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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 19876/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24225/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( avv.ester.s [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 858/2018 , depositata il28/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. a seguito di un verbale ispettivo, l’INPS procedeva ad un diverso inquadramento previdenziale di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’attività, oggetto di un appalto con [OSCURATO:PERSONA] SPA, svolta presso l’aeroporto di Fiumicino .

Per l’INPS, l’ attività resa in favore di Alitalia aveva un contenuto di verso da quello dell'oggetto sociale; di qui, l’apertura di una distinta posizione Inps ([OSCURATO:PERSONA]- FSTA) e un successivo avviso di addebito, opposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , dinanzi al Tribunale di Roma;

2. il ricorso in opposizione, instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Inps, era parzialmente accolto dal Tribunale che , fermo il dispost o inqu a dramento , dichiarava , però, dovuta una minor somma;

3. l a Corte di appello di Roma, provvedendo sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA], in riforma del la decisione di primo grado, accertava , invece,l’illegittimità del nuovo inquadramento;

4. gli odierni ricorrenti , lavoratori impiegati ne ll’app alto di Fiumicino, poi licenzia ti, e interessati all’i scrizione al [OSCURATO:PERSONA] - ragione per l a quale incardinavano autonomi giudizi dinanzi al Tribunale di Milano- hanno p ropo sto , dinanzi alla Corte, con l’attuale giudizio, opposizione di terzo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sopra indicata, con cinque motivi;

5. hanno resist ito , con controricorso, l’INPS e la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha, altresì, depositato memoria;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

7. i ricorrenti, dedotta la legittimazione a ttiva , c on il primo motivo (al punto II del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.-denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art . 39 cod. proc . civ . , in ragione di una situazione di litispendenza e/o continenza con il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti dell'Inps e di BCube, per sentire accertare dichiarare l'obbligo della BCube di iscrizione al FSTA ([OSCURATO:PERSONA]);

8. c on il secondo motivo (al punto III del ricorso) – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod.proc. civ . nonché degli artt . 1 bis e 1 terdella legge nr. 291 del 2004; dell'art. 2 del DL nr. 134 del 2008, come modificato dalla legge nr. 166 del 2008; dell’art 2, comma 36, della legge nr. 203 del 1988 , per essere i ricorrenti, dipendenti della BCube, litisconsorti necessari nel giudizio intrapreso dalla BCube nei confronti dell'Inps;

9. c on il terzo motivo ( al punto IV del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- denunciano la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ.; dell'art 49 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 1 ter comm 2 del DL nr. 249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004; dell’art. (ex) 2, comma 37, della legge nr. 203 del 2008.

Deducono, inoltre , la violazione e falsa applicazione del «regolamento di disciplina del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale» del 27 giugno 2013 , di r iconversione del « fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della Riconversione e Riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo» del 28 luglio 2005 .

Censurano la ricostruzione dell’attività svolta dalla società BCube presso l’aeroporto di Fiumicino; 10.con il quarto motivo ( al punto V del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697 e 2719 cod.civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione inteso, se del caso, anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile.

Assumono l’errata motivazione in tema di onere probatorio; 11.con il quinto motivo ( al punto VI del ricorso ) , infine, denunciano - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omi ssione di motivazione ovvero emesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1 ter, comma 2, DL. nr.249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004, nonché degli artt . 115 e 116 cod.proc.civ.

Deducono l’assenza assoluta di motivazione a fondamento della ritenuta «non assoggettabilità» della società alla contribuzione F.S.T.A. 12.deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dai controricorrenti , per non essere competente l’adita Corte a pronunciare in merito alla proposta opposizione di terzo; 13.l’eccezione è fondata ; 14.ai sensi dell’art. 405, primo comma, cod.proc.civ., competente sull'opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata.

Si tratta di competenza funzionale inderogabile(v.

Cass. nr. 3608 del 1999); 15.l’odierna opposizione andava, dunque, proposta dinanzi alla Corte di appello di Roma,con le forme prescritte per il procedimento davanti alla stessa; 16.sotto un ulteriore profilo , pure correttamente evidenziato dalle parti controricorrenti, gli odierni ricorrent i , al di là della formale denominazione del ricorso, deducono una serie di errori , tutti riferibili alla sentenza di appello, così articolando, nella sostanza, il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale, evidentemente, non sono legittimat i , in quanto soggetti estranei al giudizio di merito; 17.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate come da dispositivo , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Non si ravvisano, invece , le condizioni per accogliere l'istanza ex art. 96 c od .p roc .c iv . , formulata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 , n. 228, art. 1,comma 17, occorre dare, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr.Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 peresborsi, oltre accessori secondo legge e rimborsospese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24225/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( avv.ester.s [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 858/2018 , depositata il28/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. a seguito di un verbale ispettivo, l’INPS procedeva ad un diverso inquadramento previdenziale di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’attività, oggetto di un appalto con [OSCURATO:PERSONA] SPA, svolta presso l’aeroporto di Fiumicino . Per l’INPS, l’ attività resa in favore di Alitalia aveva un contenuto di verso da quello dell'oggetto sociale; di qui, l’apertura di una distinta posizione Inps ([OSCURATO:PERSONA]- FSTA) e un successivo avviso di addebito, opposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , dinanzi al Tribunale di Roma; 2. il ricorso in opposizione, instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Inps, era parzialmente accolto dal Tribunale che , fermo il dispost o inqu a dramento , dichiarava , però, dovuta una minor somma; 3. l a Corte di appello di Roma, provvedendo sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA], in riforma del la decisione di primo grado, accertava , invece,l’illegittimità del nuovo inquadramento; 4. gli odierni ricorrenti , lavoratori impiegati ne ll’app alto di Fiumicino, poi licenzia ti, e interessati all’i scrizione al [OSCURATO:PERSONA] - ragione per l a quale incardinavano autonomi giudizi dinanzi al Tribunale di Milano- hanno p ropo sto , dinanzi alla Corte, con l’attuale giudizio, opposizione di terzo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sopra indicata, con cinque motivi; 5. hanno resist ito , con controricorso, l’INPS e la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha, altresì, depositato memoria; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. i ricorrenti, dedotta la legittimazione a ttiva , c on il primo motivo (al punto II del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.-denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art . 39 cod. proc . civ . , in ragione di una situazione di litispendenza e/o continenza con il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti dell'Inps e di BCube, per sentire accertare dichiarare l'obbligo della BCube di iscrizione al FSTA ([OSCURATO:PERSONA]); 8. c on il secondo motivo (al punto III del ricorso) – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod.proc. civ . nonché degli artt . 1 bis e 1 terdella legge nr. 291 del 2004; dell'art. 2 del DL nr. 134 del 2008, come modificato dalla legge nr. 166 del 2008; dell’art 2, comma 36, della legge nr. 203 del 1988 , per essere i ricorrenti, dipendenti della BCube, litisconsorti necessari nel giudizio intrapreso dalla BCube nei confronti dell'Inps; 9. c on il terzo motivo ( al punto IV del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- denunciano la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ.; dell'art 49 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 1 ter comm 2 del DL nr. 249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004; dell’art. (ex) 2, comma 37, della legge nr. 203 del 2008. Deducono, inoltre , la violazione e falsa applicazione del «regolamento di disciplina del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale» del 27 giugno 2013 , di r iconversione del « fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della Riconversione e Riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo» del 28 luglio 2005 . Censurano la ricostruzione dell’attività svolta dalla società BCube presso l’aeroporto di Fiumicino; 10.con il quarto motivo ( al punto V del ricorso) - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- ded ucono la violazione degli artt. 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2697 e 2719 cod.civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione inteso, se del caso, anche come esame apparente o perplesso o incomprensibile. Assumono l’errata motivazione in tema di onere probatorio; 11.con il quinto motivo ( al punto VI del ricorso ) , infine, denunciano - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omi ssione di motivazione ovvero emesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché - ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1 ter, comma 2, DL. nr.249 del 2004, convertito in legge nr. 291 del 2004, nonché degli artt . 115 e 116 cod.proc.civ. Deducono l’assenza assoluta di motivazione a fondamento della ritenuta «non assoggettabilità» della società alla contribuzione F.S.T.A. 12.deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dai controricorrenti , per non essere competente l’adita Corte a pronunciare in merito alla proposta opposizione di terzo; 13.l’eccezione è fondata ; 14.ai sensi dell’art. 405, primo comma, cod.proc.civ., competente sull'opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata. Si tratta di competenza funzionale inderogabile(v. Cass. nr. 3608 del 1999); 15.l’odierna opposizione andava, dunque, proposta dinanzi alla Corte di appello di Roma,con le forme prescritte per il procedimento davanti alla stessa; 16.sotto un ulteriore profilo , pure correttamente evidenziato dalle parti controricorrenti, gli odierni ricorrent i , al di là della formale denominazione del ricorso, deducono una serie di errori , tutti riferibili alla sentenza di appello, così articolando, nella sostanza, il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale, evidentemente, non sono legittimat i , in quanto soggetti estranei al giudizio di merito; 17.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate come da dispositivo , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Non si ravvisano, invece , le condizioni per accogliere l'istanza ex art. 96 c od .p roc .c iv . , formulata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 , n. 228, art. 1,comma 17, occorre dare, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr.Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 peresborsi, oltre accessori secondo legge e rimborsospese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 19876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris