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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 11379/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18295/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (-), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 787/2020 depositata il14/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Giuseppe, Barbara e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di terreni in Comune di Capannori (LU), convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento di una servitù di passaggio, acquistata per usucapione, sui terreni della convenuta, con un determinato tracciato specificando trattarsi di tracciato non coincidente con quello della via interpoderale di Risecoli ostruito dall’Anas fino dagli anni 1960, per il riconoscimento, in subordine, del sussistenza di una comunione tra essi attori e la convenuta, sulla [OSCURATO:PERSONA], creata per collatio agrorum privatorum, per il riconoscimento, in ulteriore subordine, della servitù di passaggio su detta [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori chiedevano altresì la condanna della convenuta a rimuovere gli ostacoli posti dalla convenuta sul tracciato usucapito.

Veniva infine chiesto che fossero accertati i confini tra i terreni della convenuta e il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e tra i primi e il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ad ogni domanda tranne quella di determinazione dei confini.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale imponendo alla Marcheschi di riaprire il cancello posto sul tracciato individuato e determinava i confini tra i fondi.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la decisione in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di questa decisione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Giuseppe, Barbara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione degli artt. 1158, 1061 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché dell’art.1 protocollo n.1 della Cedu in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c”.

La ricorrente deduce che la Corte di Appello si è limitata ad accertare, tramite testimonianze, l’esistenza della strada con tracciato individuato nella planimetria documento 11 dagli originari attori sui terreni della ricorrente e ad accertare l’uso ultraventennale della strada medesima da parte degli attori ed ha dichiarato, per ciò solo, il perfezionamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passo senza aver accertato che la strada fosse specificamente destinata all’esercizio della servitù.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Dalla lettura della sentenza emerge che la Corte di Appello, facendo riferimento al tracciato individuato nel suddetto documento 11 e a plurime testimonianze confermative sia dell’esistenza dello specifico tracciato sia delle relative caratteristiche di ampiezza tale da consentire il passaggio a piedi e con veicoli sia della non utilizzabilità, quale tracciato “alternativo”, della via interpoderale di Risecoli (dato che questo tracciato, “dopo un tratto iniziale diventava uno stradello stretto non idoneo al passaggio delle vetture”) sia infine dell’uso ultraventennale di quel tracciato da parte degli originari attori verso i loro fondi, ha concluso immediatamente che gli elementi istruttori “danno contezza della effettiva apparenza del tracciato”.

In questo modo la Corte di Appello si è disallineata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di unastrada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così, Cass. Sez. 6 - 2,ordinanza n. 7004 del 17/03/2017; nello stesso senso Cass. Sez. 2, n. 11254 del 17/12/1996, Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004, Sez. 2, n. 15447 del 10/07/2007, Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010, Sez. 6 - 2, n. 7004 del 17/03/2017, Sez. 6 - 2, n. 11834 del 06/05/2021);

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciato “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in punto di apparenza della servitù in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c”.

Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe accertato se il tracciato oggetto della servitù era effettivamente collegato funzionalmente con i fondi asseritamente dominanti;

3. con il terzo motivo di ricorso viene “lamentata la violazione degli artt. 2697 e 1116 c.p.c. e sotto il profilo della omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.” La ricorrente ricorda che gli attori avevano chiesto, per l’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la servitù di passaggio, acquistata per usucapione, accertarsi il loro diritto, ex collatione agrorum privatorum, sulla via interpoderale di Risecoli.

Sostiene che la Corte di Appello, pur dichiarando la domanda assorbita, avrebbe in un determinato passaggio motivazionale reso ambiguo se “l’asserita esistenza di diritti degli attori sulla c.d.

Via di Risecoli abbia influito sulla decisione finale”.

Deduce poi che, “per poter trarre un qualsivoglia argomento dalla presunta assistenza di diritto degli attori sulla Via di Risecoli, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se fosse stata fornita la prova dell’esistenza dei diritti stessi”

5. Dato l’accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo restano assorbiti,

6. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado in punto di determinazione dei confini tra i terreni della odierna ricorrente e, da un lato, il terreno di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato, il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che il confine andava individuato così come risultava dalle mappe catastali atteso che, dalla documentazione fotografica degli originari attori e dalle prove per testi, era emerso che “la situazione reale corrisponde con precisione con quella catastale”.

Ha fatto riferimento, in particolare, alla localizzazione di piante di olivo sulla sommità di una determinata “scarpata”, alla localizzazione di un “palone dell’Enel che normalmente -come noto- viene sistemato sul confine che coincide con l’indicazione catastale”.

Con il motivo in esame sotto la rubrica di violazione dell’art. 950 e dell’art. 2697 c.c. la ricorrente prospetta che vi sarebbe stata da parte della Corte di Appello una erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi.

7. il motivo, che si riduce ad un tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti già valutati dalla Corte di Appello, è inammissibile.

7.1. La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delleprove testimoniali, è rimessa all'apprezzamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., del giudice di merito, ed è insindacabile. [OSCURATO:PERSONA].U, della Corte, con sentenza n.34476 del 27/12/2019, hanno affermato: “ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

Ed è stato poi dalla Corte altresì affermato che “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass,n.32505 del22/11/2023);

8. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, il quarto deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18295/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (-), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 787/2020 depositata il14/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Giuseppe, Barbara e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di terreni in Comune di Capannori (LU), convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento di una servitù di passaggio, acquistata per usucapione, sui terreni della convenuta, con un determinato tracciato specificando trattarsi di tracciato non coincidente con quello della via interpoderale di Risecoli ostruito dall’Anas fino dagli anni 1960, per il riconoscimento, in subordine, del sussistenza di una comunione tra essi attori e la convenuta, sulla [OSCURATO:PERSONA], creata per collatio agrorum privatorum, per il riconoscimento, in ulteriore subordine, della servitù di passaggio su detta [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori chiedevano altresì la condanna della convenuta a rimuovere gli ostacoli posti dalla convenuta sul tracciato usucapito. Veniva infine chiesto che fossero accertati i confini tra i terreni della convenuta e il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e tra i primi e il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ad ogni domanda tranne quella di determinazione dei confini. Il Tribunale accoglieva la domanda principale imponendo alla Marcheschi di riaprire il cancello posto sul tracciato individuato e determinava i confini tra i fondi. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la decisione in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di questa decisione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Giuseppe, Barbara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione degli artt. 1158, 1061 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché dell’art.1 protocollo n.1 della Cedu in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c”. La ricorrente deduce che la Corte di Appello si è limitata ad accertare, tramite testimonianze, l’esistenza della strada con tracciato individuato nella planimetria documento 11 dagli originari attori sui terreni della ricorrente e ad accertare l’uso ultraventennale della strada medesima da parte degli attori ed ha dichiarato, per ciò solo, il perfezionamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passo senza aver accertato che la strada fosse specificamente destinata all’esercizio della servitù. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 2.1. Dalla lettura della sentenza emerge che la Corte di Appello, facendo riferimento al tracciato individuato nel suddetto documento 11 e a plurime testimonianze confermative sia dell’esistenza dello specifico tracciato sia delle relative caratteristiche di ampiezza tale da consentire il passaggio a piedi e con veicoli sia della non utilizzabilità, quale tracciato “alternativo”, della via interpoderale di Risecoli (dato che questo tracciato, “dopo un tratto iniziale diventava uno stradello stretto non idoneo al passaggio delle vetture”) sia infine dell’uso ultraventennale di quel tracciato da parte degli originari attori verso i loro fondi, ha concluso immediatamente che gli elementi istruttori “danno contezza della effettiva apparenza del tracciato”. In questo modo la Corte di Appello si è disallineata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di unastrada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così, Cass. Sez. 6 - 2,ordinanza n. 7004 del 17/03/2017; nello stesso senso Cass. Sez. 2, n. 11254 del 17/12/1996, Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004, Sez. 2, n. 15447 del 10/07/2007, Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010, Sez. 6 - 2, n. 7004 del 17/03/2017, Sez. 6 - 2, n. 11834 del 06/05/2021); 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciato “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in punto di apparenza della servitù in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c”. Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe accertato se il tracciato oggetto della servitù era effettivamente collegato funzionalmente con i fondi asseritamente dominanti; 3. con il terzo motivo di ricorso viene “lamentata la violazione degli artt. 2697 e 1116 c.p.c. e sotto il profilo della omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.” La ricorrente ricorda che gli attori avevano chiesto, per l’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la servitù di passaggio, acquistata per usucapione, accertarsi il loro diritto, ex collatione agrorum privatorum, sulla via interpoderale di Risecoli. Sostiene che la Corte di Appello, pur dichiarando la domanda assorbita, avrebbe in un determinato passaggio motivazionale reso ambiguo se “l’asserita esistenza di diritti degli attori sulla c.d. Via di Risecoli abbia influito sulla decisione finale”. Deduce poi che, “per poter trarre un qualsivoglia argomento dalla presunta assistenza di diritto degli attori sulla Via di Risecoli, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se fosse stata fornita la prova dell’esistenza dei diritti stessi” 5. Dato l’accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo restano assorbiti, 6. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado in punto di determinazione dei confini tra i terreni della odierna ricorrente e, da un lato, il terreno di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato, il terreno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che il confine andava individuato così come risultava dalle mappe catastali atteso che, dalla documentazione fotografica degli originari attori e dalle prove per testi, era emerso che “la situazione reale corrisponde con precisione con quella catastale”. Ha fatto riferimento, in particolare, alla localizzazione di piante di olivo sulla sommità di una determinata “scarpata”, alla localizzazione di un “palone dell’Enel che normalmente -come noto- viene sistemato sul confine che coincide con l’indicazione catastale”. Con il motivo in esame sotto la rubrica di violazione dell’art. 950 e dell’art. 2697 c.c. la ricorrente prospetta che vi sarebbe stata da parte della Corte di Appello una erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi. 7. il motivo, che si riduce ad un tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti già valutati dalla Corte di Appello, è inammissibile. 7.1. La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delleprove testimoniali, è rimessa all'apprezzamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., del giudice di merito, ed è insindacabile. [OSCURATO:PERSONA].U, della Corte, con sentenza n.34476 del 27/12/2019, hanno affermato: “ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”. Ed è stato poi dalla Corte altresì affermato che “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass,n.32505 del22/11/2023); 8. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, il quarto deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il qu
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