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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 22772/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: \Di4T c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso il provvedimento in data 11 agosto 2021 con il quale lo stesso Magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere sulle richieste di conversione, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., delle pene dell'ammenda ìrrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 21 ottobre 2015 e il 21 novembre 2015, aveva rilevato l'estinzione di tali pene per decorso del tempo, non risultando intervenuta la notifica delle relative cartelle di pagamento entro cinque anni dalla data della irrevocabilità delle sentenze di condanna di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, nel rigettare l'opposizione, ha osservato, inoltre, che quand'anche dovesse ritenersi che la notifica di dette cartelle fosse andata a buon fine entro il termine fissato per la scadenza della prima rata di pagamento, non sì avrebbe notizia della data di tale notifica, dalla quale dovrebbe decorrerebbe ex novo il termine di prescrizione nella specie quinquennale, sicché non potrebbe comunque escludersi l'estinzione della pena prima della presentazione della richiesta di conversione da parte del pubblico ministero procedente.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il TrilSunale di Bari.

Lamenta violazione dell'art. 173 cod. proc. pen., rilevando che dagli atti allegati alla richiesta di conversione risulta invece che, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze, aveva inizio, attraverso l'iscrizione al ruolo delle pene pecuniarie non corrisposte, la procedura coattiva del recupero del credito, comportante la notifica - precisamente il 17 novembre 2016 - al condannato delle relative cartelle, pur se con esito di "irreperibilità relativa".

Da ciò è derivata la manifestazione della pretesa Punitiva dello Stato nel quinquennio che vale, comunque, ad escludere la possibilità dell'estinzione della pena per decorso del tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente osservato che l'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria non è rilevabile davanti al magistrato di sorveglianza in sede di procedimento di conversione di detta pena ex art. 660 cod. proc. pen. per insolvibilità del nòndannato, trattandosi di dichiarazione che, in base al disposto di cui all'art.676 cod. proc. pen,, deve ritenersi rientrante nell'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 15038 del 30/01/2001, Papa, Rv. 218375).

3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, a sostegno della decisione impugnata, ha svolto rilievi i in ordine alla possibilità dell'estinzione della pena pecuniaria che si pongono in contrasto con la ripartizione della competenza di cui sopra e che, per altro verso, non mettendo in dubbio l'inizio dell'esecuzione attraverso la notifica entro i termini di prescrizione della cartella di pagamento (iscritta a ruolo) con le valide modalità della "irreperibilità relativa" secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., non si uniformano all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto ímpedítívo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo, né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453).

Di contro, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare, nell'ambito delle competenze demandategli nella materia di cui trattasi, la sussistenza o meno dei presupposti dell'effettiva insolvibilità secondo quanto previsto dall'art. 660, comma 2, cod. proc. pen. 4.

Alla stregua di tali considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio all'Ufficio di Sorveglianza di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all'Ufficio di Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: \Di4T c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso il provvedimento in data 11 agosto 2021 con il quale lo stesso Magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere sulle richieste di conversione, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., delle pene dell'ammenda ìrrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 21 ottobre 2015 e il 21 novembre 2015, aveva rilevato l'estinzione di tali pene per decorso del tempo, non risultando intervenuta la notifica delle relative cartelle di pagamento entro cinque anni dalla data della irrevocabilità delle sentenze di condanna di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, nel rigettare l'opposizione, ha osservato, inoltre, che quand'anche dovesse ritenersi che la notifica di dette cartelle fosse andata a buon fine entro il termine fissato per la scadenza della prima rata di pagamento, non sì avrebbe notizia della data di tale notifica, dalla quale dovrebbe decorrerebbe ex novo il termine di prescrizione nella specie quinquennale, sicché non potrebbe comunque escludersi l'estinzione della pena prima della presentazione della richiesta di conversione da parte del pubblico ministero procedente. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il TrilSunale di Bari. Lamenta violazione dell'art. 173 cod. proc. pen., rilevando che dagli atti allegati alla richiesta di conversione risulta invece che, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze, aveva inizio, attraverso l'iscrizione al ruolo delle pene pecuniarie non corrisposte, la procedura coattiva del recupero del credito, comportante la notifica - precisamente il 17 novembre 2016 - al condannato delle relative cartelle, pur se con esito di "irreperibilità relativa". Da ciò è derivata la manifestazione della pretesa Punitiva dello Stato nel quinquennio che vale, comunque, ad escludere la possibilità dell'estinzione della pena per decorso del tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente osservato che l'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria non è rilevabile davanti al magistrato di sorveglianza in sede di procedimento di conversione di detta pena ex art. 660 cod. proc. pen. per insolvibilità del nòndannato, trattandosi di dichiarazione che, in base al disposto di cui all'art.676 cod. proc. pen,, deve ritenersi rientrante nell'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 15038 del 30/01/2001, Papa, Rv. 218375). 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, a sostegno della decisione impugnata, ha svolto rilievi i in ordine alla possibilità dell'estinzione della pena pecuniaria che si pongono in contrasto con la ripartizione della competenza di cui sopra e che, per altro verso, non mettendo in dubbio l'inizio dell'esecuzione attraverso la notifica entro i termini di prescrizione della cartella di pagamento (iscritta a ruolo) con le valide modalità della "irreperibilità relativa" secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., non si uniformano all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto ímpedítívo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo, né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453). Di contro, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare, nell'ambito delle competenze demandategli nella materia di cui trattasi, la sussistenza o meno dei presupposti dell'effettiva insolvibilità secondo quanto previsto dall'art. 660, comma 2, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tali considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio all'Ufficio di Sorveglianza di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all'Ufficio di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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