CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 367 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando, con un primo motivo di ricorso, la mancata considerazione dei motivi d'appello, con i quali era stata illustrata l'inconsapevolezza da parte del ricorrente del compimento della verifica fiscale a suo carico, fino alla esecuzione della perquisizione, nel gennaio 2015, ed era stata evidenziata la prova della effettiva effrazione della porta della abitazione del ricorrente e, dunque, del reale avvenimento del fatto oggetto della successiva denuncia giudicata simulata, oltre che l'insussistenza di finalità evasive o elusive nella condotta del ricorrente, e quindi del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di cui al capo b); con un secondo motivo ha lamentato l'omesso rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a), verificatasi anteriormente alla pronuncia della sentenza dì secondo grado, pronunciata il 15/9/2022, in quanto a tale data era già decorso il termine massimo di sette anni e mezzo, a far tempo dalla commissione ditale reato, contestato come commesso il 24/12/2014. Osservato che le censure proposte con il primo motivo sono volte, attraverso la deduzione di un vizio della motivazione, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, fondata su una loro rilettura, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è suscettibile di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, in quanto i giudici del merito non hanno fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, travisandolo, bensì considerando la concatenazione cronologica degli eventi, sottolineando la strumentalità della denuncia di furto, in quanto presentata dopo l'avvio della verifica fiscale, ed esaminando anche le prove a discarico, dalle quali, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non emerge affatto la prova della consumazione del furto di tutta la documentazione fiscale della Gamexpert amministrata dal ricorrente e da questi denunciato: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, che il ricorrente ha censurato sul piano della lettura degli elementi di prova, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, considerando 216 giorni di sospensione (di 60 giorni per rinvio dal 19/11/2018 al 14/2/2019 per impedimento del difensore; di 94 giorni per rinvio dal 3/12/2019 al 6/3/2020 per astensione del difensore; di 28 giorni per rinvio dal 6/3/2020 al 3/4/2020 per astensione del difensore; di 34 giorni per rinvio per Covid dal 3/4/2020 al 7/5/2020), il termine di prescrizione del reato di cui al capo b) è decorso il 26/1/2023, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo motivo. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]