CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11303/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia emessa il 24/4/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati prosciolti dal reato di cui al capo A (110 cod. pen., 44, lett. c, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per non essere punibili per particolare tenuità del fatto, e dai reati di cui ai capi B (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 64 e 71, 65 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001), C (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 83 e 95, d.P.R.n. 380 del 2001, 2, I. Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9) e D (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA], invece, era stato assolto dai medesimi reati per non aver commesso il fatto. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte di appello avrebbe ribadito che l'imputato sarebbe responsabile (sebbene non punibile) di aver realizzato un mutamento di destinazione d'uso, tale da richiedere il rilascio di un permesso di costruire, pur in assenza di elementi idonei a configurare l'abuso: il deposito interessato dall'intervento, infatti, sarebbe molto piccolo (20 mq.) e, soprattutto, costituirebbe pertinenza del locale commerciale sovrastante, al quale sarebbe collegato da una piccola scala. Ne consegue che non potrebbe essere individuata alcuna modifica di destinazione d'uso, in quanto questa dovrebbe avere ad oggetto sempre un "immobile" o una "singola unità immobiliare", dunque non potendo coinvolgere un piccolo deposito pertinenziale con i caratteri appena descritti; - mancanza di motivazione. Nonostante un esplicito motivo di gravame, con il quale si rappresentava che dall'istruttoria sarebbe emerso che le opere in contestazione non sarebbero riferibili all'impresa di cui il ricorrente è legale rappresentante, la motivazione della sentenza sarebbe del tutto silente sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, la stessa risulta inammissibile sotto un duplice profilo. 4.1. In primo luogo, con essa si tende ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova e non consentita valutazione delle evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, di puro merito, con particolare riferimento alla metratura del locale deposito (l'unico interessato dallo stesso primo motivo) e alla sua dedotta natura di pertinenza di un sovrastante locale commerciale, tanto che sarebbe collegato a quest'ultimo da una scala interna, senza dunque poter esser considerato "unità immobiliare" autonoma. 4.2. In secondo luogo, la doglianza non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che - in doppia conforme con la più che analitica pronuncia di primo grado - ha sottolineato che l'immobile in questione si trovava nel centro storico di Sorrento (zona A) e che le opere erano state realizzate mediante SCIA, così da dover ribadire il costante principio per il quale, in tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il 2permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea (per tutte, Sez. 3, n. 11303 del 4/2/2022, Turrin, Rv. 282929. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 28569 del 10/7/2025, Lecchi; Sez. 3, n. 10441 del 20/2/2025, PR/Margesin). Ancora, la sentenza ha ripreso un significativo argomento già valorizzato dal Tribunale, ossia che la imminente realizzazione di due servizi igienici (erano stati installati impianti e tramezzi), laddove in origine vi era un deposito, consentiva una miglior fruizione del locale sovrastante, dunque con maggior spazio per la clientela e per la preparazione dei cibi, con prevedibile aumento anche del carico urbanistico. 4.3. Tutte queste considerazioni - si ribadisce - non sono affrontate affatto nel motivo di ricorso, che, pertanto, manca di un necessario elemento di ammissibilità, quale il confronto con il provvedimento impugnato. 5. La seconda censura, di seguito, è infondata. 5.1. In primo luogo, occorre evidenziare che la questione concernente l'individuazione della ditta che aveva eseguito i lavori in esame era stata effettivamente posta dall'[OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata nella parte in cui ha riassunto i motivi di gravame; del pari, si deve convenire con il ricorrente che la stessa sentenza non contiene alcun argomento al riguardo. 5.2. Questa carenza motivazionale, tuttavia, non può essere sanzionata dalla Corte di legittimità, in quanto la censura in esame era manifestamente infondata (tra le altre, Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, secondo cui in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). 5.3. Muovendo dalla tesi sostenuta dallo stesso imputato, ossia che le opere sarebbero state eseguite da una ditta subappaltatrice, non dalla propria (subappaltante), occorre infatti qui ribadire il consolidato indirizzo in forza del quale, in tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell'appaltatore delle opere stesse anche nel caso in cui questi si sia avvalso nell'esecuzione dei lavori di un terzo quale subappaltatore, atteso che il primo, in virtù dell'appalto, aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato della esecuzione delle opere, con ogni profilo in tema di responsabilità colposa (tra le altre, Sez. 3, n. 3358 del 18/11/2003, Gentile, Rv. 227179. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 51574 del 18/6/2018, Valente). 35.3.1. Questa Corte, del resto, nel prossimo e più che assimilabile ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha costantemente affermato che il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (tra le molte, Sez. 4, n. 12440 del 7/2/2020, Basso, Rv. 278749). Ebbene, il ricorso in esame non afferma affatto di aver fornito al Giudice del merito elementi positivi in tal senso, così che la censura deve essere rigettata, al pari dell'intera impugnazione. 6. Il ricorrente, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da 11303 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] UP - 25/2/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36977/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia emessa il 24/4/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati prosciolti dal reato di cui al capo A (110 cod. pen., 44, lett. c, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per non essere punibili per particolare tenuità del fatto, e dai reati di cui ai capi B (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 64 e 71, 65 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001), C (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 83 e 95, d.P.R.n. 380 del 2001, 2, I. Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9) e D (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA], invece, era stato assolto dai medesimi reati per non aver commesso il fatto. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte di appello avrebbe ribadito che l'imputato sarebbe responsabile (sebbene non punibile) di aver realizzato un mutamento di destinazione d'uso, tale da richiedere il rilascio di un permesso di costruire, pur in assenza di elementi idonei a configurare l'abuso: il deposito interessato dall'intervento, infatti, sarebbe molto piccolo (20 mq.) e, soprattutto, costituirebbe pertinenza del locale commerciale sovrastante, al quale sarebbe collegato da una piccola scala. Ne consegue che non potrebbe essere individuata alcuna modifica di destinazione d'uso, in quanto questa dovrebbe avere ad oggetto sempre un "immobile" o una "singola unità immobiliare", dunque non potendo coinvolgere un piccolo deposito pertinenziale con i caratteri appena descritti; - mancanza di motivazione. Nonostante un esplicito motivo di gravame, con il quale si rappresentava che dall'istruttoria sarebbe emerso che le opere in contestazione non sarebbero riferibili all'impresa di cui il ricorrente è legale rappresentante, la motivazione della sentenza sarebbe del tutto silente sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, la stessa risulta inammissibile sotto un duplice profilo. 4.1. In primo luogo, con essa si tende ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova e non consentita valutazione delle evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, di puro merito, con particolare riferimento alla metratura del locale deposito (l'unico interessato dallo stesso primo motivo) e alla sua dedotta natura di pertinenza di un sovrastante locale commerciale, tanto che sarebbe collegato a quest'ultimo da una scala interna, senza dunque poter esser considerato "unità immobiliare" autonoma. 4.2. In secondo luogo, la doglianza non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che - in doppia conforme con la più che analitica pronuncia di primo grado - ha sottolineato che l'immobile in questione si trovava nel centro storico di Sorrento (zona A) e che le opere erano state realizzate mediante SCIA, così da dover ribadire il costante principio per il quale, in tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il 2permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea (per tutte, Sez. 3, n. 11303 del 4/2/2022, Turrin, Rv. 282929. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 28569 del 10/7/2025, Lecchi; Sez. 3, n. 10441 del 20/2/2025, PR/Margesin). Ancora, la sentenza ha ripreso un significativo argomento già valorizzato dal Tribunale, ossia che la imminente realizzazione di due servizi igienici (erano stati installati impianti e tramezzi), laddove in origine vi era un deposito, consentiva una miglior fruizione del locale sovrastante, dunque con maggior spazio per la clientela e per la preparazione dei cibi, con prevedibile aumento anche del carico urbanistico. 4.3. Tutte queste considerazioni - si ribadisce - non sono affrontate affatto nel motivo di ricorso, che, pertanto, manca di un necessario elemento di ammissibilità, quale il confronto con il provvedimento impugnato. 5. La seconda censura, di seguito, è infondata. 5.1. In primo luogo, occorre evidenziare che la questione concernente l'individuazione della ditta che aveva eseguito i lavori in esame era stata effettivamente posta dall'[OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata nella parte in cui ha riassunto i motivi di gravame; del pari, si deve convenire con il ricorrente che la stessa sentenza non contiene alcun argomento al riguardo. 5.2. Questa carenza motivazionale, tuttavia, non può essere sanzionata dalla Corte di legittimità, in quanto la censura in esame era manifestamente infondata (tra le altre, Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, secondo cui in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). 5.3. Muovendo dalla tesi sostenuta dallo stesso imputato, ossia che le opere sarebbero state eseguite da una ditta subappaltatrice, non dalla propria (subappaltante), occorre infatti qui ribadire il consolidato indirizzo in forza del quale, in tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell'appaltatore delle opere stesse anche nel caso in cui questi si sia avvalso nell'esecuzione dei lavori di un terzo quale subappaltatore, atteso che il primo, in virtù dell'appalto, aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato della esecuzione delle opere, con ogni profilo in tema di responsabilità colposa (tra le altre, Sez. 3, n. 3358 del 18/11/2003, Gentile, Rv. 227179. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 51574 del 18/6/2018, Valente). 35.3.1. Questa Corte, del resto, nel prossimo e più che assimilabile ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha costantemente affermato che il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (tra le molte, Sez. 4, n. 12440 del 7/2/2020, Basso, Rv. 278749). Ebbene, il ricorso in esame non afferma affatto di aver fornito al Giudice del merito elementi positivi in tal senso, così che la censura deve essere rigettata, al pari dell'intera impugnazione. 6. Il ricorrente, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MP.Q.M