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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 00537/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekseAt4tiale conclusioni del PG o rzz, maDi ed emrt Chi (o IL Rt 011C (kl O t - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., previa sospensione dell'esecuzione ex art. 635 cod. proc. pen., della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 10 luglio 2020, dichiarata irrevocabile il 10 ottobre 2020, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

La Corte territoriale ha constatato che l'istanza di rescissione del giudicato era tempestiva, ma l'ha ritenuta infondata, in quanto le evidenze acquisite escludevano, in ogni caso, la sussistenza della prova della dedotta mancata conoscenza incolpevole del processo da parte dell'imputato.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui si denunciano la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essersi la Corte di appello limitata a ribadire la sola regolarità formale delle notificazioni, senza la verifica della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

Il giudice di merito, secondo la difesa, ha vagliato l'istanza senza attenersi ai più recenti insegnamenti di legittimità e, così facendo, ha fatto prevalere la considerazione delle sole formalità processuali sull'esigenza di verifica dell'effettività sostanziale del contraddittorio, laddove è stato di recente ribadito che gli indici di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., compresa la nomina del difensore di fiducia, non costituiscono presunzioni legali di conoscenza effettiva surrettiziamente reintrodotte o comunque situazioni a cui corrispondano casi di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Nel caso di specie, sottolinea il ricorrente, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con corrispondente elezione di domicilio, risalente al 27 settembre 2016, nel corso delle indagini preliminari, si è rivelata in concreto del tutto inidonea a giustificare l'accertamento della conoscenza effettiva del processo, essendo emerso che il difensore di fiducia non aveva mai intrattenuto alcun rapporto professionale con l'assistito, così da rinunciare al mandato nelle more della prima udienza dibattimentale, con conseguente nomina del difensore d'ufficio.

La difesa osserva, nella stessa prospettiva, che, in questa situazione, a seguito della quale la nuova notificazione dell'atto introduttivo era stata effettuata sempre presso il domicilio eletto del difensore di fiducia rinunciante, che aveva dato atto di non avere rapporti con l'assistito, la dichiarazione di assenza nemmeno avrebbe potuto giustificarsi con riferimento alla volontaria sottrazione da parte dell'imputato alla conoscenza del processo, in quanto l'accertamento di questa situazione avrebbe richiesto l'emersione di condotte positive, rispetto alle quali avrebbe dovuto dispiegarsi l'accertamento di fatto del giudice di merito, tenendo conto anche del successivo comportamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale, mentre soggiornava in Albania, informato telefonicamente del fatto che erano in corso ricerche dei suoi confronti da parte della Questura di Modena, era rientrato regolarmente in Italia transitando dalla frontiera e sottoponendosi al controllo della Polizia marittima nel corso del quale gli era stato notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, avendo la Corte di appello valutato indici tali da individuare in capo all'accusato la consapevolezza dell'esistenza della pendenza processuale, non rilevando che l'effettivo collegamento tra il domicilio eletto e il difensore di fiducia, da un lato, e l'imputato, dall'altro, si fosse successivamente interrotto, secondo quel che aveva dedotto il ricorrente, di guisa che la mancata partecipazione al processo da parte di [OSCURATO:PERSONA], se non intenzionale, era stato comunque frutto della sua colpevole indifferenza, per non avere egli adempiuto agli oneri di diligenza disinteressandosi di curare i contatti con il proprio difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.

2. La Corte di appello ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato perquisito, con sequestro di telefono cellulare e autovettura, nella flagranza del reato, in data 17 settembre 2016 dalla polizia di frontiera e che, dopo avere eletto domicilio una prima volta, egli aveva, poi, il 19 settembre 2016, proceduto alla nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore.

Ha inoltre precisato che successivamente, il 21 novembre 2019, era stato notificato al difensore domiciliatario il decreto che aveva disposto il giudizio, notificazione di poi rinnovata soltanto per la fisica mancanza nel fascicolo delle notificazioni precedenti, risultanti comunque regolarmente attestate.

Soltanto dopo che anche l'ordinanza di rinvio dell'udienza a quella successiva del 21 marzo 2020 era stata notificata al domiciliatario, quest'ultimo aveva dichiarato di rinunciare al mandato difensivo, adducendo di non avere contatti da anni con [OSCURATO:PERSONA].Posto ciò, la Corte territoriale ha osservato che l'istanza di rescissione confliggeva con il dato di fatto processuale dell'avvenuta nomina da parte dell'imputato del difensore di fiducia coniugato con quello dell'elezione del domicilio presso il suo studio: ciò - ha considerato il giudice di merito - doveva condurre a ritenere che la possibilità che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo e della sua trattazione, anche ove sussistente, fosse, nel caso in esame, da ascriversi a sua colpa.

La Corte di appello ha rilevato che, nella sua stessa prospettazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di mantenere contatti con il proprio difensore di fiducia, pur avendo la necessità di permanere in contatto con il medesimo anche per l'esigenza di recuperare i beni a lui sequestrati.

Inquadrata così la fattispecie, il giudice di merito ha escluso che potesse ritenersi il carattere incolpevole della dedotta mancata conoscenza del processo, tenuto anche conto del rilievo che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio erano intervenute quando [OSCURATO:PERSONA] aveva già avuto compiuta contezza della notizia di reato e di ogni elemento del fatto configurato, mentre tale nomina e l'elezione di domicilio erano state da lui tenute ferme fin nel corso del giudizio.

3. Assodata la situazione di fatto in relazione alle sue connotazioni procedimentali, è da osservare, analizzando la censura articolata dal ricorrente, che la situazione descritta va necessariamente valutata nella prospettiva dell'istituto della rescissione del giudicato.

3.1. Posto che non è in discussione l'applicazione al processo conclusosi con la sentenza oggetto dell'istanza rescissoria del quadro normativo modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta, in via di principio, corretto il ricorso allo strumento di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.: in tal senso, si rimarca il carattere assorbente del rimedio, nel senso che le stesse nullità assolute e insanabili, derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche in questo caso restando impregiudicata la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

3.2. Il mezzo straordinario (attualmente regolato dall'art. 629-bis cod. proc. pen., nella collocazione fissata dall'art. 1, comma 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) va considerato anche alla luce delle specificazioni fornite dal rilevante arresto delle Sezioni Unite (a cui pure ha fatto riferimento il ricorrente), il arresto che - pur avendo affermato per esplicito il principio di diritto secondo cui, in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01) - ha affrontato in modo articolato anche le connotazioni essenziali dell'istituto in esame.

Si è, in questa direzione, evidenziato che l'istituto dell'assenza dell'imputato, come regolato dalla legge n. 67 del 2014, si ispira al concetto secondo cui l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, essendo poi nella sua facoltà partecipare o meno al processo, giacché, quando sia assicurata la suddetta conoscenza personale e diretta, quindi effettiva, il processo si può legittimamente svolgere in sua assenza, con l'attivazione del meccanismo rappresentativo da parte del suo difensore.

La modalità primaria per il trasferimento all'imputato di tale conoscenza è la notificazione personale dell'avviso dell'udienza riguardante il processo: ciò, con la precisazione, offerta sempre dalle Sezioni Unite (sia pure ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 2014), che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, tale non potendo ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve aver rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01).

Specularmente, allorquando non sia acquisita la certezza della conoscenza della vocatio in ius, il processo, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., va sospeso: il giudice, quindi, può celebrare il processo soltanto quando abbia la prova che l'imputato non si è presentato in udienza per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo.

Per l'inveramento del principio così fissato, sono state, d'altro canto, prese in considerazione pure le situazioni idonee a evitare l'avallo di false irreperibilità.

Si è stabilito dall'art. 420-bis cod. proc. pen. il catalogo di eventi che consentono di ritenere, in prima analisi, acquisita la dimostrazione della natura consapevole dell'assenza dell'imputato anche in mancanza dell'avviso consegnato personalmente all'imputato, nonché si è equiparata alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione della relativa udienza la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti.

3.3. Con l'entrata in vigore dell'indicata disciplina (regolatrice, senza contestazioni, del caso di specie), quando la vicenda processuale si svolga e concluda in assenza dell'imputato, il presupposto è, dunque, che si sia proceduto con la certezza sostanziale che egli fosse a conoscenza del processo, con l'effetto che i meccanismi riparatori dell'eventuale fallacia del presupposto esigono l'accertamento di eventi straordinari, tali da aver impedito la partecipazione al processo: e - nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità dell'imputato di presenziare al processo, sia che questo sia ancora in corso (art. 420-bis, comma 4, per il primo grado e 604, comma 5-bis per l'appello), sia che questo abbia avuto termine (art. 629-bis) - l'ordinamento determina la necessità che vengano rieditati gli atti svolti, con l'attribuzione all'imputato della facoltà di ottenere l'integrale ripetizione di tutte le attività processuali rilevanti per la sua difesa (fruizione del termine per la richiesta di riti alternativi o raccolta delle prove).

Nel caso dell'avvenuto conseguimento del giudicato formale nel processo celebrato nell'assenza dell'imputato, l'art. 629-bis cit. stabilisce che il condannato in absentia può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado qualora provi che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

3.4. In questa dialettica, vanno valutate le situazioni che l'ordinamento (all'art. 420-bis cod. proc. pen.) ha considerate come altrettanti indici di conoscenza del processo, ossia la dichiarazione od elezione di domicilio, l'applicazione delle misure precautelari dell'arresto e del fermo o la sottoposizione a misura cautelare, la nomina del difensore di fiducia, da ritenersi, beninteso, come meri indicatori da valutare in relazione al caso concreto, senza assurgere al rango di presunzioni.

Rispetto alle situazioni configurate dai cennati indicatori, pertanto, compete al giudice di merito verificare che quella in concreto determinatasi presenti caratteri di effettività: così, rispetto alle modalità con cui si è realizzata la scelta del domicilio, essa deve essere seria e reale; la misura cautelare deve consentire l'effettiva conoscenza del procedimento; la nomina del difensore di fiducia deve realizzare un effettivo rapporto con il difensore che abbia accettato la nomina; e, come si è ricordato, proprio il punto della elezione di domicilio è stato approfondito nell'arresto regolatore indicato, essendosi chiarito che si deve stabilire se, nel caso concreto, vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale (in quel procedimento nominato di ufficio) e l'assistito.

La dimostrazione del rapporto effettivo è, quindi, necessaria al fine di verificare se l'imputato sia, effettivamente, venuto a conoscenza della vocatío in ius, oppure se alla regolarità della notificazione presso il domiciliatario non sia seguita la consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico, esigendosi per la relativa dimostrazione un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto, sicché ove questo collegamento manchi, il domicilio - pur se regolarmente eletto - dovrà ritenersi inidoneo allo scopo.

Nello stesso senso deve ragionarsi con riferimento alla nomina del difensore di fiducia, la quale, affinché svolga gli effetti assegnatile dall'art. 420-bis cod. proc. pen., sul - peraltro non eludibile - presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, deve essere intesa quale nomina accettata.

Pertanto, sulla premessa che le situazioni indicate dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. - dopo che naturalmente sia stata accertata la regolarità formale della notificazione della vocatio in ius, ai sensi degli artt. 148 e ss. cod. proc. pen. - determinano la necessità della corrispondente ulteriore verifica giudiziale di effettività, nella fase della costituzione delle parti, prima che si possa trascorrere alla celebrazione del processo ritenendo volontaria l'assenza dell'imputato, la loro valutazione, quando la notificazione dell'avviso dell'udienza non sia avvenuta personalmente, deve essere tale che, nelle condizioni date, sia ragionevole ritenere che l'imputato abbia - non solo regolarmente ricevuto, secondo il sistema delle notificazioni, ma abbia anche - effettivamente conosciuto l'atto e, con esso, l'accusa formulata a suo carico.

Alle situazioni così descritte si contrappongono quelle, del tutto distinte e qui non rilevanti, in cui la notificazione sia risultata impossibile (e in tale prospettiva viene annoverato il caso dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia il quale abbia poi rinunciato al mandato).

3.5. Del pari, viene in rilievo il disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prende in considerazione, per equipararla a quella dell'assente, la posizione dell'imputato (sempre raggiunto in modo regolare dalla notificazione dell'atto introduttivo) che risulti soltanto in apparenza inconsapevole, quando egli, invece, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento.

Essa, invero, si coordina con la disciplina di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., essendosi in modo condivisibile osservato che la funzione del requisito della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo posto dalla norma regolatrice della rescissione del giudicato è quella di impedire all'assente di accedere a un nuovo giudizio allorquando risulti che egli si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando in modo implicito, ma concludente, di non volervi partecipare.

In tale direzione l'art. 629-bis cod. proc. pen. impone al giudice della rescissione di valutare se sussista l'univocità sintomatica delle condotte processualmente rilevanti ascritte all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto qualora questi abbia già avuto cognizione della pendenza del procedimento.

Anche in questo snodo il giudice non dovrà limitarsi, sia pure in via retrospettiva, al meccanicistico riferimento alle situazioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il processo in absentia, giacché quelle situazioni comunque impongono di accertare - nelle condizioni date e non soltanto sulla scorta degli elementi di prova forniti dalla parte, ma, se del caso, con verifiche ufficiose - l'effettiva conoscenza del processo conseguita dall'imputato assente, al pari dell'eventuale volontaria sottrazione da parte sua a tale conoscenza (sull'argomento v.

Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137 - 01, anche con riferimento alle precisazioni già svolte, Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 - 01, con la conseguente valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo).

4. Nel quadro giuridico così richiamato (per una siffatta impostazione e per ulteriori richiami v.

Sez. 5, n. 27965 del 11/6/2021, Frattallone, non mass.), deve considerarsi che il provvedimento impugnato ha raggiunto un approdo non contrastante con gli indicati principi e ha spiegato, con motivazione congrua e non illogica, le ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi emerso il presupposto che l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] dal processo sia dipesa dalla sua incolpevole mancata conoscenza del processo.

Su tale versante, non soltanto sono stati valutati in concreto i convergenti indicatori di consapevolezza costituti della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso il difensore fiduciario, ma sono stati considerati anche la durata di tale complessiva, persistente situazione nel corso del procedimento e, poi, nel corso della parte iniziale del processo, sino a quando il difensore fiduciario ha deciso di rimettere il mandato.

La Corte territoriale ha ponderato tutti gli elementi emersi, ivi inclusa l'evenienza del sequestro di beni a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché il perdurante mantenimento del rapporto fiduciario anche per la fase corrispondente all'udienza preliminare celebratasi il 12 luglio 2019 e conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio dell'imputato, udienza pure nel corso della quale questi, già assente, è stato egualmente assistito dal medesimo difensore di fiducia senza alcun rilievo in merito all'effettività del corrispondente rapporto professionale.

Pertanto, sono stati congruamente presi in considerazione gli elementi connotanti il caso di specie, ossia l'avvenuta elezione del domicilio, in modo effettivo e serio, sussistendo un apprezzabile rapporto tra il soggetto e il professionista a cui è stato conferito il mandato fiduciario, e il concorso, poi, del regolare rapporto informativo tra difensore di fiducia e assistito, poiché la nomina fiduciaria è stata accettata e per lungo tempo mantenuta ferma, così che il difensore, investito altresì del ruolo di domiciliatario, ha ricevuto la notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l'avviso per l'udienza preliminare, partecipando anche a questa udienza, nonché ricevendo successivamente, sempre quale domiciliatario dell'imputato assente, la notificazione del decreto dispositivo del giudizio e nulla deducendo sull'eventuale crisi del rapporto professionale in corrispondenza di tali atti.

Soltanto successivamente il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato: e, però, in questa situazione, la circostanza che il difensore dì fiducia abbia interrotto il rapporto con l'assistito nel suddetto stadio processuale è stato in modo ragionevole ritenuto un elemento di fatto inadeguato a comportare - in assenza di rilevanti e specifici dati, non allegati dall'interessato - il venir meno dell'idoneità (già positivamente testata) del domicilio eletto e, comunque, a far venire meno l'acquisita contezza della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

Né la - postuma e complessivamente generica - deduzione della pregressa interruzione del rapporto professionale è sufficiente a determinare l'accertamento che l'imputato non aveva avuto conoscenza effettiva della vocatio in ius, in virtù dall'instaurato rapporto con il difensore, rafforzato dall'elezione del domicilio, effettivo.

In ogni caso, si è da parte del giudice del merito tratta, con ragionamento adeguato e non illogico, che, in rapporto alla situazione caratterizzata dai concreti e convergenti indicatori suindicati, la mancanza di dimostrazione del carattere incolpevole della - addotta dal ricorrente - assenza di conoscenza del processo, la quale, in relazione alla situazione descritta, avrebbe potuto determinarsi soltanto se egli avesse volontariamente agito disinteressandosi alla conoscenza del processo e dei suoi atti.

In questa prospettiva, avendo correttamente valutato che i presidi di una conoscenza effettiva erano risultati efficaci, operanti e idonei nella fase determinante, la Corte di appello ha considerato, in modo congruo e coerente, la relativa conclusione non infirmata dalla deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] - al momento del rientro dell'Albania - lo ha fatto transitando regolarmente attraverso la frontiera e sottoponendosi ai controlli della Polizia marittima, in epoca nella quale si era perfezionata la formazione del titolo esecutivo: in effetti, il contegno, d'altronde necessitato, serbato da [OSCURATO:PERSONA] in questa fase non è stato reputato tale da gettare luce contraria al convergente quadro di elementi sintomatici della raggiunta conoscenza effettiva del processo da parte sua e, comunque, tale da superare la rilevazione dell'assenza di prova in ordine al carattere incolpevole dell'addotta mancata conoscenza del processo.

5. Alla stregua delle svolte considerazioni si impone, quindi, il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekseAt4tiale conclusioni del PG o rzz, maDi ed emrt Chi (o IL Rt 011C (kl O t - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., previa sospensione dell'esecuzione ex art. 635 cod. proc. pen., della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 10 luglio 2020, dichiarata irrevocabile il 10 ottobre 2020, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. La Corte territoriale ha constatato che l'istanza di rescissione del giudicato era tempestiva, ma l'ha ritenuta infondata, in quanto le evidenze acquisite escludevano, in ogni caso, la sussistenza della prova della dedotta mancata conoscenza incolpevole del processo da parte dell'imputato. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui si denunciano la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essersi la Corte di appello limitata a ribadire la sola regolarità formale delle notificazioni, senza la verifica della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. Il giudice di merito, secondo la difesa, ha vagliato l'istanza senza attenersi ai più recenti insegnamenti di legittimità e, così facendo, ha fatto prevalere la considerazione delle sole formalità processuali sull'esigenza di verifica dell'effettività sostanziale del contraddittorio, laddove è stato di recente ribadito che gli indici di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., compresa la nomina del difensore di fiducia, non costituiscono presunzioni legali di conoscenza effettiva surrettiziamente reintrodotte o comunque situazioni a cui corrispondano casi di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Nel caso di specie, sottolinea il ricorrente, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con corrispondente elezione di domicilio, risalente al 27 settembre 2016, nel corso delle indagini preliminari, si è rivelata in concreto del tutto inidonea a giustificare l'accertamento della conoscenza effettiva del processo, essendo emerso che il difensore di fiducia non aveva mai intrattenuto alcun rapporto professionale con l'assistito, così da rinunciare al mandato nelle more della prima udienza dibattimentale, con conseguente nomina del difensore d'ufficio. La difesa osserva, nella stessa prospettiva, che, in questa situazione, a seguito della quale la nuova notificazione dell'atto introduttivo era stata effettuata sempre presso il domicilio eletto del difensore di fiducia rinunciante, che aveva dato atto di non avere rapporti con l'assistito, la dichiarazione di assenza nemmeno avrebbe potuto giustificarsi con riferimento alla volontaria sottrazione da parte dell'imputato alla conoscenza del processo, in quanto l'accertamento di questa situazione avrebbe richiesto l'emersione di condotte positive, rispetto alle quali avrebbe dovuto dispiegarsi l'accertamento di fatto del giudice di merito, tenendo conto anche del successivo comportamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale, mentre soggiornava in Albania, informato telefonicamente del fatto che erano in corso ricerche dei suoi confronti da parte della Questura di Modena, era rientrato regolarmente in Italia transitando dalla frontiera e sottoponendosi al controllo della Polizia marittima nel corso del quale gli era stato notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, avendo la Corte di appello valutato indici tali da individuare in capo all'accusato la consapevolezza dell'esistenza della pendenza processuale, non rilevando che l'effettivo collegamento tra il domicilio eletto e il difensore di fiducia, da un lato, e l'imputato, dall'altro, si fosse successivamente interrotto, secondo quel che aveva dedotto il ricorrente, di guisa che la mancata partecipazione al processo da parte di [OSCURATO:PERSONA], se non intenzionale, era stato comunque frutto della sua colpevole indifferenza, per non avere egli adempiuto agli oneri di diligenza disinteressandosi di curare i contatti con il proprio difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. La Corte di appello ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato perquisito, con sequestro di telefono cellulare e autovettura, nella flagranza del reato, in data 17 settembre 2016 dalla polizia di frontiera e che, dopo avere eletto domicilio una prima volta, egli aveva, poi, il 19 settembre 2016, proceduto alla nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore. Ha inoltre precisato che successivamente, il 21 novembre 2019, era stato notificato al difensore domiciliatario il decreto che aveva disposto il giudizio, notificazione di poi rinnovata soltanto per la fisica mancanza nel fascicolo delle notificazioni precedenti, risultanti comunque regolarmente attestate. Soltanto dopo che anche l'ordinanza di rinvio dell'udienza a quella successiva del 21 marzo 2020 era stata notificata al domiciliatario, quest'ultimo aveva dichiarato di rinunciare al mandato difensivo, adducendo di non avere contatti da anni con [OSCURATO:PERSONA].Posto ciò, la Corte territoriale ha osservato che l'istanza di rescissione confliggeva con il dato di fatto processuale dell'avvenuta nomina da parte dell'imputato del difensore di fiducia coniugato con quello dell'elezione del domicilio presso il suo studio: ciò - ha considerato il giudice di merito - doveva condurre a ritenere che la possibilità che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo e della sua trattazione, anche ove sussistente, fosse, nel caso in esame, da ascriversi a sua colpa. La Corte di appello ha rilevato che, nella sua stessa prospettazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva mancato di mantenere contatti con il proprio difensore di fiducia, pur avendo la necessità di permanere in contatto con il medesimo anche per l'esigenza di recuperare i beni a lui sequestrati. Inquadrata così la fattispecie, il giudice di merito ha escluso che potesse ritenersi il carattere incolpevole della dedotta mancata conoscenza del processo, tenuto anche conto del rilievo che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio erano intervenute quando [OSCURATO:PERSONA] aveva già avuto compiuta contezza della notizia di reato e di ogni elemento del fatto configurato, mentre tale nomina e l'elezione di domicilio erano state da lui tenute ferme fin nel corso del giudizio. 3. Assodata la situazione di fatto in relazione alle sue connotazioni procedimentali, è da osservare, analizzando la censura articolata dal ricorrente, che la situazione descritta va necessariamente valutata nella prospettiva dell'istituto della rescissione del giudicato. 3.1. Posto che non è in discussione l'applicazione al processo conclusosi con la sentenza oggetto dell'istanza rescissoria del quadro normativo modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta, in via di principio, corretto il ricorso allo strumento di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.: in tal senso, si rimarca il carattere assorbente del rimedio, nel senso che le stesse nullità assolute e insanabili, derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche in questo caso restando impregiudicata la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 3.2. Il mezzo straordinario (attualmente regolato dall'art. 629-bis cod. proc. pen., nella collocazione fissata dall'art. 1, comma 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) va considerato anche alla luce delle specificazioni fornite dal rilevante arresto delle Sezioni Unite (a cui pure ha fatto riferimento il ricorrente), il arresto che - pur avendo affermato per esplicito il principio di diritto secondo cui, in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01) - ha affrontato in modo articolato anche le connotazioni essenziali dell'istituto in esame. Si è, in questa direzione, evidenziato che l'istituto dell'assenza dell'imputato, come regolato dalla legge n. 67 del 2014, si ispira al concetto secondo cui l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, essendo poi nella sua facoltà partecipare o meno al processo, giacché, quando sia assicurata la suddetta conoscenza personale e diretta, quindi effettiva, il processo si può legittimamente svolgere in sua assenza, con l'attivazione del meccanismo rappresentativo da parte del suo difensore. La modalità primaria per il trasferimento all'imputato di tale conoscenza è la notificazione personale dell'avviso dell'udienza riguardante il processo: ciò, con la precisazione, offerta sempre dalle Sezioni Unite (sia pure ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 2014), che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, tale non potendo ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve aver rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Specularmente, allorquando non sia acquisita la certezza della conoscenza della vocatio in ius, il processo, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., va sospeso: il giudice, quindi, può celebrare il processo soltanto quando abbia la prova che l'imputato non si è presentato in udienza per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo. Per l'inveramento del principio così fissato, sono state, d'altro canto, prese in considerazione pure le situazioni idonee a evitare l'avallo di false irreperibilità. Si è stabilito dall'art. 420-bis cod. proc. pen. il catalogo di eventi che consentono di ritenere, in prima analisi, acquisita la dimostrazione della natura consapevole dell'assenza dell'imputato anche in mancanza dell'avviso consegnato personalmente all'imputato, nonché si è equiparata alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione della relativa udienza la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti. 3.3. Con l'entrata in vigore dell'indicata disciplina (regolatrice, senza contestazioni, del caso di specie), quando la vicenda processuale si svolga e concluda in assenza dell'imputato, il presupposto è, dunque, che si sia proceduto con la certezza sostanziale che egli fosse a conoscenza del processo, con l'effetto che i meccanismi riparatori dell'eventuale fallacia del presupposto esigono l'accertamento di eventi straordinari, tali da aver impedito la partecipazione al processo: e - nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità dell'imputato di presenziare al processo, sia che questo sia ancora in corso (art. 420-bis, comma 4, per il primo grado e 604, comma 5-bis per l'appello), sia che questo abbia avuto termine (art. 629-bis) - l'ordinamento determina la necessità che vengano rieditati gli atti svolti, con l'attribuzione all'imputato della facoltà di ottenere l'integrale ripetizione di tutte le attività processuali rilevanti per la sua difesa (fruizione del termine per la richiesta di riti alternativi o raccolta delle prove). Nel caso dell'avvenuto conseguimento del giudicato formale nel processo celebrato nell'assenza dell'imputato, l'art. 629-bis cit. stabilisce che il condannato in absentia può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado qualora provi che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 3.4. In questa dialettica, vanno valutate le situazioni che l'ordinamento (all'art. 420-bis cod. proc. pen.) ha considerate come altrettanti indici di conoscenza del processo, ossia la dichiarazione od elezione di domicilio, l'applicazione delle misure precautelari dell'arresto e del fermo o la sottoposizione a misura cautelare, la nomina del difensore di fiducia, da ritenersi, beninteso, come meri indicatori da valutare in relazione al caso concreto, senza assurgere al rango di presunzioni. Rispetto alle situazioni configurate dai cennati indicatori, pertanto, compete al giudice di merito verificare che quella in concreto determinatasi presenti caratteri di effettività: così, rispetto alle modalità con cui si è realizzata la scelta del domicilio, essa deve essere seria e reale; la misura cautelare deve consentire l'effettiva conoscenza del procedimento; la nomina del difensore di fiducia deve realizzare un effettivo rapporto con il difensore che abbia accettato la nomina; e, come si è ricordato, proprio il punto della elezione di domicilio è stato approfondito nell'arresto regolatore indicato, essendosi chiarito che si deve stabilire se, nel caso concreto, vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale (in quel procedimento nominato di ufficio) e l'assistito. La dimostrazione del rapporto effettivo è, quindi, necessaria al fine di verificare se l'imputato sia, effettivamente, venuto a conoscenza della vocatío in ius, oppure se alla regolarità della notificazione presso il domiciliatario non sia seguita la consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico, esigendosi per la relativa dimostrazione un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto, sicché ove questo collegamento manchi, il domicilio - pur se regolarmente eletto - dovrà ritenersi inidoneo allo scopo. Nello stesso senso deve ragionarsi con riferimento alla nomina del difensore di fiducia, la quale, affinché svolga gli effetti assegnatile dall'art. 420-bis cod. proc. pen., sul - peraltro non eludibile - presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, deve essere intesa quale nomina accettata. Pertanto, sulla premessa che le situazioni indicate dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. - dopo che naturalmente sia stata accertata la regolarità formale della notificazione della vocatio in ius, ai sensi degli artt. 148 e ss. cod. proc. pen. - determinano la necessità della corrispondente ulteriore verifica giudiziale di effettività, nella fase della costituzione delle parti, prima che si possa trascorrere alla celebrazione del processo ritenendo volontaria l'assenza dell'imputato, la loro valutazione, quando la notificazione dell'avviso dell'udienza non sia avvenuta personalmente, deve essere tale che, nelle condizioni date, sia ragionevole ritenere che l'imputato abbia - non solo regolarmente ricevuto, secondo il sistema delle notificazioni, ma abbia anche - effettivamente conosciuto l'atto e, con esso, l'accusa formulata a suo carico. Alle situazioni così descritte si contrappongono quelle, del tutto distinte e qui non rilevanti, in cui la notificazione sia risultata impossibile (e in tale prospettiva viene annoverato il caso dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia il quale abbia poi rinunciato al mandato). 3.5. Del pari, viene in rilievo il disposto dell'art. 420-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prende in considerazione, per equipararla a quella dell'assente, la posizione dell'imputato (sempre raggiunto in modo regolare dalla notificazione dell'atto introduttivo) che risulti soltanto in apparenza inconsapevole, quando egli, invece, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento. Essa, invero, si coordina con la disciplina di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., essendosi in modo condivisibile osservato che la funzione del requisito della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo posto dalla norma regolatrice della rescissione del giudicato è quella di impedire all'assente di accedere a un nuovo giudizio allorquando risulti che egli si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando in modo implicito, ma concludente, di non volervi partecipare. In tale direzione l'art. 629-bis cod. proc. pen. impone al giudice della rescissione di valutare se sussista l'univocità sintomatica delle condotte processualmente rilevanti ascritte all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto qualora questi abbia già avuto cognizione della pendenza del procedimento. Anche in questo snodo il giudice non dovrà limitarsi, sia pure in via retrospettiva, al meccanicistico riferimento alle situazioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il processo in absentia, giacché quelle situazioni comunque impongono di accertare - nelle condizioni date e non soltanto sulla scorta degli elementi di prova forniti dalla parte, ma, se del caso, con verifiche ufficiose - l'effettiva conoscenza del processo conseguita dall'imputato assente, al pari dell'eventuale volontaria sottrazione da parte sua a tale conoscenza (sull'argomento v. Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137 - 01, anche con riferimento alle precisazioni già svolte, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 - 01, con la conseguente valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629- bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo). 4. Nel quadro giuridico così richiamato (per una siffatta impostazione e per ulteriori richiami v. Sez. 5, n. 27965 del 11/6/2021, Frattallone, non mass.), deve considerarsi che il provvedimento impugnato ha raggiunto un approdo non contrastante con gli indicati principi e ha spiegato, con motivazione congrua e non illogica, le ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso che potesse ritenersi emerso il presupposto che l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] dal processo sia dipesa dalla sua incolpevole mancata conoscenza del processo. Su tale versante, non soltanto sono stati valutati in concreto i convergenti indicatori di consapevolezza costituti della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso il difensore fiduciario, ma sono stati considerati anche la durata di tale complessiva, persistente situazione nel corso del procedimento e, poi, nel corso della parte iniziale del processo, sino a quando il difensore fiduciario ha deciso di rimettere il mandato. La Corte territoriale ha ponderato tutti gli elementi emersi, ivi inclusa l'evenienza del sequestro di beni a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché il perdurante mantenimento del rapporto fiduciario anche per la fase corrispondente all'udienza preliminare celebratasi il 12 luglio 2019 e conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio dell'imputato, udienza pure nel corso della quale questi, già assente, è stato egualmente assistito dal medesimo difensore di fiducia senza alcun rilievo in merito all'effettività del corrispondente rapporto professionale. Pertanto, sono stati congruamente presi in considerazione gli elementi connotanti il caso di specie, ossia l'avvenuta elezione del domicilio, in modo effettivo e serio, sussistendo un apprezzabile rapporto tra il soggetto e il professionista a cui è stato conferito il mandato fiduciario, e il concorso, poi, del regolare rapporto informativo tra difensore di fiducia e assistito, poiché la nomina fiduciaria è stata accettata e per lungo tempo mantenuta ferma, così che il difensore, investito altresì del ruolo di domiciliatario, ha ricevuto la notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l'avviso per l'udienza preliminare, partecipando anche a questa udienza, nonché ricevendo successivamente, sempre quale domiciliatario dell'imputato assente, la notificazione del decreto dispositivo del giudizio e nulla deducendo sull'eventuale crisi del rapporto professionale in corrispondenza di tali atti. Soltanto successivamente il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato: e, però, in questa situazione, la circostanza che il difensore dì fiducia abbia interrotto il rapporto con l'assistito nel suddetto stadio processuale è stato in modo ragionevole ritenuto un elemento di fatto inadeguato a comportare - in assenza di rilevanti e specifici dati, non allegati dall'interessato - il venir meno dell'idoneità (già positivamente testata) del domicilio eletto e, comunque, a far venire meno l'acquisita contezza della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. Né la - postuma e complessivamente generica - deduzione della pregressa interruzione del rapporto professionale è sufficiente a determinare l'accertamento che l'imputato non aveva avuto conoscenza effettiva della vocatio in ius, in virtù dall'instaurato rapporto con il difensore, rafforzato dall'elezione del domicilio, effettivo. In ogni caso, si è da parte del giudice del merito tratta, con ragionamento adeguato e non illogico, che, in rapporto alla situazione caratterizzata dai concreti e convergenti indicatori suindicati, la mancanza di dimostrazione del carattere incolpevole della - addotta dal ricorrente - assenza di conoscenza del processo, la quale, in relazione alla situazione descritta, avrebbe potuto determinarsi soltanto se egli avesse volontariamente agito disinteressandosi alla conoscenza del processo e dei suoi atti. In questa prospettiva, avendo correttamente valutato che i presidi di una conoscenza effettiva erano risultati efficaci, operanti e idonei nella fase determinante, la Corte di appello ha considerato, in modo congruo e coerente, la relativa conclusione non infirmata dalla deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] - al momento del rientro dell'Albania - lo ha fatto transitando regolarmente attraverso la frontiera e sottoponendosi ai controlli della Polizia marittima, in epoca nella quale si era perfezionata la formazione del titolo esecutivo: in effetti, il contegno, d'altronde necessitato, serbato da [OSCURATO:PERSONA] in questa fase non è stato reputato tale da gettare luce contraria al convergente quadro di elementi sintomatici della raggiunta conoscenza effettiva del processo da parte sua e, comunque, tale da superare la rilevazione dell'assenza di prova in ordine al carattere incolpevole dell'addotta mancata conoscenza del processo. 5. Alla stregua delle svolte considerazioni si impone, quindi, il ri
Sentenza Cassazione n. 00537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris