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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28371/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 521 cod, proc. pen. e correlativo vizio motivazionale, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che, nel richiamare il principio secondo cui, in tema di correlazione .fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946: Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607), ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che, dalla lettura del capo di imputazione e dalla motivazione dei primo giudice, emerge !a medesimezza del fatto storico contestato all'imputato, per il quale è intervenuta ia condanna, ossia l'aver raccolto scommesse senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 88 T.u.l.p.s., condotta inquadrata nel comma 4-bis dell'art. 4

1. n. 401 del 1989, ed avendo, in ogni caso, la difesa avuto ampia possibilità di difendersi, come testimoniato dall'istruttoria dibattimentale, nella quale si è affrontata proprio l'esatta ricostruzione dei fatti in contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 4,

I. n. 401 del 1989 e vizio di motivazione, è inammissibile per manifesta infondatezza e perché di contenuto fattuale, avendo !a Corte di merito ribadito (cfr. p. 4-7 della sentenza impugnata) che, sulla scorta degli accertamenti di p.g. e delle dichiarazioni di un avventore raccolte nell'immediatezza e ribadite in .dibattin -te.nto, l'attività svolta nei locale non era di semplice sala giochi o di centro di ricade:ha per conto di Oia service Idt., ma di vera e propria raccolta di scommesse non autorizzata; rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e aila misura della pena inflitta, stimata eccessiva, è inammissibile in quanto a Corte di merito, per un verso, ha evidenziato l'assenza di specifici elementi vaiorizzabiii a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione (le/le :,.:ircostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); per altro verso, ha ritenuto la pena - inflitta in misura prossima ai minimi edittali - congrua alla luce della concreta gravità del fatto, locuzione che, in casi del genere, soddisfa prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, cornuta 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, P.v. 237402); stante 'inammissibilità dei ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i rV:orrerite a! pagamento delle spese processuali e delía somma di e 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 521 cod, proc. pen. e correlativo vizio motivazionale, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che, nel richiamare il principio secondo cui, in tema di correlazione .fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946: Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607), ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che, dalla lettura del capo di imputazione e dalla motivazione dei primo giudice, emerge !a medesimezza del fatto storico contestato all'imputato, per il quale è intervenuta ia condanna, ossia l'aver raccolto scommesse senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 88 T.u.l.p.s., condotta inquadrata nel comma 4-bis dell'art. 4 1. n. 401 del 1989, ed avendo, in ogni caso, la difesa avuto ampia possibilità di difendersi, come testimoniato dall'istruttoria dibattimentale, nella quale si è affrontata proprio l'esatta ricostruzione dei fatti in contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 4, I. n. 401 del 1989 e vizio di motivazione, è inammissibile per manifesta infondatezza e perché di contenuto fattuale, avendo !a Corte di merito ribadito (cfr. p. 4-7 della sentenza impugnata) che, sulla scorta degli accertamenti di p.g. e delle dichiarazioni di un avventore raccolte nell'immediatezza e ribadite in .dibattin -te.nto, l'attività svolta nei locale non era di semplice sala giochi o di centro di ricade:ha per conto di Oia service Idt., ma di vera e propria raccolta di scommesse non autorizzata; rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e aila misura della pena inflitta, stimata eccessiva, è inammissibile in quanto a Corte di merito, per un verso, ha evidenziato l'assenza di specifici elementi vaiorizzabiii a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione (le/le :,.:ircostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); per altro verso, ha ritenuto la pena - inflitta in misura prossima ai minimi edittali - congrua alla luce della concreta gravità del fatto, locuzione che, in casi del genere, soddisfa prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, cornuta 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, P.v. 237402); stante 'inammissibilità dei ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i rV:orrerite a! pagamento delle spese processuali e delía somma di e 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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