea n. 5549 del 14.8.2015. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, in relazione allo ius superveniensintegrato dall’art. 1 commi 771-774 della legge 205/17, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto alla società ricorrente la proroga dei termini per esercitare il diritto all’indennizzo (dilazionato) previsto dall’art. 1 commi 771-774 cit., che spettava, invece, a tutte le aziende piemontesi attinte dalla alluvione del 1994 che avevano versato l’intero di quanto dovuto per tributi, contributi e premi per il triennio 1995/1997, rispetto alla soglia del 10%, mentre la previsione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate sarebbe solo un atto strumentale all’ottenimento del beneficio e non identificherebbe nell’Ente, il soggetto erogatore delle somme. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente e i soci deduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto dell’art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002, dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03, dell’art. 3 quater della legge n. 17/07, alla luce dell’art. 6 §1 (diritto a un equo processo), nella parte in cui garantisce il principio di sicurezza nei rapporti giuridici e il diritto di accesso a un giudice e all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest’ultimo letto anche congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché alla luce dell’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), dell’art. 17 (diritto di proprietà) e degli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge) e 21 (non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Profili di illegittimità costituzionale, ex artt. 3 e 117 comma 1 Cost., perché la Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalla società, di restituzione dei contributi versati in eccedenza, applicando al caso di specie, la disposizione legislativa che prevede la presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.7.07 che è sia in contrasto con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina nazionale applicabile, che non conforme alla disciplina europea, in tema di aiuti di Stato, in favore dei soggetti imprenditoriali colpiti da calamità naturali. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della giurisprudenza nel frattempo consolidatasi e da ultimo, nella decisione adottata il 13.10.2022 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con cui, dopo una prima positiva valutazione in sede di filtro preliminare, sarebbe stato respinto il ricorso n. 54018/19, presentato dall’odierno ricorrente, sulle questioni oggetto di controversia (cfr. atto di rinuncia). Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce del recente formarsi della giurisprudenza, intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]