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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23147/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 gennaio 2019 - 3 febbraio 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia in carcere dal 20 settembre 2010 ai 26 giugno 2012, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 29 giugno 2010 in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso detta "clan Crimaldi", reato, contestato come commesso da novembre 2006 a marzo 2008, dal quale è stato assolto, per non avere commesso il fatto, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 26 diugno 2012 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello il 14 aprile 201 e divenuta irrevocabile il 2 settembre 2015.

1.1. Appare opportuno, per completezza espositiva, precisare che la ragione del rigetto è duplice.

Quanto al periodo 20 settembre 2010 -- 17 settembre 2011, perché già computato per espiazione pena definitivamente inflitta in altro procedimento (come da provvedimento del P.M. ex art. 657 cod. proc. pen. del 2 maggio 2018: sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia del 30 aprile 2009, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 4 maro 2010 ed irrevocabile il 17 ottobre 2010). 1.2.Quanto al residuo periodo dal 18 settembre 2011 al 26 giugno 2012, in ragione della ritenuta colpa grave di tipo extraprocessuale ostativa all'indennizzo, colpa costituita da si è ritenuto - macroscopica imprudenza nelle frequentazioni, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] già «condannato per tentativo di estorsione commesso '1 21 dicembre 2007, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il cittadino rnarocctiino [OSCURATO:PERSONA] ai danni dei gestori della ditta di distribuzone de. latte Gail con sede in Pignataro, con il riconoscimento della aggravante di CU! all'art. 7 legge 203/91 in ragione delle modalità dell'azione e della riconducibilltà del fatto a referenti del sodalizio Cr/ma/di-Tortora operante in Acerra [ /a Corte ritiene che il rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Crimaldi operante nel territorio di Acerra, i! ruolo del quale è state accertato nella stessa sentenza di assoluzione dell'istante dall'accusa di partecipazione alla suddetta associazione, integra un comportamento extraprocessuale gravemente colposo, essendo oggettivamente idoneo ad essere interpretato corne indizio di colpevolezza, e si è posto in rapporto sinergico rispetto all'adozione dea misura, trattandosi di elemento [...] tale da creare la parvenza di una situazione di appartenenza alla associazione Il» (così alla p. 4 del ricorso) e provocare l'intervento dell'Autorità giudiziaria. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 314 cod. proc. pen.

Ad avviso della Difesa, infatti, l'avere concorso nella commissione di un reato estorsivo non potrebbe dirsi "frequentazione" del concorrente da ritenersi ostativa all'indennizzo ai sensi della disciplina in questione.

Inoltre, nell'interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, si è proclamato innocente e ha spiegato di conoscere, soltanto perché compaesani, altri indagati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che però non aveva frequentato e rispetto al quale non aveva contezza di precedenti specifici.

Peraltro, si sottolinea che dalla p. 327 dell'ordinanza cautelare emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] si erano ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza non già a causa della frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ma per avere partecipato al reato estorsivc - sottolineandosi che all'epoca dei fatti non era stato accertato con sentenza definitiva - e per avere rcevutc per tale reato il compenso da parte del clan; e si evidenziano passaggi testuali della sentenza assolutoria di primo grado in cui la commissione dell'estorsione con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, viene stimata essere un indizio della partecipazione associativa, ma non la prova, e si ritiene la ricezione di un compenso da parte del clan non sufficientemente provata.

Si evidenzia, infine, che essendosi celebrato il giudizio abbreviato, il G.u.p. ha avuto a disposizione le stesse fonti di prova e i medesimi elementi di conoscenza già esaminati dal giudice della cautela e si ch ede l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale della S.0 nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 5 novemb-e 2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso.

4. Con memoria del 29 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. La Corte di appello ha t)..sato il provvedimento di rigetto sulla ritenuta esistenza di una colpa extraprocessuale grave concausativa, insieme all'errore dell'Autorità giudiziaria, della privazione della libertà personale.3, Al riguardo, appare opportuno rammentare che, secondo consolidato insegnamento di legittimità, la colpa extraprocessuale può essere integrata da frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez.

4. n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 :!.ei 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o da ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicita (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, deo. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o anche da comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 20L.

Rv.. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della rioarazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pis.',orio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep, 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013 Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo„ Profilo di colpa grave ostatiw, ai riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idbnei ad essere percepiti ail'estep-no come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25;11/2010, Carere, Rv. ;49237.; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218, v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Manninc, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).

4. Ebbene, tanto premesso in linea generale, la Corte territoriale ha ritenuto che essere condannati, come accaduto a [OSCURATO:PERSONA], per estorsione con modalità/finalità mafiosa in concorso con altri sia un comportamento concreto gravemente imprudente rispetto all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa in concorso proprio con uno degli accertati complici nella estorsione.

Si tratta di motivazione no incongrua, non illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.5.

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 613 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 gennaio 2019 - 3 febbraio 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia in carcere dal 20 settembre 2010 ai 26 giugno 2012, in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 29 giugno 2010 in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso detta "clan Crimaldi", reato, contestato come commesso da novembre 2006 a marzo 2008, dal quale è stato assolto, per non avere commesso il fatto, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 26 diugno 2012 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello il 14 aprile 201 e divenuta irrevocabile il 2 settembre 2015. 1.1. Appare opportuno, per completezza espositiva, precisare che la ragione del rigetto è duplice. Quanto al periodo 20 settembre 2010 -- 17 settembre 2011, perché già computato per espiazione pena definitivamente inflitta in altro procedimento (come da provvedimento del P.M. ex art. 657 cod. proc. pen. del 2 maggio 2018: sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia del 30 aprile 2009, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 4 maro 2010 ed irrevocabile il 17 ottobre 2010). 1.2.Quanto al residuo periodo dal 18 settembre 2011 al 26 giugno 2012, in ragione della ritenuta colpa grave di tipo extraprocessuale ostativa all'indennizzo, colpa costituita da si è ritenuto - macroscopica imprudenza nelle frequentazioni, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] già «condannato per tentativo di estorsione commesso '1 21 dicembre 2007, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il cittadino rnarocctiino [OSCURATO:PERSONA] ai danni dei gestori della ditta di distribuzone de. latte Gail con sede in Pignataro, con il riconoscimento della aggravante di CU! all'art. 7 legge 203/91 in ragione delle modalità dell'azione e della riconducibilltà del fatto a referenti del sodalizio Cr/ma/di-Tortora operante in Acerra [ /a Corte ritiene che il rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Crimaldi operante nel territorio di Acerra, i! ruolo del quale è state accertato nella stessa sentenza di assoluzione dell'istante dall'accusa di partecipazione alla suddetta associazione, integra un comportamento extraprocessuale gravemente colposo, essendo oggettivamente idoneo ad essere interpretato corne indizio di colpevolezza, e si è posto in rapporto sinergico rispetto all'adozione dea misura, trattandosi di elemento [...] tale da creare la parvenza di una situazione di appartenenza alla associazione Il» (così alla p. 4 del ricorso) e provocare l'intervento dell'Autorità giudiziaria. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 314 cod. proc. pen. Ad avviso della Difesa, infatti, l'avere concorso nella commissione di un reato estorsivo non potrebbe dirsi "frequentazione" del concorrente da ritenersi ostativa all'indennizzo ai sensi della disciplina in questione. Inoltre, nell'interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, si è proclamato innocente e ha spiegato di conoscere, soltanto perché compaesani, altri indagati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che però non aveva frequentato e rispetto al quale non aveva contezza di precedenti specifici. Peraltro, si sottolinea che dalla p. 327 dell'ordinanza cautelare emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] si erano ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza non già a causa della frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ma per avere partecipato al reato estorsivc - sottolineandosi che all'epoca dei fatti non era stato accertato con sentenza definitiva - e per avere rcevutc per tale reato il compenso da parte del clan; e si evidenziano passaggi testuali della sentenza assolutoria di primo grado in cui la commissione dell'estorsione con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, viene stimata essere un indizio della partecipazione associativa, ma non la prova, e si ritiene la ricezione di un compenso da parte del clan non sufficientemente provata. Si evidenzia, infine, che essendosi celebrato il giudizio abbreviato, il G.u.p. ha avuto a disposizione le stesse fonti di prova e i medesimi elementi di conoscenza già esaminati dal giudice della cautela e si ch ede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale della S.0 nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 5 novemb-e 2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Con memoria del 29 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. La Corte di appello ha t)..sato il provvedimento di rigetto sulla ritenuta esistenza di una colpa extraprocessuale grave concausativa, insieme all'errore dell'Autorità giudiziaria, della privazione della libertà personale.3, Al riguardo, appare opportuno rammentare che, secondo consolidato insegnamento di legittimità, la colpa extraprocessuale può essere integrata da frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4. n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 :!.ei 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o da ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicita (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, deo. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o anche da comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 20L. Rv.. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della rioarazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pis.',orio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep, 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013 Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo„ Profilo di colpa grave ostatiw, ai riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idbnei ad essere percepiti ail'estep-no come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25;11/2010, Carere, Rv. ;49237.; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218, v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Manninc, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 4. Ebbene, tanto premesso in linea generale, la Corte territoriale ha ritenuto che essere condannati, come accaduto a [OSCURATO:PERSONA], per estorsione con modalità/finalità mafiosa in concorso con altri sia un comportamento concreto gravemente imprudente rispetto all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa in concorso proprio con uno degli accertati complici nella estorsione. Si tratta di motivazione no incongrua, non illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.5. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 613 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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